Dopo anni di attesa il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio portale la nota "Sperimentazione dell'uso di prodotti fitosanitari mediante drone (aeromobile a pilotaggio remoto-APR; Unmanned Aerial Spray Systems - UASS) Indicazioni operative per il rilascio del permesso ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n 1107/2009", attesa da moltissimi operatori del settore.
Si tratta di un documento che riporta le modalità di presentazione della domanda di sperimentazione e i numerosissimi requisiti da rispettare.
Da segnalare che i risultati delle prove effettuate dovranno essere consegnati integralmente alle autorità che probabilmente creeranno una propria banca dati da utilizzare in un futuro, speriamo quanto mai prossimo, in una propria linea guida sulla valutazione del rischio dei trattamenti con questi mezzi in ottica autorizzativa.
Questa prassi ormai consolidata a livello europeo prevede infatti che i pionieri condividano le informazioni delle loro prove per creare la base dati necessaria alla parametrizzazione dei modelli utilizzati per stimare l'esposizione umana e ambientale dei prodotti fitosanitari quando sono utilizzati in trattamenti coi droni.
Ma non corriamo troppo: l'attuale normativa prevede il loro utilizzo solo quando non esistono alternative percorribili e quindi il loro completo "sdoganamento" richiederà un regolamento apposito che aggiornerà quelli esistenti, sia nazionali che europei.
Ma vediamo un po' in dettaglio di cosa si tratta.
Che cosa serve
Chi intende effettuare sperimentazioni con droni e prodotti fitosanitari dovrà innanzitutto assicurarsi di avere tutte le autorizzazioni e le certificazioni necessarie per l'utilizzo dei mezzi in questione, rilasciate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac).
Una volta assicurate queste condizioni basilari, occorrerà preparare il protocollo sperimentale e l'altra documentazione. La sperimentazione, almeno in questa fase iniziale, dovrà comportare verifica dell'efficacia, analisi dei livelli di residui nelle colture, valutazione della deriva e misurazione dei residui nel suolo, il tutto completato da documentazione bibliografica che comincia a essere molto numerosa e variegata.
Quanto tempo
La documentazione viene valutata dall'apposito gruppo creato in seno alla Sezione Consultiva del Ministero della Salute, che ha 45 giorni per comunicare l'esito dell'esame. Se tutto va liscio nei 15 giorni successivi viene rilasciata l'autorizzazione.
In caso di modifica o di richieste aggiuntive l'iter si può allungare di ulteriori 30 giorni, ovviamente se le lacune individuate sono sanabili, altrimenti occorre ripresentare tutto successivamente.
Trattiamo!
Una volta ottenuta la tanto auspicata autorizzazione il "pioniere" deve comunicare all'Asl di competenza della zona dove si svolgeranno le prove il calendario dei trattamenti almeno 30 giorni prima del loro inizio.
Sì, ma con che cosa?
Si potranno utilizzare solo prodotti fitosanitari già autorizzati per trattamenti tradizionali sulle colture oggetto di prova e ai dosaggi già approvati, niente prodotti soggetti a revoca, autorizzazioni temporanee o contenenti sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione o interferenti endocrini.
Quest'ultima precisazione non è leziosa: in teoria prodotti con queste criticità potrebbero essere ancora autorizzati, magari per utilizzi che generino esposizione trascurabile per l'uomo e gli organismi non bersaglio, cosa che con i droni non è semplice da ottenere.
Precauzioni
Durante i trattamenti dovranno essere assicurate le seguenti condizioni:
- Restrizione dell'accesso alle aree trattate a persone non autorizzate o non adeguatamente equipaggiate.
- Mantenimento di una distanza minima di 50 metri da aree residenziali e spazi pubblici.
- Utilizzo di abbigliamento protettivo e guanti durante la manutenzione e la pulizia dei droni.
- Eventuale segnalazione chiara dell'area sperimentale tramite cartelli che informino il pubblico sull'applicazione di pesticidi tramite droni.
E ci mancherebbe, aggiungiamo noi!
Distruggo o non distruggo?
Anche se la sperimentazione riguarda usi già autorizzati per i trattamenti tradizionali, le derrate trattate non possono essere utilizzate per l'alimentazione umana e animale, a meno che non si richieda l'apposita deroga corredata di risultati analitici che dimostrino il rispetto dei limiti massimi di residui attualmente in vigore.
Confronto col tradizionale
Il documento prevede anche che vengano effettuate sperimentazioni di confronto con trattamenti tradizionali nelle medesime condizioni.
Tutto in una volta?
Seppure sia perfettamente comprensibile che queste sperimentazioni siano volte alla determinazione di numerosi parametri, dubitiamo fortemente che tutte le analisi richieste possano essere svolte correttamente contemporaneamente in un'unica sperimentazione. I problemi operativi sarebbero quasi insormontabili.
Tuttavia, l'estremo interesse verso l'utilizzo di questi mezzi tecnici sicuramente convincerà le autorità ad applicare la flessibilità che le ha sempre contraddistinte in Europa.
Approfondimenti per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente curiosi
Ministero della Salute: Sperimentazione dell'uso di prodotti fitosanitari mediante drone (aeromobile a pilotaggio remoto-APR; Unmanned Aerial Spray Systems - UASS)
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