Non è ovviamente il provvedimento in sé che suscita il nostro interesse, sia perché risale al 1° giugno scorso e non vi sono registrazioni attive in Italia, ma perché ancora una volta la normale dialettica tra autorità e imprese finisce in tribunale.
Il ricorso presentato da uno dei notificanti contesta punto per punto le motivazioni alla base del mancato rinnovo e soprattutto afferma che per sostanze attive con problemi analoghi la Commissione non ha adottato lo stesso metro e non le ha revocate: “Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento: mentre la Commissione ha adottato un approccio rigoroso rispetto all’Ipu (in base ad errori manifesti di valutazione e di procedura), essa non ha agito in tal modo in situazioni simili e decisioni anteriori riguardanti sostanze all’origine di analoghe preoccupazioni, il che costituisce una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.”
Il potenziale dirompente dell’accusa viene ulteriormente accresciuto dal fatto che la proposta della commissione è stata approvata all’unanimità dai 28 stati membri della Ue, che in qualche modo si sarebbero resi “complici” dell’ingiustizia. Ma veniamo in dettaglio alle altre contestazioni.
- Acque di falda: negli usi rappresentativi esaminati (diserbo dei cereali autunno-vernini) le simulazioni hanno evidenziato un’alta probabilità di sforamento della soglia di 0,1 µg/L da parte di un metabolita in tutti e 9 gli scenari FOCUS;
- Rischio per uccelli, mammiferi e organismi acquatici: negli usi rappresentativi esaminati non è stato possibile individuare un rischio accettabile.
Infine la pietra dello scandalo, la classificazione.
La classificazione armonizzata dell’Isoproturon è Cancerogeno di categoria 2 (effetto evidenziato in alcuni studi su animali tuttavia non conclusivi) e molto tossico per gli organismi acquatici (effetti acuti e cronici). Durante la discussione è stato proposto di classificare la sostanza anche come tossica per la riproduzione di categoria 2 (effetto evidenziato in alcuni studi su animali tuttavia non conclusivi). Il ricorrente ha fatto notare che la classificazione delle sostanze pericolose nell’ambito del regolamento CLP è compito dell’Echa (Agenzia Europea per le Sostanze Chimice) e non dell’Efsa, cui sono affidati tanti altri incarichi ma non questo. La questione non è solo burocratica, ma sostanziale: la nuova classificazione è stata infatti attribuita sulla base della proposta dello stato relatore Germania, che poi l’Echa (in particolare il gruppo di lavoro preposto) ha rigettato, prevedendo l’aggiunta di una classificazione (tossicità verso organi bersaglio – sangue – per esposizione ripetuta) non invidiabile, ma completamente diversa rispetto a quella su cui l’Efsa e gli stati membri hanno ragionato. Se avessero aspettato le conclusioni dell’Echa (esattamente quello che si sta facendo per il glifosate), sarebbe cambiato qualcosa?
Non sappiamo come si evolverà la causa che potrebbe avere implicazioni devastanti su moltissime altre sostanze attive, magari più interessanti per l’italia, ma una cosa è certa: se ognuno si limitasse a eseguire i propri compiti, forse le cose andrebbero meglio.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione del 1 giugno 2016 Concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
- Conclusione Efsa sul rinnovo dell’approvazione UE della sostanza attiva Isoproturon
- Esito della votazione riguardante il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Isoproturon
- Ricorso T-476/16 contro il regolamento di esecuzione 2016/872 della Commissione del 1° giugno 2016
- Opinions of the Committee for Risk Assessment on proposals for harmonised classification and labelling: Isoproturon
© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie