Il discusso e cervellotico meccanismo con cui il regolamento 1107/2009 prevede di rottamare principi attivi non in linea con gli obiettivi comunitari a lungo termine ha trovato il suo primo intoppo legale: la spagnola Iqv (Industrias Químicas del Vallés), che di cause contro gli eurocrati se ne intende (vedere nostro articolo del 2007), ha citato in giudizio la Commissione Europea che con il regolamento 2015/408 ha inserito la sua molecola di punta metalaxyl tra i principi attivi candidati alla sostituzione.

Il ricorso non usa mezzi termini, contestando in toto la legittimità del meccanismo di sostituzione e chiedendo che il relativo articolo (Il 24) del reg. 1107/2009 non venga applicato, che la Commissione UE rimuova il metalaxyl dalla lista di candidati alla sostituzione e che infine paghi le spese legali.

Secondo la ricorrente (traduzione dal burocratese: Iqv) il regolamento 1107/2009 non sarebbe conforme al diritto dell’unione europea in quanto:

  • viola il principio di precauzione nel prevedere un meccanismo di sostituzione di sostanze attive in base a rischi ipotetici oggettivamente non fondati; [traduzione: è ‘più realista del re’]
  • incidendo su sostanze autorizzate, viola il principio di proporzionalità poiché eccede quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo di un alto livello di protezione; [traduzione: è ‘più realista del re’]
  • falsa la concorrenza nel mercato interno nel promuovere la sostituzione di sostanze in siffatte condizioni;
  • viola il principio dell’obbligo di motivazione, in riferimento al criterio della «proporzione significativa d’isomeri non attivi» di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

I punti a, b e c sono autoesplicativi e hanno gioco facile nell’evidenziare la schizofrenia del regolamento 1107/2009, nonostante le spiegazioni fornite dalla Commissione (vedere linkografia) e delle principali associazioni di imprese agrochimiche, mentre il punto d non fa che confermare le perplessità evidenziate nei nostri precedenti articoli riguardo al motivo secondo il quale un principio attivo con (una) proporzione significativa d’isomeri non attivi venga considerato, ai fini della candidabilità alla sostituzione, alla stessa stregua di sostanze con conclamate criticità tossicologiche e ambientali come quelle elencate ai punti 2, 3, 5 e 7 del box sottostante, tratto dal nostro primo contributo in materia.
 

Una sostanza è candidata alla sostituzione secondo il regolamento 1107/2009 quando:
  1. la sua ADI (acceptable daily intake), la sua ARfD (Acute Reference Dose) o il suo AOEL (Acceptable Operator Exposure Level) sono significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito di gruppi di sostanze/categorie d'impiego;
  2. soddisfa due dei criteri per essere considerata come una sostanza PBT (Persistente, Bioaccumulabile, Tossica);
  3. suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, determinano situazioni d'uso che potrebbero restare preoccupanti, per esempio un rischio potenziale elevato per le acque sotterranee, anche qualora venissero adottate misure di gestione del rischio assai restrittive (ad esempio: un ampio uso di dispositivi di protezione individuale, zone tampone molto vaste);
  4. contiene una proporzione significativa d'isomeri non attivi;
  5. è o deve essere classificata, a norma della direttiva 67/548/CEE, come cancerogena di categoria 1 o 2, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri generali di autorizzazione (vedi oltre);
  6. è o deve essere classificata, a norma della direttiva 67/548/CEE, come tossica per la riproduzione di categoria 1 o 2, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri generali di autorizzazione (vedi oltre);
  7. se, sulla base della valutazione fondata su orientamenti per l'esecuzione dei test riconosciuti a livello comunitario o internazionale o di altri dati e informazioni disponibili, rivisti dall'autorità, è considerata possedere proprietà d'interferente endocrino che possono avere effetti avversi negli esseri umani, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri generali di autorizzazione.



Cosa potrebbe succedere?
Gli scenari possibili sono molteplici: se il ricorso della società Iberica verrà accolto, la commissione potrà appellarsi alla Corte Europea di Giustizia, secondo e definitivo grado di giudizio della giurisprudenza comunitaria, stessa cosa potrà ovviamente fare Iqv qualora fosse sconfitta.
Se la Commissione UE vincerà, tutto rimarrà come prima e Iqv verrà probabilmente condannata al pagamento delle spese legali, se invece prevarranno le ragioni dell'impresa iberica, molto dipenderà dalla sentenza: se il principio di esclusione basato sulla presenza d'isomeri non attivi venisse giudicato illegittimo, le conseguenze sarebbero tutto sommato molto contenute (attualmente i principi attivi candidati alla sostituzione per la sola presenza di quantità significative di isomeri non attivi sono 2 su 77, oltre al metalaxyl c'è il mecoprop). Se invece l'intero meccanismo di sostituzione dovesse venire rivisto o cancellato, le conseguenze interesserebbero anche il regolamento biocidi, che ha lo stesso impianto, e probabilmente non saranno dispiaciute nemmeno le stesse autorità nazionali che in caso contrario dovranno materialmente procedere alla rimozione dal mercato dei formulati “sostituiti”, rimanendo così esposte ad azioni legali da parte delle aziende che si riterranno danneggiate dalla procedura. Anche in questo caso c'è una sola certezza: a vincere saranno comunque gli avvocati con le loro parcelle spesso faraoniche!


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