Sarà trasmesso oggi al ministro della Giustizia Paola Severino il testo del Dpr con gli emendamenti e le proposte di modifica predisposte dal Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
La proposta degli agrotecnici ha l'ambizione di rendere immediatamente presentabile il Dpr, mettendolo al sicuro dal rischio di impugnative amministrative, in modo tale che lo stesso possa essere pubblicato entro il 13 agosto prossimo, evitando che intere parti degli ordinamenti professionali decadano senza essere sostituite.
In particolare:
• All'art.1 viene ridefinita coerentemente la definizione di 'professionista'.
• All'art. 3 viene riformulata la nozione (giuridicamente insistente) di 'albo unico nazionale', risolvendo l'eccesso di delega ed al tempo stesso salvando il principio ispiratore.
• All'art. 4 viene regolamentata la pubblicità delle specializzazioni, a garanzia dell'utenza.
• All'art. 5 viene ripresa la corretta definizione contenuta nella legge n. 148/2011, cioè la legge autorizzante in Dpr, risolvendo così i molti problemi aperti relativamente alle 'polizze collettive' dei professionisti, contrattate di rispettivi Consigli nazionali.
• All'art. 6, con un emendamento 'chirurgico', viene mantenuta l'esenzione del tirocinio per le categorie attualmente prive ed indicato in 18 mesi al massimo quello delle altre. Vengono inoltre previste ed incentivate (coerentemente con la legge 148/2011) modalità di assolvimento alternativo del tirocinio, prevedendone l'anticipazione, e coordinato le attuali disposizioni con quelle previgente, ed in particolare con il Dpr 328/2001.
• Sempre all'art. 6 viene risolto in problema del coordinamento delle attuali norme sul tirocinio con le disposizioni sul pubblico impiego.
• All'art. 7 viene risolto il problema dei Regolamenti sulla formazione continua, semplicemente riportando il testo dell'art. 3 della legge autorizzante.
• All'art. 9 si affronta il gravoso problema dei nuovi organi di disciplina, e vengono offerte idonee soluzioni sia per i Consigli nazionali costituiti dopo il 1946 (che perciò operano solo in via amministrativa) sia per quelli esistenti da prima (e che perciò operano come "giurisdizioni speciali"); nel primo caso la proposta degli agrotecnici supera tutte le problematiche precedenti prevedendo 'Consigli di disciplina' esclusivamente elettivi e privi di qualunque funzione amministrativa. Nel secondo caso, non potendo modificare la natura giurisdizionale dei Consigli nazionali ante Costituzione, si prevede di istituire nell'ambito di questi speciali 'Sezioni di disciplina' con solo funzioni deontologiche, escludendo qualunque altra funzione amministrativa.
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Fonte: Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati