L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 32/E, chiarisce alcuni aspetti fiscali relativi alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo, da parte degli imprenditori agricoli.
In particolare, al centro del documento di prassi ci sono le novità introdotte dalla Finanziaria 2006 e da diverse disposizioni successive, che hanno fatto rientrare nella categoria delle attività agricole connesse sia la generazione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche sia la realizzazione di carburanti e altri prodotti chimici ottenuti da vegetali provenienti in larga misura dal fondo.
A questo proposito, vale la pena precisare che per fonti agroforestali si intendono le biomasse, ossia la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine agricola, tra cui rientrano, per esempio, le sostanze legnose che si ottengono dalla legna da ardere e i pellet ricavati dalla segatura.
Le fonti fotovoltaiche sono, invece, i moduli o pannelli che convertono l'energia solare in energia elettrica. Nella categoria dei carburanti derivanti da produzioni vegetali sono inclusi, tra gli altri, il bioetanolo, il biodiesel e il biogas, mentre i prodotti della cosiddetta chimica verde sono i biopolimeri, le bioplastiche e gli altri materiali fabbricati usando amido e miscele di amido.
 
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