Il primo aggiornamento del Piano di azione nazionale (Pan), a oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore, è stato messo in consultazione pubblica sui portali dei tre ministeri incaricati della sua stesura e gli interessati potranno commentare il provvedimento scaricando l’apposita modulistica e seguendo le istruzioni di accompagnamento. La revisione periodica è prevista dalla stessa Direttiva Usi sostenibili sulla base dell’andamento dei primi anni di applicazione. Vediamo le principali novità.
 

Piccolo ripasso

Il Pan è il Piano di azione nazionale che ogni Stato della Ue si è dato per perseguire gli obiettivi della Direttiva Usi sostenibili, che è quello di ridurre progressivamente l’utilizzo degli antiparassitari in agricoltura mantenendo nel contempo le rese qualitative e quantitative. Tutti gli Stati membri si sono dati un Pan e questa revisione è in corso in tutta Europa.
 

Obiettivi ambiziosi

Nella prima versione del provvedimento gli obiettivi di riduzione non sono stati quantificati, ma erano presentati quasi sotto forma di dichiarazione di intenti (o libro dei sogni, come lo definirebbero i più corrosivi detrattori), lista che viene mantenuta anche in questa versione (la trovate nel testo integrale della bozza, accessibile seguendo i link sottostanti). Questo aggiornamento comprende invece obiettivi quantitativi molto sfidanti, anche alla luce dell'ecatombe di mezzi tecnici iniziata anni or sono. Alla conclusione del quinto anno di applicazione del Pan, dovranno infatti essere raggiunti i seguenti obiettivi:
  1. aumento del 30% della superficie agricola condotta con il metodo della produzione integrata (volontaria, ndr), rispetto al 2017;
  2. aumento del 60% della superficie agricola condotta con il metodo dell’agricoltura biologica, rispetto al 2017: essendo attualmente circa il 5%, si passerebbe quindi all’8%;
  3. aumento dell’80% della superficie agricola condotta con il metodo dell’agricoltura biologica nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000, con riferimento all’anno 2017;
  4. riduzione del 20% delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari candidate alla sostituzione immesse in commercio, con riferimento alla media del triennio 2016-2018: e qui le cose diventano più impegnative, anche se una grossa mano la potrà dare la riduzione dei dosaggi dei rameici;
  5. riduzione del 10% delle quantità di sostanze attive di prodotti fitosanitari prioritarie e pericolose prioritarie immesse in commercio, di cui alla tabella 1/A del d.lgs. 13 ottobre 2015, con riferimento alla media del triennio 2016-2018 (le sostanze superstiti sono 5: clorpirifos etile, diuron, simazina, aclonifen e cipermetrina, ndr);
  6. percentuale non superiore all’1% dei campioni di alimenti di origine vegetale con presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari non conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 396/2005: visti i risultati dei controlli effettuati negli ultimi anni, l’obiettivo sembra alla nostra portata;
  7. percentuale pari al 25% degli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari che operano nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette, ai quali è erogata una formazione specifica sui temi riguardanti le peculiarità di tali aree e la necessità di tutela della biodiversità.
  8. percentuale inferiore allo 0,5% di campioni che presentano sostanze attive prioritarie e pericolose prioritarie in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque superficiali, fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela della qualità delle acque.
  9. percentuale inferiore allo 0,5% di campioni che presentano sostanze attive candidate alla sostituzione in concentrazioni superiori allo 0,1 microgrammi/l nelle acque superficiali.
 

Ma... come ci si arriva?

Come nell’edizione attualmente in vigore, le azioni per raggiungere gli obiettivi prefissati vengono raggruppate in sette grandi temi:
  1. Formazione
  2. Informazione, comunicazione e sensibilizzazione
  3. Controlli delle attrezzature
  4. Irrorazione aerea
  5. Misure specifiche per la protezione degli organismi acquatici e delle aree vulnerabili
  6. Manipolazione e stoccaggio prodotti fitosanitari
  7. Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari
Ecco alcuni commenti ai punti che ci hanno particolarmente impressionato.
 

Formazione

Il provvedimento conferma sostanzialmente il sistema basato sulle abilitazioni ad acquisto ed utilizzo per gli agricoltori, all’attività di consulente per i tecnici e alla vendita per i distributori (e/o rivenditori, nell’accezione sempre usata da questo tipo di provvedimenti, e non quella comunemente utilizzata anche dallo stesso ministero della Salute nel rilascio delle registrazioni dei prodotti fitosanitari, secondo cui il distributore è una ditta che compra prodotti da titolari di registrazione e li rivende a soggetti diversi dagli utilizzatori finali).
Adesso che, tra mille difficoltà, si è finalmente riusciti a definire correttamente il prodotto per l’uso non professionale le cose non potranno che migliorare. Da segnalare la conferma del divieto di vendita dei prodotti fitosanitari online (vietata implicitamente nel provvedimento attualmente in vigore) a meno che il titolare dell’e-commerce non riesca a mettere in piedi una procedura che consenta di verificare la certificazione richiesta per la vendita e l’acquisto dei prodotti fitosanitari per l’utilizzatore professionale a prova di hacker e soprattutto di furbetti (blockchain?).
Secondo la nostra opinione il testo va corretto precisando che il divieto di vendita online riguarda solamente i prodotti per l’uso professionale, in quanto per quelli destinati all’utilizzatore non professionale, che sono di fatto di libera vendita, basterà subordinare l’acquisto all’accettazione di clausole del tipo: dichiaro che sono stato informato sui potenziali effetti indesiderati del prodotto che sto comprando e che metterò in atto tutte le procedure per diminuirne i rischi, a cominciare dalla lettura scrupolosa dell’etichetta. Un click o due, e via!
Apprezzabile anche l’aggiornamento delle modalità di durata della tenuta del registro dei trattamenti per tenere conto dei particolari requisiti da rispettare nel caso dei prodotti rameici: l’obbligo di tenuta è di tre anni dall’effettuazione del trattamento, che possono aumentare (nel caso specifico del rame sino a 10 anni) quando esistono limiti d’impiego con respiro poliennale (come per i rameici, ma non solo).
 

Controlli delle attrezzature

Questo punto è cruciale per la riuscita degli obiettivi del piano e c’è molto da fare: in una recente audizione tenutasi al Senato della Repubblica si è proposto di utilizzare parte dei fondi provenienti dal contributo per la sicurezza alimentare per finanziare i controlli delle attrezzature. Sarebbero soldi ben spesi! Da segnalare il divieto di utilizzo dei droni per i trattamenti fitosanitari è confermato (trattasi di trattamenti col mezzo aereo), ma si promuove una sperimentazione in questo settore che sembra molto promettente, nell’ambito dell'agricoltura di precisione.
 

Irrorazione aerea

Viene confermato il divieto dei trattamenti aerei, con possibili deroghe da concedere caso per caso.
 

Misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico, e dell’acqua potabile, della biodiversità, e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche

Anche queste sono misure fondamentali per la riuscita del Piano e prevedono l’adozione generalizzata, quando tecnicamente possibile, di misure di mitigazione del rischio per gli organismi acquatici quali le fasce vegetate e gli ugelli antideriva.
Ci sono alcune controindicazioni: l’adozione generalizzata di misure di mitigazione va a penalizzare i prodotti che non ne hanno bisogno (sono sempre di meno) ma d’altra parte fa fare un salto di qualità agli utilizzatori che spesso non sanno in dettaglio in cosa consistono, figuriamoci se entrano nell’ordine di idee di adottarle.
Un’altra misura molto discussa è la selezione dei prodotti basate sulle indicazioni di pericolo, senza valutazione del rischio. I pro della creazione delle cosiddette “liste di proscrizione” ha il vantaggio di essere applicabile da chiunque sia in grado di leggere un numero in etichetta e di confrontarlo con un altro numero in una tabella ma esiste il concreto rischio di perdere mezzi tecnici indispensabili e di dover ricorrere a richieste di deroga. Ci sembra utopistica la pretesa di poter utilizzare solo prodotti non classificati per la salute (nemmeno gli irritanti): così si incentiveranno gli usi illegali!
 

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Si promuovono tutte quelle azioni volte a massimizzare il risultato degli interventi fitosanitari: dalla divulgazione tecnica all’utilizzo sempre più massiccio dei modelli previsionali basati sui dati meteorologici e non solo. Qui sono tutti d’accordo, a cominciare dalle multinazionali che producono le sostanze attive: tutte hanno ormai una divisione dedicata allo sviluppo di modelli previsionali per ottimizzare l’utilizzo della chimica.
 

Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi

Consultazione pubblica sull’aggiornamento del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

  • Pagina dedicata sul portale del ministero della Salute
  • Pagina dedicata sul portale del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
  • Pagina dedicata sul portale del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo