Un po’ presto per cantare vittoria
La notizia della pubblicazione del regolamento di rinnovo dell’approvazione europea dei composti del rame per uso fitoiatrico ha appena finito di fare il giro degli addetti ai lavori, che faranno bene a non festeggiare troppo perché sono ancora molti gli ostacoli che “l’insostituibile candidato alla sostituzione” dovrà superare per continuare a fare ancora parte dell’arsenale dei mezzi tecnici a disposizione degli agricoltori tradizionali e biologici. Vediamo perché.Cominciamo dall’inizio
Per chi si fosse perso i lanci di agenzia: il regolamento di rinnovo dei “composti del rame”, il 2018/1981 del 13 dicembre 2018, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L317 del 14 dicembre 2018. Il provvedimento rinnova l’approvazione europea per 7 anni (non 15: il rame è un candidato alla sostituzione), fissando nel contempo alcune limitazioni, in particolare quella di non distribuire più di 28 kg di rame metallo per ettaro nei 7 anni di durata dell’approvazione.L’applicazione del principio del “lissage”, che consente di superare il limite inizialmente proposto di 4 kg/ha/anno nelle annate particolarmente piovose, è stato oggetto di un duro braccio di ferro tra paesi del sud e del centro-nord Europa, che hanno infatti ottenuto di poter applicare a livello nazionale il limite di 4 kg annui, senza “lissage”. Questi paesi hanno infatti il problema della contaminazione dei suoli col rame proveniente dagli allevamenti.
Scienza o buon senso?
Il rinnovo dell’approvazione Ue dei composti del rame è stato concesso a discapito del parere negativo dell’Efsa che nel suo consueto riepilogo aveva segnalato come “critical areas of concern” (aspetti per i quali sono disponibili abbastanza informazioni e queste confermano la pericolosità del prodotto in valutazione) il rischio per uccelli e mammiferi (problema ricorrente nella valutazione degli agrofarmaci, anche quelli di sintesi), per gli organismi acquatici e i macro-organismi del suolo (tipicamente i lombrichi) e di “issues that could not be finalized” (aspetti per i quali mancano delle informazioni e quindi si applica il principio di precauzione invocando spesso scenari catastrofici) quello di non poter effettuare la valutazione del rischio del consumatore in quanto le prove residui presentate dal notificante sono state effettuate a dosi maggiori rispetto a quelle proposte.Quando un’agenzia nata per occuparsi di sicurezza alimentare afferma che non può verificare la sicurezza del consumatore, normalmente questo segna negativamente il destino del prodotto in valutazione, ma si tratta di rame e la commissione saggiamente applicato il buon senso dando alla valutazione scientifica dell’agenzia di Parma il peso che ha meritato, approvando comunque il prodotto.
La vite è a rischio
Ebbene sì: la vite è a rischio! L’uso che caratterizza il rame in agricoltura, secondo le valutazioni condotte in fase di rinnovo metterebbe a repentaglio non tanto il consumatore per via dei residui di rame nella dieta (vi consigliamo come lettura natalizia la conclusione Efsa sulla valutazione degli Lmr del rame delle derrate alimentari, dove propone di cancellare la vite per diminuire il rischio per il consumatore), ma per via che i residui del rame sulle foglie e sui grappoli costituirebbero – sempre secondo il metodo di calcolo dell’Efsa – un rischio eccessivo per i vendemmiatori. Comunque i notificanti hanno preso sul serio questa minaccia e sicuramente correranno ai ripari: il rame è troppo importante per la viticoltura.Anche gli organismi acquatici (o è solo teoria?)
Tra le “certezze” emerse nella valutazione del dossier del rame c’è anche quella dell’eccessiva tossicità nei confronti degli organismi acquatici. Questa certezza ha cominciato a vacillare quando sono stati resi noti i risultati del monitoraggio del rame nel suolo e nelle acque: la cosiddetta Rac (Regulatory Acceptable Concentration), limite oltre il quale il rame costituirebbe un pericolo inaccettabile per gli organismi acquatici è in moltissimi casi inferiore alla concentrazione trovata nelle acque, anche nelle zone dove notoriamente il rame non è utilizzato in fitoiatria, segno che i criteri di valutazione adottati sono irrealistici e portano a conclusioni non corrette. Fortunatamente la Commissione Ue si è accorta di questa grave carenza e dedicherà il prossimo ciclo di rinnovo della sostanza attiva ad approfondire i metodi di valutazione del rischio per gli agrofarmaci inorganici, in modo che al prossimo rinnovo si ottengano conclusioni più veritiere.Cosa succede adesso?
Entro il 1° aprile 2019 i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti rame dovranno presentare un dossier di rinnovo dove dovranno dimostrare che il prodotto non costituisce un rischio inaccettabile per l’uomo e l’ambiente, che – a meno di proroghe per l’effettuazione di studi aggiuntivi (i cosiddetti Categoria 4) – dovrà essere conclusa entro l’anno. Ne vedremo delle belle!Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1981 della Commissione del 13 dicembre 2018 che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
- European Food Safety Authority (Efsa), Maria Arena, Domenica Auteri, Stefania Barmaz, Giulia Bellisai, Alba Brancato, Daniela Brocca, et al. "Peer Review of the Pesticide Risk Assessment of the Active Substance Copper Compounds Copper(I), Copper(II) Variants Namely Copper Hydroxide, Copper Oxychloride, Tribasic Copper Sulfate, Copper(I) Oxide, Bordeaux Mixture". Efsa Journal 16, n. 1 (1 gennaio 2018): 25.
- Efsa. "Review of the existing maximum residue levels for copper compounds according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005". Efsa Journal 16, n. 3 (s.d.): e05212.
- Efsa. "Outcome of the Consultation with Member States, the Applicant and Efsa on the Pesticide Risk Assessment for Copper Compounds Copper(I), Copper(II) Variants Namely Copper Hydroxide, Copper Oxychloride, Tribasic Copper Sulfate, Copper(I) Oxide, Bordeaux Mixture in Light of Confirmatory Data". Efsa Supporting Publications 15, n. 9 (1 settembre 2018): 1486E.
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Fonte: Agronotizie