Nei prossimi due mesi inizieremo a parlare delle principali questioni inerenti i prodotti biocidi che interessano il mondo agricolo. Tali prodotti, ove pericolosi, sono assoggettati alle regole dei Regolamenti Reach e Clp analizzate negli articoli precedenti, ma al tempo stesso sono soggetti ad una disciplina specifica contenuta nel Regolamento Europeo sui Prodotti Biocidi (noto come Bpr), n. 528/2012.
Quest'ultimo, a partire dal 2013, ha introdotto, sostituendo precedenti direttive, un regime unico in Europa per migliorare il mercato di questi prodotti garantendone la sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.
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Innanzitutto, è opportuno chiarire cosa sono i prodotti biocidi. Il Bpr definisce biocida "qualsiasi sostanza o miscela […] costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica".
I prodotti biocidi sono quindi utilizzati in agricoltura per vari scopi: insetticidi, repellenti o attrattivi, vermicidi, rodenticidi, eccetera; ma anche disinfettanti (per l'uomo o per le superfici), alghicidi o preservanti sono classificati come tali. Più in generale si può dire che ogni prodotto che vanta uno scopo di eliminazione è da considerarsi assoggettato alla disciplina del Bpr.
Che fine fanno i Presidi Medico Chirurgici (Pmc)?
Ma che fine fanno quindi i Presidi Medico Chirurgici, ossia tutti quei prodotti che da anni nell'ordinamento italiano sono autorizzati dal Ministero della Salute in quanto aventi le medesime funzioni biocida elencate sopra?
Fino ad ora, infatti, non era consentito immettere sul mercato un prodotto come disinfettante o insetticida senza prima ottenere un'autorizzazione da parte del Ministero ai sensi del Dpr 392/1998.
Il Bpr, quale norma comunitaria, sostituisce il regime nazionale introdotto dall'Italia in materia di Pmc. Tuttavia, in considerazione dell'importante ritardo che l'attuazione del Bpr ha accumulato in questi anni, attualmente i due regimi coesistono e si assisterà nei prossimi anni ad un graduale subentro delle autorizzazioni Bpr anche ai prodotti finora autorizzati come Pmc.
Perché il sistema introdotto dal Bpr è in ritardo?
Per capire a pieno il funzionamento del regime introdotto dal Bpr è importante sottolineare che lo stesso prevede due diversi tipi di autorizzazione:
- l'approvazione del principio, o sostanza attiva, biocida,
- l'autorizzazione al prodotto biocida che contiene il principio, o la sostanza attiva, autorizzata.
I principi attivi che vantano un'efficacia biocida sono infatti sottoposti a preventiva approvazione mediante un processo di valutazione che viene affidato all'autorità competente di uno Stato membro, la quale trasmette la sua valutazione all'Echa che deve redigere successivamente un parere.
Sulla base di tale parere, la Commissione Europea adotta una decisione relativa all'approvazione di tali principi attivi. L'approvazione è concessa per un periodo massimo di dieci anni, ed è rinnovabile.
Una volta che un determinato principio attivo viene approvato come avente un'efficacia biocida, tutti coloro che vogliono immettere sul mercato un prodotto contenente quel principio dovranno presentare, presso l'autorità competente dello Stato membro dove intendono commercializzare il prodotto, preventiva domanda di autorizzazione, entro il termine indicato dalla Commissione Europea nell'atto di approvazione del principio attivo. Tali autorizzazioni sono temporanee e dovranno essere rinnovate alla scadenza.
Le valutazioni sui principi attivi biocidi sono partite, e stanno procedendo, con molto ritardo, anche (ma non solo) a causa dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Gli Stati membri impiegano mesi, spesso anni, per effettuare le loro valutazioni sui principi ed anche sui prodotti. Ciò comporta che sono ancora pochi - almeno rispetto alle previsioni - i principi e i prodotti biocidi già dotati di autorizzazione.
Ciò comporta quindi che il regime dei Pmc, che in linea di principio sarebbe dovuto scomparire lasciando il posto al nuovo sistema delle autorizzazioni Bpr, è ancora largamente utilizzato da operatori e autorità italiane per consentire un rapido ingresso sul mercato, ovvero il mantenimento di prodotti già in vendita, di insetticidi, disinfettanti, eccetera.
L'importanza di conoscere la disciplina sui biocidi
Come per i Regolamenti Reach e Clp, gli utilizzatori di prodotti biocidi devono verificarne la legittima immissione sul mercato per non incorrere nei rischi sanzionatori previsti dal D.Lgs. 179/2021, che contiene le sanzioni per le violazioni commesse in materia di uso di prodotti biocidi non autorizzati.
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Nei prossimi articoli di questa rubrica vedremo quindi i dettagli di interesse per gli agricoltori che utilizzano prodotti aventi efficacia biocida.
A cura di Giovanna Landi dello Studio legale Landilex
"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.
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Fonte: Studio legale Landilex