Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2.12.2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini.

Il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene alcune novità rispetto alle bozze precedenti per quanto riguarda le seguenti tempistiche:

1. compilazione del registro di carico e scarico: tutte le informazioni devono essere registrate nel registro aziendale entro 3 giorni dall’evento, ad eccezione delle nascite e dei decessi che possono essere registrati entro 30 giorni dall’evento (la previgente normativa prevedeva che le movimentazioni e le morti fossero essere registrate entro 3 giorni dall’evento e le nascite entro 15 giorni);

2. registrazione delle consistenze in Bdn: la registrazione in Bdn del totale annuo delle nascite e dei decessi deve essere effettuata entro il 31 marzo. Da registrarsi inoltre, sia la consistenza totale dell’allevamento rilevata il 31 marzo e corrispondente a quanto riportato sul registro di carico e scarico relativamente ai suini presenti di età superiore ai 70 giorni, sia il numero dei riproduttori quando presenti (specificando il numero di verri, scrofe e scrofette) dal primo intervento fecondativo;

3. registrazioni in Bdn tramite persona delegata: i soggetti eventualmente delegati dall’allevatore (ad esempio Asl, Caa, Apa, ecc.) dovranno effettuare le registrazioni in Bdn entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione.

Pertanto, si riporta nel seguito lo schema delle sanzioni e dei relativi obblighi, aggiornato in base alle nuove tempistiche:

 

Si ricorda che una disposizione prevede l’estinzione delle suddette sanzioni nel caso in cui, nel corso del primo accertamento presso l’allevamento, l’autorità sanitaria rilevi che le violazioni possono essere sanate, garantendo una sicura identificazione degli animali (in tal caso, l’autorità prescrive al detentore degli animali le misure necessarie per regolarizzare la situazione entro un termine massimo di 15 giorni).