Nel settore dell'agricoltura è frequente l'acquisto e l'uso di sostanze e/o miscele pericolose che richiedono l'accompagnamento della Scheda di Dati di Sicurezza (Sds), nella quale sono contenute tutte le informazioni sull'uso in sicurezza di tali sostanze.

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Il Regolamento Reach (Regolamento (CE) n. 1907/2006) prescrive l'obbligo di redigere una Sds per le sostanze e le miscele aventi determinate caratteristiche di pericolo, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del Regolamento Reach. Tali sostanze e miscele devono anche essere etichettate secondo le previsioni del Clp (Regolamento (CE) n. 1272/2008) con appositi pittogrammi e indicazioni su come usarle in sicurezza.

 

Gli imprenditori agricoli sono generalmente classificati come "utilizzatori a valle" dal Regolamento Reach, ossia coloro che utilizzano la sostanza in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell'esercizio della propria attività. Gli utilizzatori a valle devono quindi ricevere dai propri fornitori (siano essi fabbricanti, distributori, rivenditori, eccetera) tutte le informazioni necessarie affinché le sostanze o le miscele acquistate vengano impiegate senza conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

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Tali informazioni sono contenute, oltre che nelle etichette, nelle Sds che, come detto, contengono le misure necessarie per tutelare la salute umana, la sicurezza sul luogo di lavoro e l'ambiente. Le Sds devono essere fornite, nei casi previsti, gratuitamente lungo tutta la catena di approvvigionamento, in lingua italiana e in formato cartaceo o digitale, entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.

 

Tuttavia, le informazioni ricevute dal fornitore al momento dell'acquisto potrebbero subìre variazioni e/o modifiche significative e, quindi, le Sds potrebbero necessitare di un aggiornamento.

I casi di variazione che comportano la necessità di aggiornare le Sds, previsti espressamente dal Regolamento Reach, sono i seguenti:

  • disponibilità di nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi oppure di nuove informazioni sui pericoli;
  • rilascio o rifiuto di un'autorizzazione;
  • imposizione di una restrizione di una sostanza.

 

Ecco cosa prevede la norma sull'invio delle Sds aggiornate

Il Regolamento Reach prevede che i fornitori delle Sds trasmettano queste ultime aggiornate tempestivamente a tutti quei soggetti a cui le relative sostanze o miscele sono state fornire nei dodici mesi precedenti. Se, quindi, un imprenditore agricolo acquista una sostanza o una miscela pericolosa oggi, avrà diritto di ricevere le Sds aggiornate (ove vi sia necessità di un aggiornamento) nei successivi dodici mesi.

 

È buona norma, quindi, che ogni imprenditore agricolo richieda saltuariamente l'invio delle Sds delle sostanze o miscele acquistate, tenendo in considerazione le previsioni di legge, specie ove venga a conoscenza di qualche modifica regolatoria impattante per le stesse.

 

Nulla vieta, comunque, che lo stesso richieda al proprio fornitore di ricevere una Sds aggiornata anche dopo la scadenza dei dodici mesi.

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Come si riconoscono gli aggiornamenti delle Sds?

Le Sds aggiornate devono indicare nella prima pagina il numero di versione, il numero di revisione e la data di aggiornamento. La Sezione 16 della Sds (che è rubricata "Altre informazioni"), invece, specifica in modo chiaro i punti e le informazioni modificate, salvo che tale indicazione non sia stata fornita altrove nella Sds, eventualmente fornendo anche una spiegazione delle modifiche apportate.

 

Sono previste sanzioni?

L'articolo 10 comma 2 della disciplina nazionale sanzionatoria per le violazioni del Regolamento Reach (D.Lgs. 133/2009) prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 60mila euro in capo al fornitore che viola l'obbligo di aggiornamento tempestivo della Sds, salvo che il fatto costituisca reato.

 

A cura di Francesca Avogaro dello Studio legale Landilex

 


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