“C’è un dossier aperto sul quale stiamo lavorando, e nel giro di breve tempo contiamo di emanare il decreto ministeriale per la fissazione dei limiti di Thc negli alimenti ottenuti dalla canapa industriale".
Così ieri a Roma, a margine della presentazione di Italia olivicola, il sottosegretario alle Politiche agricole Alessandra Pesce, rispondendo alle domande di AgroNotizie.

La Pesce ha inoltre sottolineato “Con risorse interne al ministero alle Politiche agricole, stiamo procedendo ad uno studio accurato, in modo da evitare che il decreto una volta scritto possa essere poi respinto”.

Sono dichiarazioni importanti, perché molteplici sono i possibili utilizzi della canapa - dal tessile alla produzione di materie bioplastiche - ma, in tempi recenti, si sono moltiplicati gli investimenti nell’utilizzo agroalimentare dei semi di canapa: dai quali, come noto, si possono ottenere sia farina che olio.

Con l’approvazione della legge 242/2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” tutto sembrava trovare una definitiva legittimazione e regolamentazione normativa. Ma a quasi due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 242/2016, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, tutti i prodotti agroalimentari a base di canapa sono ad oggi immessi al consumo senza che il legislatore abbia ancora fissato i limiti massimi di tetraidrocannabinolo (comunemente Thc) negli alimenti derivati, per altro previsti dall’articolo 5 della legge con una norma di rinvio ad un successivo atto regolamentare, il decreto ministeriale di cui ha parlato ieri il sottosegretario Pesce e che avrebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge: a metà luglio 2017.

“Il vuoto normativo relativo al contenuto massimo di Thc negli alimenti continua a creare non pochi problemi agli agricoltori e alle aziende impegnate nel rilancio della filiera della canapa – conferma Domenico Cerrato, ricercatore presso il Crea – Cerealicoltura e colture industriali di Caserta – ancorché la stessa legge all’articolo 9 prevede, a tutela del consumatore, la promozione da parte del Mipaaft del riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

“La situazione è tanto più incresciosa perché sono in molti oggi a puntare sugli utilizzi agroalimentari della canapa, visto che le fibre tessili più in uso sono ancora competitive e gli acquisti di fibra di canapa sono assolutamente riservati ad un mercato di nicchia per altro molto ristretto e dove ci sono molti ed agguerriti competitor" sottolinea Raffaella Pergamo, ricercatrice al Crea di Caserta e responsabile scientifico del progetto Prohempil, finanziato dalla Regione Campania .

A ben vedere la legge 242/ 2016 un limite lo pone: l’articolo 4 prevede che i Carabinieri forestali esercitino sulle “coltivazioni di canapa” dei controlli a campione e qualora “all’esito del controllo il contenuto complessivo di Thc della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni”.

L’agricoltore non è imputabile se dimostra la propria buona fede con l’utilizzo di sementi certificate di Cannabis sativa, comprovato dalla conservazione dei cartellini di ufficiale certificazione della semente impiegata, unitamente alla fattura di acquisto del seme. Si tratta in ogni caso delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.

Inoltre, i controlli a campione previsti dalla legge 242/2016 riguardano solo le coltivazioni di canapa e sono unicamente finalizzati ad escludere la responsabilità dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni della legge e in cui all’esito del controllo il contenuto complessivo di Thc supera lo 0,6 per cento.

Esiste una bozza di decreto ministeriale, che è stato predisposto nel settembre 2017 e che prevede valori massimi di Thc per semi e farina di canapa (2 mg/kg), olio (5 mg/kg), ed integratori contenenti derivati dalla canapa (2 mg/kg).

La bozza, presentata agli addetti ai lavori e agli esperti del settore, fu oggetto di diverse critiche per i livelli di Thc ritenuti troppo bassi e perché il testo nella sua formulazione si presentava poco chiaro, cosa che avrebbe favorito i prodotti esteri rispetto a quelli italiani. Il problema è che dal settembre 2017 non si era fatto più nulla e ora il settore attende risposte.
 

Il Ministero dell'Interno sbarra il passo alla commercializzazione delle infiorescenze

Altra e diversa questione è quella delle infiorescenze: in molti si sono impegnati nella produzione e commercializzazione di infiorescenze di canapa, per i più svariati usi.
Ma una recente nota tecnica del ministero dell’Interno ricorda che la commercializzazione delle infiorescenze è da considerarsi in ogni caso fuori dall’ambito di applicazione della legge 242/2016. Tutto questo accade perché nella legge 242/2016 è mancata la previsione di una disciplina sulle infiorescenze e da qui la necessità di migliorarla nei contenuti con più puntuali specifiche sugli usi dei diversi prodotti ottenibili dalla canapa.