Gli allevatori dovranno andare a scuola di salute e benessere animale. La conferma arriva dall'articolo 14 della legge Delega del 22 aprile con la quale vengono recepite le direttive comunitarie.
E fra queste c'è il Regolamento Ue 429/2016, la legge europea sulla salute animale, la "Animal health law", come viene definita a livello internazionale.

Ma andiamo con ordine, partendo proprio dal Regolamento europeo. Promulgato nel 2016 ed entrato in vigore il 21 aprile di questo anno, il Regolamento 429 tenta la difficile impresa di mettere ordine nel ginepraio di normative, alcune vecchie di oltre sessanta anni, che si sono stratificate l'una sull'altra in tema di salute animale.
Tutte cancellate e sostituite dai 283 articoli che compongono il nuovo Regolamento comunitario.


"Unione sanitaria"

Vediamone alcuni aspetti. Si parte dalla necessità di stabilire norme comuni a livello europeo, tenendo conto del legame fra malattie degli animali, salute pubblica, sicurezza, ambiente e benessere animale.
Al centro di queste interconnessioni ci sono gli "operatori che lavorano con gli animali", ritenuti i "principali responsabili della attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie".

Ne discende che le conoscenze in materia di sanità animale sono indispensabili e sono da acquisire sia tramite l'istruzione formale, sia attraverso la consulenza aziendale o con la formazione informale supportata dalle organizzazioni degli agricoltori.
Questi sono solo alcuni dei concetti evidenziati nei 179 commi elencati in premessa, prima di arrivare all'articolo uno del Regolamento che ne illustra le finalità.


Le responsabilità

Passando dagli articoli che elencano le malattie trasmissibili e dettando le norme da seguire per il loro controllo, si arriva all'articolo 10, dove sono precisate le responsabilità degli "operatori" (chiunque sia responsabile degli animali, anche per un breve periodo).
A loro è affidata la sanità degli animali, l'uso corretto e prudente dei farmaci, la riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie e infine l'osservanza delle "buone prassi di allevamento".

Analoghe e maggiori responsabilità sono indicate per i "professionisti", termine con il quale si identificano gli allevatori in senso stretto, ovvero chi per professione si occupa di animali.
In queste categorie non rientrano, come logico, i veterinari, ai quali sono affidati compiti e responsabilità specifiche.
 

Preparazione e conoscenza

E' all'articolo successivo, il numero 11, che si stabilisce che entrambi, operatori e professionisti, devono disporre di adeguata preparazione su vari temi, dalle malattie alla biosicurezza, dalla salute al benessere animale.
Per acquisire questa preparazione, oltre all'esperienza e alla formazione professionale, vanno previsti programmi di istruzione formale. Tema, come visto all'inizio, che è ribadito dalla "legge Delega".

Compito degli Stati membri (articolo 13), quello di adottare tutte le misure necessarie agli obiettivi dello stesso Regolamento e di informare tempestivamente (articolo 18) la presenza di patologie trasmissibili.
Alle autorità sanitarie nazionali spetta anche il compito delle verifiche sul campo, con visite sanitarie (articolo 25) lungo la filiera produttiva, controlli che si prevede siano condotti da medici veterinari.
 

I piani di emergenza

Dopo aver toccato il corposo capitolo della eradicazione obbligatoria o facoltativa di talune patologie animali, il Regolamento si occupa del delicato argomento dei "piani di emergenza" (articolo 43), dove si prevede l'elaborazione e l'aggiornamento delle misure da adottare in presenza di una delle malattie note o di una patologia emergente.

Non una semplice raccomandazione teorica, ma l'obbligo di svolgere periodicamente esercizi di simulazione.
Il controllo delle malattie si completa infine con programmi di sorveglianza e di verifica, dettagliati puntigliosamente nei vari articoli del Regolamento, prendendo in esame anche gli animali selvatici, dei quali è noto il ruolo nella diffusione di talune patologie.
 

Allevatori con la "patente"?

Per ottenere risultati concreti su tutti questi fronti occorre una accurata conoscenza e tracciabilità di tutte le filiere zootecniche, argomento sul quale si sofferma la "Parte IV" del Regolamento.
Va posta molta attenzione all'articolo 84, che sancisce gli obblighi per gli operatori, figura per la quale è richiesto il riconoscimento da parte delle autorità competenti.
Stando al dettato di questo articolo parrebbe necessaria l'acquisizione di una "patente" per mettersi alla guida di un allevamento.
Si vedrà se i decreti di attuazione puntualizzeranno questo aspetto.

Se "patente" sarà, è utile sapere che la stessa potrà essere revocata in presenza di carenze, come l'assenza di misure di quarantena o la mancanza di personale adeguatamente formato (articolo 100).
Non poteva mancare un riferimento (articolo 108) sulla necessità di identificare e registrare ogni animale, come pure di tenere traccia dei suoi movimenti.
Compito anche questo che prevede precise responsabilità da parte degli allevatori.
 

Il trasporto

Molti gli articoli che si occupano della movimentazione degli animali, anche negli scambi fra i Paesi membri, prendendo in esame non solo animali e loro prodotti, ma anche il materiale germinale.
Movimenti che devono sottostare alla presenza di una certificazione sanitaria che offra le necessarie garanzie di sicurezza.

Esaurito questo argomento si passa con gli articoli da 172 in poi alle misure sull'allevamento dei pesci, o per dirla nel gergo burocratese gli "animali acquatici", ai quali è dedicato il "Titolo II" del Regolamento e i suoi numerosi articoli.
E si continua con il non meno importante capitolo delle importazioni ed esportazioni verso paesi terzi.
 

Più ordine, poca semplificazione

In conclusione, un insieme di norme alle quali va riconosciuto il tentativo di mettere ordine in una materia assai complessa. Più difficile ottenere una semplificazione se non a scapito del livello di sicurezza, che invece si intende aumentare.
Per ottenere questo risultato è fondamentale il ruolo degli allevatori, che dalle nuove norme vengono ulteriormente responsabilizzati.

Si spera, come nel Regolamento viene scritto, che verifiche e controlli siano fatti accorpando e riducendo visite e ispezioni per non appesantire un carico burocratico che sugli allevamenti è già molto pesante.
Rispettare le nuove norme è comunque doveroso e per chi intende non osservarle sono previste sanzioni, che "devono essere effettive, proporzionate e dissuasive", come si legge all'articolo 268.
 

Le ultime tappe

Ora mancano pochi passaggi per giungere alla piena operatività e nel frattempo il ministero della Salute ha diramato le indicazioni necessarie a questo periodo di transizione fra normative vecchie e nuove.

In particolare per le procedure di identificazione e registrazione degli animali restano quelle vigenti, con la possibilità di mantenere per altri due anni e dunque sino al 21 aprile del 2023, i sistemi di identificazione previsti prima dell'applicazione del nuovo Regolamento.
E sino alla pubblicazione dei due decreti legislativi di attuazione e del manuale operativo che li accompagnerà, restano le attuali regole in materia di prevenzione e controllo delle malattie. Intanto è bene prepararsi al cambiamento.