C'è una novità nel caso delle api da miele a Giannutri: il Tar della Toscana ha accolto il ricorso degli apicoltori che contestavano il mancato rinnovo dell'autorizzazione a mantenere degli alveari sull'isola.

 

Alcuni mesi fa infatti il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano non aveva rinnovato l'autorizzazione all'azienda agricola La Pollinosa a mantenere un apiario e una stazione di fecondazione di api regine sulla piccola isola toscana.

 

La decisione era stata presa in via precauzionale, sulla base di alcuni studi, per evitare che le api da miele entrassero in competizione e potessero danneggiare delle popolazioni di apoidei selvatici dell'isola.

 

Una decisione contestata dall'azienda, appoggiata da una gran parte del mondo apistico nazionale, sia per gli aspetti tecnico-scientifici, sia per aspetti procedurali e amministrativi.

 

Tra le varie azioni che erano state intraprese dagli apicoltori, c'è stato anche un ricorso al Tar di Firenze, che due giorni fa si è espresso sul caso dando ragione all'azienda.

 

Il ricorsocontro l'Ente Parco, il Ministero dell'Ambiente, il Reparto Carabinieri del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Ministero della Difesa - era stato presentato dall'azienda La Pollinosa.

 

E l'azienda in questa azione legale è stata sostenuta da tre associazioni apistiche nazionali -  Unaapi, l'Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, Aapi, l'Associazione Apicoltori Professionisti Italiani e Aissa, l'Associazione Italiana per la Selezione e la Salvaguardia di Apis mellifera - e dalle principali associazioni apistiche regionali - Arpat, l'Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani, Aapt, l'Associazione Apicoltori delle Provincie Toscana, e Toscana Miele.

 

Tra le varie cose contestate c'era anche il mancato preavviso da parte del Parco del rifiuto dell'autorizzazione e il mancato contraddittorio con l'azienda sui motivi della decisione.

 

Ed è proprio su questo punto che il Tar ha accolto il ricorso, ricordando come la Legge 241 del 1990 all'articolo 10 bis preveda che "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti".

 

Il ricorso quindi è stato vinto su un aspetto principalmente amministrativo che, come riporta la sentenza, il Parco non ha di fatto preso in considerazione.

 

Stando alla sentenza infatti, il Parco ha insistito sulle motivazioni scientifiche su cui ha preso le sue decisioni, che non sarebbero cambiate nemmeno dopo un contraddittorio con l'azienda, né di fronte alle critiche metodologiche fatte agli studi che hanno portato al mancato rinnovo dell'autorizzazione.

 

Con questa sentenza quindi il Tar ha dichiarato illegittimo il rifiuto dell'autorizzazione da parte del Parco, rendendolo nullo.

 

Per saperne di più, leggi la sentenza.