Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge comunitaria 2008 nell’ambito del quale l’articolo 10 è di interesse del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. L’articolo 10 dispone una migliore definizione della produzione dei vini “Chianti” e “Chianti classico”, i cui disciplinari sono autonomi e separati. La norma introdotta apporta una modifica alla legge 164/92 (art.5) per chiarire che nella zona riservata al vino “Chianti classico” non si possono né impiantare né iscrivere all’albo vigneti “chianti docg”. “Vogliamo difendere la specificità delle denominazioni di origine, parte integrante delle politiche per la competitività del nostro agroalimentare – ha spiegato il ministro De Castro -. Con questa norma si intende chiarire e definire con maggior precisione il confine tra produzioni a vocazione diversa”.
Il Consiglio ha anche approvato in via preliminare un decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio. All’interno del provvedimento di interesse del Mipaaf è l’art.137, che disciplina la procedura a carico delle Regioni per costituire apposite commissioni cui affidare il compito di formulare proposte di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico. Se le proposte riguardino filari, alberate ed alberi monumentali, sono chiamati a far parte di queste commissioni rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, unitamente a rappresentanti degli Atenei e di tutte le Istituzioni che hanno come fine statutario la tutela del paesaggio. “Si tratta di un passo fondamentale per il riconoscimento del valore paesaggistico degli alberi monumentali italiani – ha sottolineato De Castro -. La presenza nelle commissioni del Corpo forestale ha e lo scopo primario di garantire, valorizzare  e  tutelare l’unicità e la  conservazione di questi beni”.