La direttiva, pur nel confermare la liceità della libera coltivazione e della trasformazione in Italia della sola Cannabis sativa, ai sensi della normativa entrava in vigore nel gennaio 2017, sottolinea come, in questo caso “tra le finalità della coltivazione della canapa industriale non è compresa la produzione e la vendita al pubblico delle infiorescenze, in quanto potenzialmente destinate al consumo personale, in quantità significative da un punto di vista psicotropo e stupefacente, attraverso il fumo o analoga modalità di assunzione.”
Ancor più gravida di conseguenze la conclusione cui giunge la direttiva su chi in qualche modo vende al pubblico infiorescenze: un vero e proprio “programma straordinario di prevenzione di eventuali comportamenti vietati da parte degli operatori commerciali, specialmente se diretti verso la categoria più vulnerabile degli adolescenti”. Con la conseguente applicazione delle misure di polizia e delle eventuali sanzioni penali previste in materia di stupefacenti.
Il provvedimento ministeriale però, non colpisce solo il mondo dei “canapa shop”, che è il bersaglio dichiarato della direttiva, bensì anche quello dell’estrazione industriale dei cannabinoidi non stupefacenti dal fiore di canapa, poiché fa riferimento ad una giurisprudenza della Corte di Cassazione molto restrittiva in tal senso. Anche se la stessa Corte di Cassazione nel gennaio 2019 ha assunto una posizione diversa sulla commercializzazione del fiore, nel senso di una sua totale liberalizzazione, purché presenti valori di Thc minori dello 0,6%. Vale sempre la pena ricordare che tutte le sentenze della Corte di Cassazione non rappresentano però un precedente giuridicamente vincolante e che resta sullo sfondo un quadro normativo di riferimento ancora impreciso e che si presta oggi a doppie interpretazioni.
L'industria chiede regole più precise
Non a caso, Sergio Martines, amministratore delegato della Canapar, multinazionale che ha investito 25 milioni di dollari canadesi per l’estrazione di principi attivi dal fiore di canapa a Ragusa, afferma: "Prendiamo una netta e chiara distanza da tutti quei comportamenti illeciti che stanno danneggiando l’immagine di un settore fiorente e redditizio come quello della canapa. Abbiamo portato in Italia, e soprattutto nel Mezzogiorno, investimenti e capitali esteri che ci stanno dando la possibilità di distribuire ricchezza e posti di lavoro. Crescita. Stiamo ridando energia ai tanti agricoltori che avevano perso la voglia di mettersi in gioco. Con contratti giusti e con reciproca soddisfazione. Vogliamo posizionare l’Italia ai primi posti per lo sviluppo di derivati di canapa industriale. Al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini e a tutti gli attori della politica chiediamo di fare una distinzione precisa tra il lecito e l'illecito.”"Sottolineiamo che il fenomeno della cosiddetta cannabis light rappresenta una frazione del mercato legato alla canapa industriale per il quale è stato stimato, su scala europea, un volume d'affari di 36 miliardi di euro" afferma a ancora l’ad di Canapar.
“Noi apriamo le porte della nostra realtà imprenditoriale e ci schieriamo con chi vuole fare chiarezza e regolamentare con ancora più forza e senza confusione un settore ancora poco conosciuto" aggiunge Martines.
“Regolamentare, con particolare riferimento alle attività industriali di trasformazione, non significa vietare tout court la possibilità di utilizzo di una pianta che ha moltissime applicazioni in campo alimentare, cosmetico e nutraceutico. Grazie alla canapa è possibile sviluppare prodotti innovativi di altissima qualità, frutto della ricerca di istituti universitari, che possono essere in grado di affermare e distinguere il made in Italy nel mercato globale" conclude Martines.
Ma allora, oggi la vendita del fiore di canapa da parte dell’agricoltore è legale oppure no? Una risposta precisa non c’è ed è tutto affidato alla valutazione non sempre costante dei giudici di merito e della suprema Corte di cassazione, ovvero al loro “libero convincimento” come si dice in gergo tecnico, poiché manca ancora la regolamentazione ancora più forte invocata proprio dal numero uno di Canapar.
Legge sulla canapa e fiore
La coltivazione della Cannabis sativa, meglio nota come canapa industriale, in Italia è consentita nelle forme e con le prescrizioni prodotte dal Parlamento con la legge 2 dicembre 2016, n. 242, che reca in epigrafe “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”. Il corpus normativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 è entrato ufficialmente in vigore dal 14 gennaio 2017.Questa legge al secondo comma dell’articolo 1 “Finalità” mette nero su bianco un elemento forte: “Si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
Quindi – ad una prima lettura – appare lecito qualunque utilizzo della canapa, purché proveniente da semi certificati, capaci di produrre nella sostanza piante diverse da Cannabis indica. Più avanti, nell’articolo 2, si rinviene un ampio elenco di possibili utilizzi della canapa industriale. In particolare il secondo comma alla lettera “a” prevede espressamente gli utilizzi per la preparazione di “alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori”. E da questo punto di vista la legge tace sull’utilizzo quale materia prima dell’infiorescenza o del seme per ottenere, per esempio i cosmetici, o, eventualmente, i prodotti nutraceutici che sono parte degli alimenti.
L’unico vincolo opponibile alla libera coltivazione delle varietà certificate di Cannabis sativa è il contenuto di Thc su campioni della pianta: l’articolo 4 della legge 242/2016 prevede che i Carabinieri forestali esercitino sulle “coltivazioni di canapa” dei controlli a campione e qualora “all’esito del controllo il contenuto complessivo di Thc della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni”.
Oltre un tenore dello 0,6% di Thc l’autorità giudiziaria può disporre sequestro e distruzione delle piante, ma l’agricoltore resta in ogni caso penalmente non perseguibile.
Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari pure presenti nei canapa shop, resta irrisolto il problema già sollevato da AgroNotizie, poiché l’atteso decreto ministeriale per la fissazione dei limiti di Thc non è ancora stato pubblicato.
Infine c’è la lettera “g” secondo comma dell’articolo 2, che è l’unico che fa riferimento al fiore di canapa riferendo testualmente “coltivazioni destinate al florovivaismo”. Le norme sulle infiorescenze relative al florovivaismo sono quelle contenute in una circolare Mipaaft del maggio 2018. La debolezza sul piano della gerarchia delle fonti del diritto di una circolare però è notevole.
La direttiva del ministero dell’Interno
Non a caso, la direttiva del 9 maggio scorso del ministero dell’Interno altresì giustifica il divieto di commercializzazione al pubblico del fiore di Cannabis sativa perché non previsto espressamente dalla legge 242/2016.Inoltre, recepisce al riguardo quanto stabilito dallo stesso Consiglio superiore di sanità, sezione V, ovvero che “l'impiego di simili preparati, erroneamente percepito come ‘legale’ e quindi sicuro dal punto di vista della salute, rischia di tradursi in un danno anche grave per se stessi e per gli altri - basti pensare agli effetti per chi guida in stato di alterazione o alle donne in gravidanza o allattamento - raccomandando l’adozione di misure per vietare la libera vendita di tali prodotti”. Fin qui le limitazioni riguarderebbero solo la vendita diretta al pubblico delle infiorescenze o loro derivati.
Ma la direttiva del ministero dell'Interno fa poi chiaro ed espresso riferimento ad alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, favorevoli all’orientamento del ministero, e testimoni di un mutato orientamento della stessa Corte di Cassazione, più restrittivo rispetto al pur recente passato nei confronti della commercializzazione tout court delle infiorescenze. E che vengono riassunte in unica massima: “La liceità della cannabis è circoscritta alla sua coltivazione e alla destinazione dei prodotti coltivati entro l'alveo delle previsioni esplicite contenute nella legge n. 242 del 2016. Le disposizioni di questa legge che consentono, a certe condizioni, la coltivazione di cannabis sono ritenute norma eccezionale e sicuramente non estensibili analogicamente alle altre condotte disciplinate dal Decreto del presidente della Repubblica n. 309/90 tra le quali la vendita e la detenzione per il commercio. Da questo assunto, si conclude che la presenza di un principio attivo sino allo 0,6% è consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis”.
In questa direzione vanno due sentenze della sezione Sesta, del 27 novembre 2018 e del 10 ottobre 2018, e la sentenza del 13 giugno del 2018 della Quarta sezione.
Va da sé che tali sentenze richiamate dalla direttiva non consentono al fiore di canapa, ovvero alla canapa tout court, di uscire lecitamente dal fondo agricolo con un contenuto di principio attivo Thc superiore allo 0,2%, limite che, vale la pena ricordarlo, ha un profilo giuridico totalmente autonomo dalla normativa sugli stupefacenti e all’eventuale destinazione diretta al pubblico. Per cui, anche se la direttiva non fa specifico riferimento agli utilizzi industriali dell’infiorescenza di canapa, oggi le forze di polizia potrebbero sequestrare le partite di infiorescenza trovata con Thc maggiore dello 0,2% su un autocarro e dirette, per esempio, da un’azienda agricola ad un’industria di estrazione degli altri tanti principi attivi presenti, per nulla vietati dalle norme sugli stupefacenti: né in Italia, né nel resto del mondo.
Cassazione: "Si può commercializzare anche con Thc superiore a 0,2%"
Ma tra le sentenze citate dalla direttiva del ministero ne manca una, pure recentissima: il 31 gennaio 2019 la stessa Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, ha depositato la sentenza del 29 novembre 2018 che dispone l’annullamento senza rinvio di un provvedimento di sequestro preventivo, assunto ai sensi dell’articolo 73 comma 4 del Testo unico sugli stupefacenti, di infiorescenze di canapa, e irrogato ai danni di un giovane che ne intratteneva commercio al dettaglio.Secondo questa sentenza della Corte di Cassazione è pacifico che l’agricoltore possa commercializzare canapa con contenuto medio di Thc superiore allo 0,2% e inferiore allo 0,6%, se ha utilizzato seme certificato di varietà consentita di Cannabis sativa, visto quanto disposto dall’articolo 4 della legge 242/2016.
Non solo, la sesta sezione della Cassazione afferma: “Discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo Thc inferiore allo 0,6% che pertanto non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto D.p.r.”.
Sul piano strettamente giuridico la mera connessione logica tra norme di questa interpretazione estensiva supera anche l’obiezione di una applicazione per analogia di normativa eccezionale, espressamente vietata dalle Preleggi. Tale aspetto è rafforzato dal fatto che il citato Testo unico sugli stupefacenti, per altro, nel menzionare il divieto regolamentato di coltivazione e di estrazione fa riferimento alla Cannabis indica ed al solo Thc.