Agea Coordinamento con la Circolare 2024.89138 del 25 novembre 2024 "Pagamenti diretti nell'ambito degli interventi Feaga 2024 - Saldi Pac 2024" a firma del direttore Salvatore Carfì, ha disciplinato il pagamento dei saldi sul Primo Pilastro della Pac, Politica Agricola Comune, relativi alla campagna 2024, erogabili a partire dal 1° dicembre 2024 fino al 30 giugno 2025.

 

In sintesi: non sono ancora noti gli importi unitari per il pagamento di base (Titoli) perché il valore unitario di questi dipenderà delle operazioni di riassegnazione dalla riserva nazionale agli agricoltori in attività che ne avranno fatto richiesta; per lo stesso motivo anche gli importi unitari degli altri interventi, pure già definiti, sono da considerarsi provvisori e potranno variare successivamente; non saranno subito pagabili i premi accoppiati nel settore zootecnico e gli interventi dell'Ecoschema 1 sul benessere animale, legati alla scadenza del 31 dicembre 2024 per la consistenza dei capi presenti in allevamento; parimenti non si procederà nell'immediato ai saldi per l'Ecoschema 5 livello 1, in attesa di autorizzazione da parte della Commissione Ue.

 

Ma ecco la circolare in dettaglio, cui seguirà altra circolare di fine campagna con gli importi unitari definitivi, unitamente all'importo unitario definitivo per i Titoli.

 

Valore dei Titoli da determinare

"Ai fini dei pagamenti dei saldi è necessario considerare che il Registro Nazionale Titoli deve eseguire una serie di attività che incidono sul valore di tutti i titoli attualmente presenti nel registro" è scritto nella nota. La circolare 2024.89138 definisce gli importi unitari erogabili per gli altri interventi "sulla base dei dati comunicati dagli organismi pagatori alla data della presente circolare" pertanto gli importi potranno subire variazioni sulla base di successivi aggiornamenti forniti dagli organismi pagatori medesimi.

 

Interventi pagabili in fase di saldo

Il Decreto Ministeriale n 660087 del 23 dicembre 20222 al terzo comma dell'articolo 12 stabilisce che per assicurare l'assegnazione dei Titoli dalla riserva nazionale agli agricoltori in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3%, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei Titoli alle categorie prioritarie nuovo e giovane agricoltore.

 

E alla data di emanazione della circolare "le istruttorie degli organismi pagatori sono ancora in corso e, pertanto, tutte le suddette attività dovranno essere svolte in fase di chiusura della campagna 2024". Tutto questo significa che successivamente gli importi unitari potrebbero subire un taglio di almeno il 3%  ai pagamenti del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Titoli) relativi al saldo della domanda unificata 2024.

 

Inoltre, sui regimi di aiuto che prevedono la definizione di un importo unitario di riferimento, il calcolo si basa sui dati resi disponibili ad Agea Coordinamento fino al 25 novembre 2024 dagli organismi pagatori: "In particolare, gli importi unitari sono calcolati sulla base delle superfici dichiarate, in modo da poter successivamente aggiornare in aumento, se del caso, il valore dell'importo unitario sulla base del perfezionamento di tutte le istruttorie a livello nazionale. Con tale meccanismo precauzionale, pertanto, si garantisce il rispetto dei plafond complessivi previsti nel Piano Strategico della Pac (Psp) per ciascun intervento" chiarisce la circolare. Tale affermazione è sottesa all'ipotesi - realistica - che parte delle superfici dichiarate possano essere non eleggibili ai regimi di aiuto richiesti, pertanto il rapporto tra plafond e superfici eleggibili darebbe come risultato un importo unitario più elevato.

 

I pagamenti potranno essere eseguiti in favore dei beneficiari per i quali risultano ultimati i controlli amministrativi e in loco, relativi sia alle condizioni di ammissibilità che agli impegni.

 

Esclusioni momentanee dal pagamento dei saldi

Al momento, rimangono esclusi dal pagamento dei saldi l'Ecoschema 1 e gli interventi del sostegno accoppiato zootecnico per i quali il Decreto Ministeriale n 660087 del 23 dicembre 2022 prevede che le condizioni di ammissibilità possono maturare fino al 31 dicembre 2024.

 

Inoltre, in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, non è erogabile a saldo il pagamento dell'Ecoschema 5 livello 1.

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Anticipi e saldi su Ecoschema 1 e alcuni premi accoppiati

La circolare del 25 novembre scorso inoltre ricorda che la circolare Agea n 68775 del 16 settembre 2024 relativa agli anticipi 2024, per gli interventi relativi all'Ecoschema 1 e al sostegno accoppiato del settore pomodoro da trasformazione, semi oleosi (colza e girasole), agrumi e olio d'oliva, ha previsto un meccanismo di cautela a tutela del Fondo Ue, per garantire l'esecuzione di eventuali recuperi tramite compensazione dal pagamento del saldo dovuto per la domanda unificata 2024.

 

In particolare, è stata prevista una limitazione dell'importo erogabile in fase di anticipo agli interventi sopra riportati nei limiti dell'importo dovuto a saldo per il pagamento dei Titoli e del sostegno ridistributivo.

 

Di conseguenza, per gli agricoltori che hanno percepito anticipi per gli interventi relativi all'Ecoschema 1 e al sostegno accoppiato del settore pomodoro da trasformazione, semi oleosi (colza e girasole), agrumi e olio d'oliva, rimane la cautela adottata nella fase di anticipo ai fini del pagamento dei saldi, come previsto dal paragrafo 3 della circolare Agea n 68775 del 16 settembre 2024.

 

Invece, per gli agricoltori che in fase di anticipo non hanno ricevuto alcun importo in relazione agli interventi sopra indicati oggetto di cautela è possibile erogare il pagamento relativamente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità (Titoli) e al sostegno ridistributivo secondo le percentuali e gli importi definiti.

 

Importi unitari per intervento

I saldi saranno erogati come segnalato nella tabella seguente e, precisamente, nella colonna evidenziata in verde, sono indicati gli importi unitari calcolati per ciascun intervento da utilizzare per l'esecuzione dei pagamenti.

 

L'importo unitario è calcolato dal rapporto tra il plafond destinato al singolo intervento nell'ambito del Psp, approvato dalla Commissione dell'Ue con decisione n C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023 e le superfici dichiarate nelle domande di aiuto comunicate dagli organismi pagatori.

 

L'importo unitario degli Ecoschemi 2, 3, 4 e 5 è stato calcolato tenendo conto della maggiorazione del 20% per le superfici in Zone soggette a Vincoli Naturali o ad altri vincoli specifici (Zvn) e Natura 2000 prevista dal Psp. In pratica, partendo dal plafond complessivo per singolo Ecoschema, si è calcolato l'importo unitario base, applicando poi la maggiorazione agli importi unitari per Zvn e Natura 2000.

 

Gli importi unitari così calcolati impongono una conseguente rimodulazione del plafond per intervento base, Zvn e Natura 2000 all'interno del singolo Ecoschema, sulla base delle rispettive superfici comunicate dagli organismi pagatori, fermo restando il rispetto dell'importo unitario massimo previsto per ciascun intervento.

 

Importi unitari per i pagamenti dei saldi sul Primo Pilastro Pac domanda unificata 2024

(Fonte: Agea Coordinamento)

 

Per gli interventi indicati nella tabella successiva, l'importo unitario calcolato supera l'importo unitario massimo previsto dal Psp, pertanto, in applicazione di quanto stabilito dallo stesso Psp e dal Decreto Ministeriale n 660087 del 23 dicembre 2022 n 660087, l'importo erogabile è pari all'importo massimo previsto dal Psp.

 

Importi unitari per i pagamenti dei saldi sul primo pilastro Pac resi uguali a quanto previsto dal Psp

(Fonte: Agea Coordinamento)

 

Con successiva circolare di chiusura della campagna 2024 e a conclusione della messa a disposizione dei dati dei controlli finalizzati da parte degli organismi pagatori, saranno comunicati gli importi unitari definitivi per tutti gli interventi previsti Decreto Ministeriale n 660087 del 23 dicembre 2022, tenuto conto anche delle disposizioni previste dell'articolo 97 del Regolamento (Ue) n 2021/2115.