Fondi Feaga e Fesr
Le spese escluse che la Commissione europea non ha ritenuto valide per i 16 Paesi Ue sono state effettuate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Fesr). I Paesi coinvolti sono Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Maglia nera alla Polonia, con 29,9 milioni di fondi da recuperare.
Italia, carenze in controlli e appalti pubblici
Per quanto riguarda i 15,9 milioni di euro di spesa negati all’Italia, la Commissione europea parla di “controlli insufficienti”, “regime sanzionatorio e applicazione delle tolleranze poco rigorosi”, “requisiti minimi per i fertilizzanti insufficienti”, “mancato rispetto dei termini di pagamento”, “mancato rispetto delle scadenze degli appalti pubblici”, “carenze nei controlli di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo”, carenze nella “pista di controllo adeguata (registrazione dell'attività di controllo svolta) per i controlli amministrativi e in loco (controllo complementare)”, e infine viene rilevato che “le autorità italiane non hanno effettuato controlli incrociati sufficienti nelle varie basi di dati disponibili al fine di individuare i pannelli solari con doppio finanziamento”.
I controlli europei
Il regolamento Ue 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune prevede che la Commissione europea decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie. Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare. In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.
Possibili multe
Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.