Il Ministero della Salute ha stabilito le nuove regole per la registrazione dei trattamenti fatti agli alveari, colmando il vuoto normativo che si era creato con l'entrata in vigore del registro elettronico dei farmaci veterinari che non non era stato attivato per l'apicoltura.

 

Così, con la nota dell'8 luglio 2022, il Ministero della Salute ha pubblicato le procedure operative per la registrazione dei trattamenti sanitari in apicoltura, messe a punto dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, dando piena applicazione al Regolamento Ue 2019/6 relativo all'uso dei medicinali veterinari.

 

Nel documento - scaricabile in versione integrale a questo link - si indicano le modalità di registrazione dei trattamenti e delle rimanenze dei farmaci veterinari, i principi di sorveglianza della farmacoresistenza, le modalità di approvvigionamento dei farmaci stessi e i ruoli e le responsabilità degli apicoltori, dei veterinari e delle associazioni apistiche.

 

Per l'apicoltura rimane la deroga dalla registrazione elettronica dei trattamenti. La registrazione quindi rimane cartacea e nel documento pubblicato dal Ministero viene fornito il modello di registro che verrà usato a livello nazionale.

 

Viene poi stabilita subito la differenza tra allevamento familiare (comunemente detto anche hobbistico o per autoconsumo) e allevamento a fini commerciali.

 

Gli apicoltori che hanno un allevamento familiare, devono condurre un numero massimo di 10 alveari e devono registrare i trattamenti su un registro non vidimato dalle autorità veterinarie.

 

In ogni caso i trattamenti fatti agli alveari, anche nell'allevamento familiare, devono essere registrati su registro possibilmente uguale a quello proposto nel documento, anche se non vidimato, ed è obbligatorio conservare le prove di acquisto dei farmaci usati.

 

Per gli apicoltori con più di 10 alveari c'è l'obbligo della registrazione dei trattamenti sanitari effettuati e delle eventuali rimanenze dei farmaci usati sul registro cartaceo vidimato dal servizio veterinario locale e la conservazione delle fatture di acquisto dei farmaci.

 

Le registrazioni devono essere fatte entro 48 ore dal trattamento e le fatture di acquisto conservate per almeno 5 anni.

 

Riguardo alla farmaco resitenza, cioè all'eventuale manifestarsi di fenomeni di scarsa efficacia dei trattamenti dovuti a fenomeni di resistenza della varroa ai principi attivi, viene sollecitato di mantenere alta l'attenzione, per quanto non siano indicate esplicitamente delle procedure da seguire.  

 

Nel caso di fenomeni del genere quindi è importante rivolgersi subito ad un veterinario apistico e al servizio veterinario pubblico territoriale.

 

Il documento sembra poi aprire una possibilità anche all'uso di principi attivi antimicrobici per il trattamento di malattie che non specifica (anche se sembra riferirsi alla peste americana), sempre con il coinvolgimento di un veterinario aziendale e dei veterinari pubblici. Il testo, infatti, riporta:

 

"Relativamente, infine, a un possibile uso di medicinali veterinari contenenti agenti antimicrobici per il trattamento di patologie per cui, tuttavia, il medicinale veterinario non è comunque in grado di debellare totalmente l'agente patogeno, il loro impiego deve essere opportunamente valutato da parte del medico veterinario e oggetto dei necessari approfondimenti con i servizi veterinari in ragione delle politiche sanitarie collegata alla malattia specifica e del rischio collegato al fenomeno dell'antimicrobico resistenza".

 

Riguardo ai ruoli e alle responsabilità individuali, il ministero fa riferimento alle norme europee e prevede per l'apicoltore la responsabilità della salute degli animali detenuti, dell'uso prudente e responsabile dei medicinali veterinari, della riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie e dell'applicazione delle buone prassi di allevamento.

 

E nell'ambito dell'uso prudente e responsabile dei farmaci viene ricordato esplicitamente di attenersi alle indicazioni riportate nei foglietti illustrativi e di non ricorrere a somministrazioni e modalità fai da te.

 

All'apicoltore inoltre è richiesta la collaborazione con l'autorità competente e con i medici veterinari nell'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie.

 

Ai veterinari è riconosciuto il ruolo fondamentale nello studio delle malattie e sono un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente.

 

Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei farmaci, questi dovranno essere acquistati solo da distributori all'ingrosso o al dettaglio, autorizzati alla vendita, e dagli esercizi commerciali per medicinali veterinari.

 

Le associazioni apistiche quindi non potranno vendere i farmaci, anche se possono fare da intermediari tra i rivenditori autorizzati e gli apicoltori, magari per garantire prezzi agevolati grazie ai contributi pubblici, ma dovranno sempre fornire agli apicoltori la documentazione di acquisto con tanto di documento di trasporto rilasciato dalla casa farmaceutica, per consentire la corretta registrazione nel registro dei farmaci.

 

Alle associazioni apistiche il Ministero riconosce poi il ruolo importante di fare formazione agli apicoltori, avvalendosi di personale qualificato e, possibilmente, anche di veterinari.

 

Infine il documento fa il punto sulle modalità dei controlli ufficiali per i quali il ministero sta lavorando a delle linee guida per poter uniformarli a livello nazionale.

 

Per maggiori informazioni, scarica il documento delle procedure operative di registrazione dei trattamenti in apicoltura.