A otto anni dalla revoca come biocida (2007), a sette da quella come agrofarmaco (2008), a due dalla raccomandazione dell'Efsa di abbassare al limite analitico gli MRL su agrumi (2013), nonostante una domanda di import tolerance (2014) e a un anno dall'inizio delle votazioni sulla proposta, è stato pubblicato il regolamento sui nuovi limiti di residuo della Guazatina sugli agrumi (<0,05 mg/kg), che verranno applicati a partire dal 13 maggio 2016.
Avevamo cominciato a interessarci della singolare vicenda di questo fungicida utilizzato in concia semi e in post raccolta commentando gli esiti di una riunione di stakeholders del settore agrumicolo, in cui è stato reiterato l'allarme della filiera europea verso le importazioni di merce trattata con guazatina proveniente dal Sudafrica e dal Sudamerica.
Nonostante le ripetute sollecitazioni dei rappresentanti dei produttori di agrumi, specialmente quelli spagnoli, che segnalavano l'invasione di agrumi trattati con un fungicida da tempo proibito in Europa e la comunicazione di alcuni stati membri, quali il Belgio, che evidenziavano pericoli per i consumatori delle arance e dei relativi prodotti trasformati, succhi in primis, le importazioni potranno continuare anche nel 2016, in quanto i nuovi limiti “colpiranno” solamente la fase finale della campagna, che ha solitamente il suo picco di commercializzazione tra gennaio e marzo.
Ancora una volta la credibilità delle istituzioni europee e dei loro costi faraonici è messa a dura prova: quale tipo di emergenza può bellamente attendere oltre due anni (quasi tre, come abbiamo visto) prima che si prendano provvedimenti? O sono le solite guerre commerciali che usano la sicurezza alimentare come pretesto? La sicurezza alimentare è uno degli argomenti più delicati e più strumentalizzati del nostro settore, in quanto caratterizzato da un alto contenuto scientifico che non tutti sono in grado di interpretare pienamente. Tuttavia si possono fare alcune considerazioni, partendo dall'Abc.
Come si fa a valutare il rischio per il consumatore?
Il sito del WHO (in italiano OMS – World Health Organization, Organizzazione Mondiale della Sanità, sì quelli delle carni rosse cancerogene, ma è pur sempre del settore...) segnala quattro punti:
- Identificazione del pericolo. L'identificazione di effetti indesiderati noti o potenziali di un particolare agente. Ad esempio se l'agente è cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione, nocivo, etc.
- Caratterizzazione del pericolo. La valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indesiderati dell'agente contaminante. Se ad esempio si sospetta che l'agente sia cancerogeno, occorre effettuare appositi test tossicologici in cui si valuta la risposta degli animali da esperimento a differenti dosaggi dell'agente (dose-response assessment) alla ricerca di un valore soglia al di sotto del quale questi effetti non si manifestano. Gli studi vengono effettuati normalmente su animali da esperimento, e i risultati vengono trasposti all'uomo applicando appositi fattori di conversione. In alcuni casi sono disponibili metodi in silico (mediante software di simulazione) o in vitro (sostituendo gli animali da esperimento con singole cellule o frammenti di tessuti) per effettuare la caratterizzazione, che cominciano ad essere accettati in alcuni settori (non in questo, però). Non sempre è possibile derivare una dose accettabile perché: a) potrebbe non esistere, nel senso che nel caso di alcune sostanze mutagene anche una singola molecola potrebbe causare la mutazione di una cellula che riproducendosi potrebbe originare la patologia (fortunatamente questo tipo di sostanze è molto raro), b) lo studio non è condotto correttamente (es, pochi animali da esperimento, errori nelle dosi etc.) e i risultati non sono statisticamente significativi, c) lo studio non si può condurre perché la sostanza uccide gli animali da esperimento prima che sviluppino i tumori che stiamo investigando (in questo caso è errata la fase 1). Ipotizziamo che tutto sia andato bene e che dagli studi arriviamo a derivare un quantitativo massimo da non superare. Per la valutazione del rischio del consumatore arriviamo a determinare due tipi di valori: l'ADI (Acceptable Daily Intake, dose giornaliera accettabile) che rappresenta il quantitativo massimo di contaminante che assunto vita natural durante attraverso la dieta non da luogo a effetti indesiderati e si misura in mg/kg bw/day (cioè milligrammi per kg di peso corporeo/giorno) e l'ARfD (Acute Reference Dose, dose acuta di riferimento, non tutte le sostanze hanno effetti acuti) che rappresenta il quantitativo massimo assumibile in un periodo breve (tipicamente un pasto o un giorno) senza effetti indesiderati e si misura in mg/kg bw (milligrammi per kg di peso corporeo).
- Valutazione dell'esposizione. Utilizzando diete tipo (l'Efsa ne conta 27) e i livelli di residuo del contaminante nelle derrate è possibile calcolare la quantità assunta dai consumatori. Se i residui non sono noti in partenza è possibile calcolare la massima quantità tollerabile e ricavarli successivamente.
- Valutazione del rischio. Quest'ultima e decisiva operazione verifica se i contaminanti assunti con la dieta sono inferiori ai quantitativi massimi tollerabili. Se ciò è vero, il prodotto viene considerato sicuro per il consumatore, in caso contrario, prima della bocciatura definitiva è possibile effettuare dei raffinamenti quali eliminare delle colture o proporre (e documentare) delle modalità d'uso alternative che riducano i residui entro i limiti.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
- Regolamento (UE) 2015/1910 della Commissione del 21 ottobre 2015 Che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti
- “4.18 Guazatine (T,R)**.” In Pesticide Residues in Food - 1997. Report. (FAO Plant Production and Protection Paper - 145). http://www.fao.org/docrep/w8141e/w8141e0v.htm.
- “520. Guazatine (Pesticide Residues in Food: 1980 Evaluations).” http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v080pr20.htm.
- “933. Guazatine (Pesticide Residues in Food: 1997 Evaluations Part II Toxicological & Environmental).” http://www.inchem.org/documents/jmpr/jmpmono/v097pr10.htm.
- “Codex Online Pesticide Details for Guazatine.” http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?id=114.
- Efsa. “Conclusion on the Peer Review of the Pesticide Risk Assessment of the Active Substance Guazatine (variant Assessed Guazatine Acetates).” Efsa Journal 8, no. 8:1708 (August 26, 2010): 65. doi:10.2903/j.Efsa.2010.1708.
- Efsa. “Reasoned Opinion on the Review of the Existing Maximum Residue Levels (MRLs) for Guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.” Efsa Journal 11, no. 5:3239 (May 28, 2013): 20. doi:10.2903/j.Efsa.2013.3239.
- Decisione della Commissione del 27 Agosto 2007 Concernente la non iscrizione del triacetato di guazatina nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
- Decreto 26 Novembre 2007 Non iscrizione della sostanza attiva triacetato di guazatina (Numero CAS 115044-19-4), per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in attuazione della decisione della Commissione europea n. 2007/597/CE del 27 agosto 2007.
- Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008 , concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 7637] (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Reg. (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 Gennaio 2008 Modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento
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Fonte: Agronotizie