L'incubo multe latte non è finito. Certo, la giustizia europea e quella italiana si è espressa a più riprese sugli errori commessi nella gestione del regime delle quote latte, puntando il dito su falle e incongruenze e infine sugli sbagli in fase di ridistribuzione delle quote latte.

Argomento quest'ultimo più volte approfondito da AgroNotizie e ora mi limito a ricordare che si tratta del complicato meccanismo della "compensazione" con il quale venivano riassegnate le quote produttive che a fine campagna lattiero casearia si erano "liberate".

A causa di questi errori si era deciso di sospendere la riscossione delle multe sino alla fine del 2019, almeno di quelle ancora esigibili, ad esempio perché non prescritte.
 

Il decreto

Il 31 dicembre è passato ormai da qualche settimana e sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio ecco apparire il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze con il quale si dà il via al nuovo processo di riscossione delle multe, affidato non più ad Agea, ma all'Agenzia delle entrate, quella, per intenderci, che un tempo si chiamava Equitalia.

Dopo una rapida scorsa al testo del decreto, con i rituali "visto e considerato", gli innumerevoli rimandi a norme precedenti, che sembrano fatti apposta per confondere ogni tentativo di comprensione del testo, ecco arrivare il "succo" del provvedimento all'articolo uno.

Qui si stabilisce che Agea provvede, sotto la sua esclusiva responsabilità, alla "individuazione delle partite creditorie da porre in carico all'agente della riscossione", passaggio che dovrà avvenire per trasmissione telematica, fornendo ogni indicazione su tutte le operazioni svolte sino a questo momento, come notifica delle cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e preavvisi di fermo amministrativo, come pure azioni esecutive mobiliari e immobiliari.

Nell'elenco di informazioni che Agea dovrà indicare rientrano, come intuibile, le eventuali date di prescrizione del diritto di credito, la presenza di contenziosi e il loro avanzamento, come pure la presenza di sospensioni giudiziali.


Rivedere le compensazioni

Da segnalare poi il contenuto dell'articolo 3, laddove sembrerebbe sancita la volontà di rimettere mano ai meccanismi di compensazione per risolvere gli errori dei quali si è fatto cenno all'inizio.

Nelle righe dell'articolo 3 si legge infatti: "l'Agea e l'agente della riscossione provvedono allo scambio dei flussi informativi necessari al perfezionamento della compensazione ivi prevista e alle conseguenti operazioni di regolazione contabili."


Si paga tutto

Nessuno "sconto" però alle aziende che si sono viste attribuire quote in quantità inferiore rispetto a quanto avevano diritto.
Lo specifica sempre l'articolo 3, confermando che "gli atti di riscossione coattiva già adottati restano validi per la quota di credito residua".

Le compensazioni previste dall'articolo 3 non sono infatti quelle di fine anno, ma la differenza fra la multa dovuta e l'eventuale trattenuta già praticata sugli aiuti comunitari destinati all'allevatore. Un metodo infallibile per recuperare le multe anche dai più "riottosi". 

Ora la parola passa agli esattori che potrebbero tornare a bussare alle porte delle stalle da latte. Compito davvero poco invidiabile.
 

Le ragioni della protesta

Esaurito il compito degli esattori, sempre che sia possibile, restano tuttavia irrisolti i dubbi su questo capitolo della politica agricola italiana.

Il regime delle quote latte e la sua applicazione sono stati delegittimati nel tempo dagli esiti di commissioni di indagine, da accertamenti delle forze dell'ordine e in ultimo da pareri e sentenze dell'amministrazione giudiziaria italiana ed europea.

Ce n'è abbastanza per restituire ragione e dignità ai Cobas del latte e alle loro proteste di tanti anni fa.
Erano "guerrieri del latte" troppo frettolosamente liquidati come "furbetti del latte".