Intanto, sono trascorsi già 40 dei sessanta giorni entro i quali l’Italia dovrà rispondere con motivazioni alla lettera di messa in mora della Commissione Ue, spedita lo scorso 10 dicembre, e nella quale si chiede all’Italia di velocizzare l’attuazione del piano di contrasto alla Xylella, pena l’avvio di una procedura d’infrazione.
Ma stante il pronunciamento del Tar Lazio, il nostro Paese potrebbe giovarsi di una sorta di "proroga giudiziaria” del termine posto dalla Commissione, stante la necessità di attendere il pronunciamento del Tribunale europeo proprio sulla decisione Ue che fu la madre giuridica del secondo piano Silletti. O almeno potrebbe facilmente utilizzare le motivazioni del Tar a ragione dell’immobilismo. Tale ipotesi, ove trovasse conferma, potrebbe spiegare anche l’assordante silenzio di Roma e del Mipaaf sulla vicenda, iniziato proprio all’indomani dei sequestri preventivi eseguiti dalla Procura della Repubblica di Lecce.
Infatti, il Tar Lazio in due distinti provvedimenti ha non solo confermato una sospensiva sugli abbattimenti previsti dall’ultimo Piano Silletti, già bloccato dal Gip di Lecce, ma ha anche evidenziato che nessuna attività prevista dal Piano Silletti potrà essere ripresa prima del pronunciamento del Tribunale del Lussemburgo su due distinti ricorsi presentati da associazioni e comitati. Uno contro il piano Silletti e l’altro addirittura contro la decisione della Commissione Ue del 18 maggio 2015, che recepiva le indicazioni del Comitato fitosanitario permanente di fine aprile.
Con l’ordinanza 393 del 15 gennaio 2016 il Tar Lazio ha confermato la sospensiva delle misure di sradicamento degli ulivi e della somministrazione di pesticidi sui terreni delle 29 aziende biologiche riunite nel "Comitato Sos salviamo ora il Salento", misure previste dai due piani Silletti, ai quali le aziende si erano opposte. Il Tar Lazio motiva la conferma della sospensiva affermando che è necessario attendere l’esito del rinvio pregiudiziale dinanzi al Tribunale del Lussemburgo.
Il Tar Lazio riconosce dunque la legittimità del rinvio pregiudiziale dinanzi al Tribunale del Lussemburgo, precisando che vi è un altro giudizio pendente che chiama in causa la Commissione europea e di cui si dovranno attendere gli esiti: è il ricorso con cui le aziende bio del "Comitato Sos salviamo ora il Salento", impugnano la decisione di esecuzione della Ue del 18 maggio scorso e tutti gli atti successivi, dunque ogni decisione del ministero, della Regione Puglia, del Commissario straordinario, e di tutti gli uffici ed enti a loro correlati.
La decisione di esecuzione contestata dalle aziende bio è quella – tra l’altro - che stabilisce che il raggio di sradicamento degli ulivi intorno alla pianta positiva a Xylella fastidiosa deve essere di 100 metri. Secondo gli avvocati dei ricorrenti con tale decisione la Commissione Ue lede una serie di principi costituzionali e del Trattato di funzionamento della Ue.
Il Tar Lazio con la sentenza 367 del 14 gennaio 2016, infine riconosce la piena legittimazione ad agire delle associazioni di volontariato che si pongono a tutela della salute, del patrimonio paesaggistico, dei diritti dei consumatori e dei metodi di coltivazione biologica.
Le associazioni legittimate ad agire in giudizio contro lo sradicamento degli ulivi e l’utilizzo dei pesticidi sono: Lilt - Lega tumori, Comitato Sos Salviamo ora il Salento, Coppula tisa, Comitato SS 275, Adoc – Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, Sos Costa Salento, Culturambiente onlus, Associazione Stati uniti del mondo.