L'azienda agricola è oggi sempre più soggetta al rischio di imbattersi in un incidente di percorso che non ha a che fare con le vicissitudini di mercato o con l'imprudenza o imperizia dell'agricoltore: talvolta eventi naturali, meteorologici o di altra natura, colpiscono l'azienda, diminuendone la produzione lorda vendibile.
A questo danno emergente, nei casi più gravi, oltre al mancato raccolto si aggiungono danni strutturali, come distruzione di stalle, frutteti, oliveti, vigneti e altre coltivazioni arboree da reddito. Concorrono alla determinazione di questi eventi dannosi casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.
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Spesso si parla di come riuscire a trovare una compensazione ai danni subiti, attraverso gli strumenti di gestione del rischio, ma quasi mai si fa cenno a cosa avviene ai pagamenti degli aiuti e dei premi della Politica Agricola Comune, soggetti a precisi impegni dell'agricoltore, come quelli di fornire servizi ecosistemici, garantire un numero minimo di animali per le premialità in zootecnia ed altro ancora.
A patto e condizione di rientrare nella casistica prevista dall'articolo 3 del Regolamento Ue 2021/2116 sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune" i pagamenti richiesti possono essere regolarmente riscossi presentando domanda, dove si illustrano i danni subìti limitanti gli impegni Pac. Tale forma di autodenuncia inoltre non comporta controindicazioni: anzi, mette l'agricoltore al riparo dalle sanzioni normalmente previste nei casi di dichiarazione mendace nella domanda unificata Pac.
Tutto facile? Non proprio, occorre prestare comunque attenzione alla casistica dell'articolo 3 del citato Regolamento - titolato "Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali" - tenendo presente che molti di questi eventi saranno valutati dall'autorità competente caso per caso. Il regime delle deroghe per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali è poi citato nell'articolo 59 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" del Regolamento Ue 2021/2116 come la prima fattispecie nella quale gli "Stati membri assicurano in particolare che non siano applicate sanzioni" in caso di inosservanza degli impegni.
L'articolo 3 del Regolamento Ue 2021/2116, calamità ed eventi meteo
Ecco cosa dispone l'articolo 3 del Regolamento Ue 2021/2116. Innanzitutto motivo di deroga al definanziamento è "una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda". Il secondo comma dell'articolo 3 dispone per questo specifico caso, che comprende eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, frane, gelo, siccità, piogge alluvionali, e fenomeni di disseccamento dei frutti legati ai venti caldi, la possibilità per lo Stato membro "di considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento".
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In questo caso la declaratoria di stato di calamità per un'intera zona del Ministero dell'Agricoltura solleva l'autorità di gestione da una ulteriore valutazione in caso di perdita dei requisiti, ovvero di impossibilità di onorare gli impegni assunti. Stesso valore assume la dichiarazione di area disastrata da parte della Protezione Civile, nei casi specifici di alluvione, frana e terremoto ed eruzione vulcanica.
Distruzione fortuita delle stalle
Il primo comma dell'articolo 3 del Regolamento Ue 2021/2116 enumera però altri casi in cui è possibile chiedere la deroga all'autorità competente, uno di questi è "la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento". Per distruzione fortuita si intende qualcosa di diverso dalla distruzione per terremoto o alluvione, frana o altro evento naturale. È il caso di un incendio o di un crollo del quale l'imprenditore agricolo possa provare di essere completamente incolpevole.
Malattie di animali e piante
Altra casistica dell'articolo 3 è quella di "un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario". Tale evento può rientrare nel caso di calamità riconosciuta dallo Stato, ma non sempre: un'epizoozia o una fitopatia possono riguardare anche singole aziende, manifestando danni gravi, in questo caso lo Stato membro può non procedere alla perimetrazione dell'area, quando non si tratti di organismo da quarantena, pertanto l'imprenditore agricolo deve dare prova del danno subìto ai fini dell'attivazione del premio in deroga.
Esproprio imprevedibile al momento della domanda
Un altro caso di deroga dalle sanzioni e di conservazione del diritto a ricevere in ogni caso gli aiuti comunitari è quello dell'esproprio "della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda". Considerati i tempi degli espropri in Italia per edilizia pubblica convenzionata o per opere pubbliche, normalmente piuttosto lunghi e macchinosi, la portata di tale paragrafo del primo comma dell'articolo 3 è da intendersi limitata agli espropri che avvengano improvvisamente per motivi di pubblica utilità e con i caratteri della necessità e dell'urgenza.
Esempio: in un'area colpita da terremoto o alluvione la Protezione Civile ha bisogno di costruire rapidamente una tendopoli e un ospedale da campo, in quel caso nessuno avrebbe potuto prevedere all'atto della presentazione della domanda, trasmessa prima dell'evento sismico, tanto i decreti prefettizi che dispongono l'occupazione d'urgenza del fondo agricolo, con conseguente perdita del raccolto, quanto il successivo esproprio.
Agricoltore deceduto o malato
Gli ultimi due casi ricorrono quando l'azienda agricola è intestata a singola persona fisica. Il primo riguarda il decesso del beneficiario: la morte dell'agricoltore, che potrebbe inficiare il mantenimento degli impegni nel tempo, magari per una mancata rapida successione, non fa perdere gli aiuti richiesti anzitempo e non produce sanzioni verso gli eredi.
Infine c'è il caso di "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario". Si ha quando una lunga malattia o invalidità del beneficiario, ne pregiudichino la capacità di organizzare la forza lavoro necessaria a mantenere gli impegni per la Pac. Anche in questo caso particolare, si dispone l'esenzione dalle sanzioni e l'erogazione degli aiuti e dei premi richiesti.
In tutti i casi diversi da quelli delle calamità naturali o degli eventi catastrofali per i quali vi è una declaratoria del Ministero dell'Agricoltura, ovvero una dichiarazione di area disastrata da parte della Protezione Civile, l'autorità di gestione delle misure richieste a contributo dovrà valutare la richiesta di deroga dell'agricoltore caso per caso.






























