Il discusso e cervellotico meccanismo con cui il regolamento 1107/2009 prevede di rottamare principi attivi non in linea con gli obiettivi comunitari a lungo termine ha trovato il suo primo intoppo legale: la spagnola Iqv (Industrias Químicas del Vallés), che di cause contro gli eurocrati se ne intende (vedere nostro articolo del 2007), ha citato in giudizio la Commissione Europea che con il regolamento 2015/408 ha inserito la sua molecola di punta metalaxyl tra i principi attivi candidati alla sostituzione.
Il ricorso non usa mezzi termini, contestando in toto la legittimità del meccanismo di sostituzione e chiedendo che il relativo articolo (Il 24) del reg. 1107/2009 non venga applicato, che la Commissione UE rimuova il metalaxyl dalla lista di candidati alla sostituzione e che infine paghi le spese legali.
Secondo la ricorrente (traduzione dal burocratese: Iqv) il regolamento 1107/2009 non sarebbe conforme al diritto dell’unione europea in quanto:
- viola il principio di precauzione nel prevedere un meccanismo di sostituzione di sostanze attive in base a rischi ipotetici oggettivamente non fondati; [traduzione: è ‘più realista del re’]
- incidendo su sostanze autorizzate, viola il principio di proporzionalità poiché eccede quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di un alto livello di protezione; [traduzione: è ‘più realista del re’]
- falsa la concorrenza nel mercato interno nel promuovere la sostituzione di sostanze in siffatte condizioni;
- viola il principio dell’obbligo di motivazione, in riferimento al criterio della «proporzione significativa d’isomeri non attivi» di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
I punti a, b e c sono autoesplicativi e hanno gioco facile nell’evidenziare la schizofrenia del regolamento 1107/2009, nonostante le spiegazioni fornite dalla Commissione (vedere linkografia) e delle principali associazioni di imprese agrochimiche, mentre il punto d non fa che confermare le perplessità evidenziate nei nostri precedenti articoli riguardo al motivo secondo il quale un principio attivo con (una) proporzione significativa d’isomeri non attivi venga considerato, ai fini della candidabilità alla sostituzione, alla stessa stregua di sostanze con conclamate criticità tossicologiche e ambientali come quelle elencate ai punti 2, 3, 5 e 7 del box sottostante, tratto dal nostro primo contributo in materia.
Una sostanza è candidata alla sostituzione secondo il regolamento 1107/2009 quando:
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Cosa potrebbe succedere?
Gli scenari possibili sono molteplici: se il ricorso della società Iberica verrà accolto, la commissione potrà appellarsi alla Corte Europea di Giustizia, secondo e definitivo grado di giudizio della giurisprudenza comunitaria, stessa cosa potrà ovviamente fare Iqv qualora fosse sconfitta.
Se la Commissione UE vincerà, tutto rimarrà come prima e Iqv verrà probabilmente condannata al pagamento delle spese legali, se invece prevarranno le ragioni dell'impresa iberica, molto dipenderà dalla sentenza: se il principio di esclusione basato sulla presenza d'isomeri non attivi venisse giudicato illegittimo, le conseguenze sarebbero tutto sommato molto contenute (attualmente i principi attivi candidati alla sostituzione per la sola presenza di quantità significative di isomeri non attivi sono 2 su 77, oltre al metalaxyl c'è il mecoprop). Se invece l'intero meccanismo di sostituzione dovesse venire rivisto o cancellato, le conseguenze interesserebbero anche il regolamento biocidi, che ha lo stesso impianto, e probabilmente non saranno dispiaciute nemmeno le stesse autorità nazionali che in caso contrario dovranno materialmente procedere alla rimozione dal mercato dei formulati “sostituiti”, rimanendo così esposte ad azioni legali da parte delle aziende che si riterranno danneggiate dalla procedura. Anche in questo caso c'è una sola certezza: a vincere saranno comunque gli avvocati con le loro parcelle spesso faraoniche!
Per saperne di più
- Ricorso proposto il 5 giugno 2015 – Industrias Químicas del Vallés / Commissione (Causa T-296/15)
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/408 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2015 recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione
- REG. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
- Final report: "Ad-hoc study to support the initial establishment of the list of candidates for substitution as required in Article 80(7) of Regulation (EC) No 1107/2009" (09.07.2013).
- Questions and Answers on Candidates for Substitution
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Fonte: Agronotizie