"L’obiettivo della condizionalità - spiega Maurizio Piomponi, Servizio tecnico Agea - è proprio quello di dare un forte impulso alla piena realizzazione di un complesso di norme che sono in realtà già operative sul territorio, alcune da più di vent'anni e che, è bene sottolinearlo, non riguardano soltanto l’agricoltura.
La Commissione europea ha voluto legare la piena erogazione dei contributi alle aziende agricole al rispetto di questi vincoli perché ha ritenuto che, attraverso le aziende agricole, diffuse sul territorio in maniera capillare, la consapevolezza della necessità del rispetto dell’ambiente si potesse diffondere al territorio stesso.
L’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, incaricata dal Mipaaf di svolgere il ruolo di responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli di condizionalità, svolge un ruolo di coordinamento e promuove il dialogo tra le diverse istituzioni interessate. Rappresenta dunque un elemento di 'ascolto' del mondo agricolo molto importante. Attraverso la gestione del Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale, e il rapporto con gli uffici dei Centri di assistenza agli agricoltori (Caa), informa l’agricoltore dei vincoli che sono applicati alla propria azienda e raccoglie tutte le informazioni relative alle aziende agricole che hanno un rapporto con la condizionalità.
E' onesto ammettere che, in questi primi tre anni di applicazione della condizionalità, le preoccupazioni degli operatori agricoli per quello che è considerato un sistema di impegni crescente, hanno prevalso sulle considerazioni di tipo strategico e la strada per trasformare il vincolo di condizionalità in opportunità per le stesse aziende agricole è ancora lunga. Però è indubbio che l’implementazione della condizionalità ha fatto sì che l’agricoltura, l’ambiente e la sanità, i tre ambiti coinvolti nella condizionalità, iniziassero a parlarsi a tutti i livelli, compreso quello istituzionale e normativo".
Quali sono i soggetti chiamati a far rispettare le norme?
"Il Reg. (CE) 796/04, che stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, individua i cosidetti Enti specializzati come lo strumento naturalmente preposto alla verifica dell’applicazione delle norme che sono alla base della condizionalità.
In Italia questi Enti specializzati sono: le Asl con i propri servizi veterinari (sanità pubblica e salute degli animali), le Agenzie per la protezione dell’ambiente (protezione degli habitat e delle risorse naturali), gli assessorati Agricoltura delle Regioni (gestione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari), gli Organismi pagatori (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali).
Lo stesso Regolamento, però, lascia agli Stati membri la decisione se il sistema dei controlli della condizionalità debba essere gestito dagli stessi Enti specializzati oppure dagli Organismi pagatori, che sono le istituzioni chiamate a gestire il flusso dei contributi in agricoltura. L’Italia ha scelto questa seconda opzione, ma ha programmato e sta finalizzando una serie di accordi con gli Enti specializzati per assicurare piena collaborazione e circolarità dei dati e informazioni".
Quale esito hanno dato, finora, i controlli e cosa cambierà da qui in avanti?
"I primi due anni di applicazione della condizionalità sono stati una sorta di banco di prova, durante il quale le aziende agricole e gli Organismi pagatori stessi hanno proceduto ad avvicinarsi alla condizionalità ed ai complessi meccanismi del suo funzionamento.
Il 2007 è il primo anno “a regime”. Nel 2007, infatti, il set di vincoli di condizionalità è applicato nella sua interezza.
Agea, in qualità di organismo di coordinamento degli organismi pagatori regionali, e gli Organismi pagatori da essa coordinati hanno scelto, coerentemente con l’impostazione regolamentare, una progressività nell’applicazione della condizionalità e del livello di riduzione degli aiuti legato alle infrazioni riscontrate.
Nel corso del 2007 e degli anni a seguire, con il progressivo completamento dell’implementazione della normativa nazionale e regionale legata alla condizionalità (per fare un esempio, ad oggi l’80% delle aree protette inserite nella rete Natura 2000 è ancora priva del “Programma di gestione”) e con l’attivazione dei servizi legati al “Farm Advisory System” (cfr. art. 13 e 14 del Reg. (CE) 1782/03), ci si aspetta che l’applicazione della condizionalità diventerà lo standard al quale gli agricoltori si adegueranno naturalmente, modificando alcune pratiche ancora diffuse ma dannose per l’ambiente e per la fertilità del suolo".
Cosa rischia chi non viene trovato in regola con le regole della condizionalità?
"In relazione alle casistiche rilevate, sono stabiliti dei parametri che caratterizzano l’infrazione e sono assegnate dei livelli di gravità crescente alle infrazioni stesse. La conseguenza della valutazione dei parametri è l’applicazione di una riduzione degli aiuti proporzionale al livello dell’infrazione.
Le infrazioni dei vincoli di condizionalità sono inoltre divise in tre grandi categorie: quelle prodotte da un comportamento negligente da parte dell’agricoltore/allevatore; quelle reiterate; quelle prodotte intenzionalmente.
Per quanto riguarda le infrazioni commesse per negligenza per la prima volta, la massima riduzione applicabile dei pagamenti degli aiuti comunitari è il 5%. Per le riduzioni reiterate la percentuale di riduzione applicabile sale al 15%. Per le infrazioni intenzionali si parte dal 15% e si può arrivare, nei casi di maggiore gravità, all’esclusione dagli aiuti comunitari anche per due anni consecutivi.
E' da aggiungere che l’identificazione di un’infrazione di condizionalità può avere come conseguenza la segnalazione del fatto all’Ente specializzato competente.
Questo può a sua volta generare un complemento di controllo oppure l’applicazione diretta di sanzioni amministrative pecuniarie (multe) oppure addirittura la denuncia penale".
Per quanto riguarda l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, l'utilizzatore ha l'obbligo di tenere un registro dei trattamenti dei fitofarmaci - il quaderno di campagna - dove devono essere annotati tutti gli interventi effettuati. In quali sanzioni incappa chi non è provvisto dell'apposito registro?
"La corretta gestione e utilizzazione dei prodotti fitosanitari è uno dei punti d’attenzione, rispetto al quale la strada da fare per raggiungere un livello di conformità accettabile da parte delle aziende agricole è ancora lunga. Il livello di infrazione assegnato all’assenza o non corretta tenuta del registro dei trattamenti è funzione del livello di tossicità dei prodotti utilizzati.
E' inoltre chiaro che l’assenza del registro comporta l’impossibilità di effettuare un controllo efficace sul rispetto delle condizioni di utilizzazione, per l’assenza delle informazioni da controllare.
Nei casi peggiori, assenza del quaderno di campagna e utilizzazione di prodotti classificati come Tossici, Molto tossici e Nocivi, il livello di gravità è considerato alto.
In prima istanza si applica la massima percentuale relativa alla negligenza (5%), ma l’azienda viene inserita nei livelli di rischio alti ed ha dunque alte probabilità di essere estratta a campione nuovamente negli anni successivi".
A cura di Paola Francia
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Fonte: Agronotizie