Il 15 giugno il Governo ha approvato lo schema di Decreto del presidente della Repubblica sulla riforma degli ordinamenti professionali, destinato ad un iter velocissimo per poter entrare in vigore entro il 13 agosto (come previsto dalla legge n. 148/2011), condizione necessaria per evitare la caducazione di ampie parti degli attuali ordinamenti professionali.
Parla di "vivo allarme e sconcerto" il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, riguardo al testo predisposto dal ministro Paola Severino.
Gli agrotecnici ricordano che in questi mesi pressoché tutte le professioni ordinistiche, sia singolarmente che congiuntamente, avevano offerto al ministero della Giustizia la massima collaborazione, consegnando anche diverse ipotesi di intervento.
"A fronte di una disponibilità sincera e così intensamente attuata - spiega il Collegio - le professioni che l'avevano praticata si sarebbero attese perlomeno di essere messe a preventiva conoscenza del testo finale, prima dell'approvazione al Consiglio di ministri, non certo per condizionare il Governo ma semplicemente per rilevare eventuali errori ed incongruenze che potessero "mettere in pericolo" l'iter del provvedimento".
Il Collegio degli agrotecnici tiene infatti a sottolineare che è "oggettivo interesse delle professioni ordinistiche vedere approvato in tempo utile il Dpr in quanto, diversamente, ad esserne maggiormente danneggiati sarebbero gli Ordini stessi (che vedrebbero decadere, a partire dal 13 agosto, parti rilevanti dei propri ordinamenti), insieme ai cittadini (che si vedrebbero privati di importanti strumenti di tutela, non essendo più possibile per gli Ordini sanzionare professionisti infedeli)".
"Invece - riportano gli agrotecnici - il ministro Severino ha ritenuto di non dovere compiere una consultazione finale sul testo".
Le criticità
• Sparisce la definizione di "professione intellettuale"e il Dpr ne vira la definizione in "professione regolamentata", inoltre estendendola non solo agli iscritti negli Albi, per i quali è richiesto l'esame di Stato abilitante, ma anche agli iscritti in un qualunque "registro od elenco tenuto da amministrazioni o enti pubblici".
"Il Dpr viene così ad applicarsi ad un amplissimo ed indefinito numero di soggetti, molto oltre la platea degli iscritti agli Albi professionali - denuncia il Collegio - producendo una confusione senza precedenti". In altre parole, si applica identicamente ad un laureato in Scienze agrarie iscritto all'Albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati così come ad un soggetto privo di qualunque titolo specifico ed iscritto all'Elenco degli assaggiatori di olio d'oliva.
• Anche l'articolo 5, riferito all'assicurazione professionale, confonde i professionisti ordinistici con soggetti diversi: prevede infatti, oltre agli Ordini, anche "Associazioni professionali" (figura estranea al sistema istituzionale ordinistico) fra i soggetti giuridici che possono contrarre polizze collettive.
• Ma è l'articolo 6, sul tirocinio professionale, a destare maggiore preoccupazione tra gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati, sia per la tecnica legislativa utilizzata che per il mancato coordinamento con la normativa pre-vigente, la legge n. 148/2011. L'articolo 3 della vecchia legge mirava a ridurre e facilitare i tirocini e a consentirne lo svolgimento anche con modalità alternative a quelle tradizionali (ad esempio prevedendoli nell'ambito del percorso di studi universitario); il Decreto invece "fallisce clamorosamente l'obiettivo" e "nel dettare norme imperative, viene a confliggere con le disposizioni presenti nei vari ordinamenti professionali, creando una condizione di preoccupante conflitto".
Tra i vari esempi riportati dagli agrotecnici, la legge del 1986 istituitiva dell'Albo professionale prevede che i giovani praticanti possano svolgere il tirocinio presso "un agrotecnico iscritto all'Albo da almeno un triennio"; al contrario il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto in esame eleva l'anzianità di iscrizione a cinque anni, riducendo così il numero dei professionisti presso il quale il tirocinio può essere svolto.
• Il comma 9 dell'articolo 6 impone ai praticanti lo svolgimento di un corso di formazione minima di 6 mesi; questi corsi anche per la loro durata, non potranno essere gratuiti, costringendo i giovani praticanti ad assumersene i relativi costi, "di certo non indifferenti" commenta il Collegio. "La circostanza poi che i corsi possano essere svolti anche da soggetti diversi dai Collegi ed Ordini ipotizza il nascere di un fiorente mercato della formazione a pagamento, un nuovo business tutto a spese dei giovani praticanti".
I corsi inoltre prevedono un esame finale innanzi ad una Commissione composta anche da docenti universitari, "che avrà a sua volta costi non indifferenti (ovviamente tutti a carico dei tirocinanti) e che pare un'assurda ripetizione dell'esame di Stato abilitante che i giovani praticanti dovranno subito dopo affrontare".
• viene definita addirittura "bizantina" la soluzione adottata per lo svolgimento dell'attività disciplinare dei Consigli nazionali, "dove il nuovo "Consiglio di disciplina" sarà di fatto composto dai soggetti che hanno concorso, perdendo, il ruolo di Consigliere nazionale. Dunque la lista "politicamente" autogestita al Consiglio in carica si troverà ad essere nominata nel ruolo di Collegio giudicante la disciplina ordinistica, il che non pare esattamente il massimo come esempio di terzietà".
Il presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, Roberto Orlandi, rende noto di voler intervenire nelle sedi parlamentari ed al Consiglio di Stato per chiedere che vengano eliminate le disposizioni che eccedono la delega concessa al Governo, che confliggono con la precedente legislazione e quelle anacronistiche, che rendono più difficile il percorso che i giovani devono seguire per accedere alla professione. Ed ove non vengano apportate le necessarie modifiche, il provvedimento una volta pubblicato, sarà impugnato innanzi al Tar Lazio.
Il presidente Orlandi chiederà inoltre l'intervento dell'Antitrust per tutte quelle disposizioni che allungano irragionevolmente la durata del tirocinio professionale o impediscono l'esercizio della professione.
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Fonte: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati