A quasi cinque anni dalla pubblicazione del nuovo regolamento sugli agrofarmaci (1107/2009), anche l'Italia si dota di un sistema sanzionatorio (previsto dall'articolo 72 del regolamento citato).
Il decreto legislativo 17 aprile 2014, n° 69 aggiorna infatti le sanzioni previste dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 194. Le sanzioni sono solo di natura pecuniaria, confermando la tendenza iniziata con la depenalizzazione del 1999, ovviamente se l'infrazione non costituisce un reato più grave (un esempio per tutti il famoso caso di avvelenamento collettivo a Cicciano).

Produzione e commercializzazione di agrofarmaci senza autorizzazione
La sanzione contro chi “fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prevista dal regolamento” è una multa di 15000-150000€, che si potrebbe ridurre a 1000-20000€ in condizioni particolari, agevolazione che ricorre per tutto il decreto: “se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato, all’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche”. Qui notiamo una certa discrezionalità nell'applicazione della sanzione e terreno fertile per gli avvocati.

Sanzioni più salate per chi non rispetta l'etichetta
La sanzione per chi non rispetta le condizioni di autorizzazione di un agrofarmaco è addirittura più salata di quella comminata a chi immette in commercio prodotti non autorizzati: si va da 40000 a 150000€, con la solita sanzione ridotta, in questo caso 2000-20000€, applicata a quella che chiameremo “modica quantità” (non abbiamo trovato espressione più efficace e sintetica). In questo caso l'infrazione viene considerata più subdola e le sanzioni tendono a combattere i titolari di registrazione che escono con etichetta non conforme a quanto autorizzato, eventualità secondo noi poco probabile, ma forse ci sbagliamo.

Molto più probabile invece è l'infrazione che commette chi utilizza il prodotto: 35000-100000€ di sanzione per chi utilizza un prodotto fuori etichetta, con tariffa per modica quantità (nostra personale sintesi di: Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all’interesse tutelato, all’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell’agente ed alle sue condizioni economiche) di 2000-20000€.

Sanzioni per i distratti e niente agevolazioni per i furbi
Il provvedimento prevede anche sanzioni per chi adegua la classificazione e l'etichettatura di un agrofarmacocon ritardo ingiustificato: si va dalla “ragionevole cifra” di 1500-4500€, che sale a 40000-150000€ nel caso in cui l'adeguamento (come nel 99% dei casi) sia peggiorativo, senza agevolazioni per “modica quantità”.  Anche i titolari di importazione parallela rischiano molto: 20000-35000€, senza possibilità di sconti.

Attenti alle scorte!
“Chi vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina” agrofarmaci violando i termini di smaltimento delle scorte rischia una sanzione di 20000-35000€, mentre l'agricoltore che li impiega può contare su di una sanzione ridotta, anche se non trascurabile: 1000-10000€.

Mancata informazione sulla comparsa di effetti indesiderati: il massimo della pena
Pugno di ferro contro i titolari di autorizzazione che non informano immediatamente il ministero della Salute di eventuali effetti indesiderati degli agrofarmaci: la sanzione,  40000-150000€, è pari a quella comminata per l'immissione in commercio di agrofarmaci non autorizzati. La sanzione si riduce a 20000-35000€ se la notifica di provvedimenti restrittivi di paesi terzi o di organizzazioni internazionali viene effettuata con ritardo. Da segnalare che la sanzione si applica anche alla mancata segnalazione di fenomeni di resistenza e di casi di inefficacia.

Occhio agli studi sui vertebrati
Chi ripete studi su animali vertebrati che sono già stati effettuati da altre imprese senza informarsi con le autorità rischia una multa da 5000 a 15000€. Il massimo della pena (40000-150000€) invece per chi effettua studi su vertebrati quando esistono metodologie alternative, come ad esempio i test in vitro.

Agrofarmaci che possono essere confusi con alimenti: anche qui il massimo della pena
Chi commercializza agrofarmaci in confezioni che possano essere scambiate per alimenti rischia una sanzione di 40000-150000€.

Pubblicità
Chi pubblicizza agrofarmaci non autorizzati rischia da 15000 a 150000€ e chi omette di riportare la frase “Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto” rischia una sanzione di 15000-30000€, che si riducono a 5000-15000€ se a questa non viene dato l'adeguato risalto. Se si forniscono informazioni fuorvianti si rischia una multa di 15000-50000€, così come se indica  come “a basso rischio” un agrofarmaco che non lo è. Anche chi diffonde messaggi con rappresentazioni visive di situazioni potenzialmente pericolose (es. applicazione senza mezzi di protezione individuale mentre il prodotto li richiede) rischia sanzioni da 15000 a 50000€.

Registri
E ultime, ma non meno importanti, le sanzioni per chi non effettua e mantiene correttamente le registrazioni dei dati: i fabbricanti, i  fornitori,  i  distributori,  gli  importatori  e  gli esportatori devono infatti tenere per almeno cinque anni registri sui prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano o immettono sul mercato. Se non lo fanno, rischiano multe da 3000 a 10000€. I fabbricanti che omettono di effettuare monitoraggi post-autorizzazione, se richiesti dalle autorità, rischiano multe da 5000 a 50000€. Infine l'omessa dichiarazione di vendita comporta la sanzione da 1000 a 3000€.

Revoche
Ma non finisce qui: l'articolo 12 prevede che nei casi più gravi (commercializzazione di prodotti non autorizzati o non conformi all'autorizzazione) si possa giungere alla revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attività che ha dato causa all’illecito. Se abbiamo capito bene, chi immette in commercio agrofarmaci non autorizzati, può vedersi revocato il permesso di commercializzare prodotti, anche regolari. Prospettiva molto più terrificante delle seppur salatissime sanzioni pecuniarie.

Informazione
Il giudice potrà anche disporre per i provvedimenti ritenuti più gravi (con sanzione di almeno 7500€) l'obbligo di pubblicazione integrale o in estratto su almeno due quotidiani, uno a diffusione nazionale e l'altro a diffusione locale, e la comunicazione al Ministero della Salute.
 
Per saperne di più

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizio- ni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le diretti- ve 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE