Agea Organismo Pagatore il 26 novembre 2024 ha emanato le istruzioni operative n 129_2024 protocollo 89407 aventi per oggetto "Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità rafforzata" con le quali fa proprie le disposizioni della Circolare Agea Coordinamento protocollo 65915 del 4 settembre 2024.
In 46 pagine le istruzioni operative a firma del direttore di Agea Organismo Pagatore, Pier Paolo Fraddosio, riprendono in senso applicativo quanto disposto con la disciplina della condizionalità rafforzata definita a livello nazionale con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n 147385 del 9 marzo 2023 e le modifiche contenute in un successivo Decreto del 2024.
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Si raccomanda una lettura attenta della versione integrale di queste istruzioni 2024, valide per tutti i beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo normati e finanziati dal Piano Strategico della Pac 2023-2027.
Tale normativa invece non si applicherà ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni e ai beneficiari dei pagamenti effettuati nell'ultimo triennio per la Ocm Vino - limitatamente alle misure ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde, come previste dal Regolamento Ue n 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.
Infatti, l'articolo 2 del Regolamento Ue 2024/1468, che ha introdotto le norme di semplificazione della Pac 2023-2027, recepite in Italia con il Decreto Ministeriale n 289235 del 28 giugno 2024, sull'applicazione dei controlli sulle Buone Condizioni Agronomiche e ambientali (Bcaa) e sui Criteri di Gestione Obbligatori (Cgo) ha determinato quanto segue:
- sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022, e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti nell'ambito del Piano Strategico della Pac ai sensi del Regolamento (Ue) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (sia Bcaa sia Cgo) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (Ue) 2021/2116;
- gli agricoltori, la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati sia dai controlli di cui alla condizionalità sancita all'articolo 83 del Regolamento Ue 2021/2116 che da quelli di cui agli articoli 96 e 97 del Regolamento Ue 1306/2013 e dalle relative sanzioni.
Ne consegue che il Decreto del Mipaaf, Dm n 2588 del 10 marzo 2020, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (Ue) n 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo per una parte di beneficiari.
In particolare, questi beneficiari sono tenuti anche al rispetto dei Cgo inerenti all'Identificazione e registrazione degli animali degli allevamenti suini, bovini/bufalini e ovini/caprini e del Cgo specifico di prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in aggiunta ai Cgo che riguardano il benessere degli animali, la sicurezza alimentare e il controllo delle sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β- agoniste.
In queste istruzioni operative, valide per le regioni facenti capo all'Organismo Pagatore Agea, sono presenti le schede regionali con gli eventuali ulteriori impegni e le ulteriori deroghe, di condizionalità rafforzata, previste dalle regioni con propri provvedimenti normativi di recepimento del decreto ministeriale n 147385/2023.
Per le sole regioni che hanno recepito con propri provvedimenti normativi, il Decreto Ministeriale n 147385/2023, sono predisposte le schede regionali di condizionalità rafforzata, nelle quali sono riportati i soli Cgo e le sole Bcaa che hanno evidenziato differenze rispetto a quanto previsto a livello nazionale, sia in termini di impegni o di deroghe.
Per le regioni che non hanno definito con propri provvedimenti la normativa di riferimento in termini di condizionalità rafforzata, per quanto attiene impegni e deroghe, è quella stabilita dal Decreto Ministeriale n 147385/2023.
In ciascuna scheda regionale contenuta in queste istruzioni operative, per maggiore leggibilità del testo, e per ogni Cgo o Bcaa presenti, sarà riportato quanto previsto a livello nazionale e quanto previsto sulla base della delibera regionale. In ciascuna scheda regionale, nella parte iniziale, è inoltre presente il riferimento normativo del provvedimento regionale di recepimento del Decreto 147385/2023 e i riferimenti delle norme regionali riportate nello stesso provvedimento per ogni Cgo e Bcaa.
Per quanto attiene al sistema di controllo e all'applicazione del meccanismo di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, vale quanto indicato dalla normativa nazionale relativa al meccanismo sanzionatorio dei pagamenti degli aiuti della Pac e quanto predisposto nella Circolare Agea - Coordinamento protocollo 65915 del 4 settembre 2024.