L'ozono (O3) è una molecola la cui importanza in agricoltura è in costante crescita. L’elevato potere ossidante le conferisce proprietà biocide che possono essere sfruttate in diversi ambiti: dalla sanificazione delle serre e degli impianti irrigui fino al trattamento delle colture nella lotta integrata alle fitopatologie.
Ciò che distingue l’ozono da altre molecole biocide è la biodegradabilità: si tratta infatti di una sostanza a residuo zero. L’unico sottoprodotto della sua reazione è l’ossigeno. Grazie a queste caratteristiche l’ozono rappresenta un’alternativa ai comuni biocidi di sintesi, candidandosi come molecola promettente anche nell'ambito della difesa delle colture.
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Se però tale molecola non ha ancora ricevuto un'ufficialità nell'ambito della protezione delle colture, si è da poco concluso il lungo iter burocratico che ha portato al suo riconoscimento da parte dell'Unione Europea come sostanza biocida.
L'ozono non si compra, si genera
Una peculiarità dell'ozono, che complica le cose anche dal punto di vista normativo, è il fatto che non esiste come formulato. Ad eccezione dell'olio ozonizzato, commercializzabile come prodotto finito perché stabilizzato in una matrice oleosa, l'ozono non può essere comprato ma deve essere prodotto in situ con macchine apposite.
I generatori di ozono sfruttano un campo elettrico ad alto voltaggio per rompere le molecole di O2 biatomico in molecole monoatomiche altamente instabili che tendono ad aggregarsi con altre molecole di ossigeno, formando l'ozono (O3).
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Dal punto di vista normativo, poiché l'ozono viene generato direttamente sul luogo di utilizzo, l'utilizzatore e il produttore della sostanza coincidono. Di conseguenza, è l'utilizzatore stesso a dover garantire che l'impianto sia conforme alle normative. Pertanto le regolamentazioni, vigenti e in corso d'opera, si concentrano sulla produzione di tale molecola.
Norme? Tutto cambia a seconda della destinazione d'uso
Per inquadrare la generazione di ozono dal punto di vista normativo è necessario distinguere tra le sue applicazioni.
- Per tutto ciò che riguarda l'ossidazione, come ad esempio quella nei confronti dei contaminanti dell'acqua nella produzione di acqua potabile o nel trattamento delle acque reflue, il riferimento è il regolamento Reach che non sarà oggetto di questo articolo.
- Se invece l'applicazione dell'ozono è relativa alla sua azione biocida - quindi con il dichiarato scopo di distruggere o altrimenti controllare organismi nocivi, come nel caso dell'aggiunta negli impianti irrigui - il riferimento normativo è il Regolamento sui Prodotti Biocidi (BPR).
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La distinzione tra disinfezione e ossidazione, per quanto poco attinente dal punto di vista scientifico, dipende esclusivamente dalle cosiddette 'dichiarazioni d’uso'. Se lo scopo principale è la creazione di una barriera microbiologica, allora si applica automaticamente il Regolamento sui biocidi.
Ozono come biocida? Un lungo iter
Il Regolamento sui Prodotti Biocidi (BPR, Regolamento (UE) n. 528/2012) è stato adottato il 22 maggio 2012 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Ma è solo nel 2023, dopo un iter di più di 10 anni, che l'ozono come sostanza biocida è entrato a farne parte, con l'emanazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1078.
Tale regolamento "approva l'ozono generato da ossigeno come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 4, 5 e 11“ con scadenza a giugno 2034. Le quattro categorie di prodotto sono:
- cat 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali;
- cat 4: settore dell'alimentazione umana e animale;
- cat 5: acqua potabile;
- cat 11: preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale.
Le condizioni, presenti nell'Allegato, per le quali l'uso dell'ozono è permesso sono:
- l'ozono deve essere generato da ossigeno precursore fornito in contenitori;
- la purezza dell'ossigeno deve essere pari almeno al 90% in frazione volumetrica;
- il tenore di idrocarburi indicato come metano equivalente (indice metano) non deve superare la frazione volumetrica di 50 parti per milione. In funzione del metodo di produzione dell'ossigeno, quest'ultimo può contenere quantitativi delle impurezze seguenti: acqua, azoto, argon, biossido di carbonio e altri gas rari.
L'impegno dei consorzi
A presentare alla Commissione Europea il dossier sull’ozono sono stati due consorzi: Euota ed Eur3zone. Queste associazioni di produttori hanno condotto test e raccolto dati, presentando inizialmente un dossier sulla sostanza all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), seguito dalle domande di autorizzazione per ciascuna categoria di prodotto.
Eur3zone e Euota sono i due consorzi europei che si sono occupati delle attività di test per la compilazione del dossier sull'ozono
(Fonte foto: AgroNotizie generata con AI)
Mike Prince, presidente dell'Associazione Europea per il Commercio dell'Ozono (Euota) afferma: "L’ozono, come sostanza chimica generata in situ, possiede proprietà uniche che rendono difficile conformarsi alle valutazioni chimiche convenzionali. Le sfide che la conformità al regolamento BPR comporta sono troppo grandi perché molte aziende possano gestirle da sole, sia dal punto di vista finanziario che tecnico. Per questo motivo sono stati formati consorzi".
La procedura per la presentazione delle domande relative alle tipologie di prodotto si è conclusa il primo luglio 2024. Il regolamento prevede un periodo transitorio di un anno, entro il quale le aziende che non hanno presentato domanda devono ritirare i loro prodotti. Dopo il primo luglio 2025, solo le aziende autorizzate potranno commercializzare generatori di ozono.
"È stato concesso un anno di tempo per dare modo alle aziende che non hanno presentato una domanda di prodotto entro luglio 2024 di ritirare i loro prodotti - afferma Mike Prince. Dal primo luglio 2025 solo le aziende che hanno presentato una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio potranno continuare a commercializzare generatori di ozono".
Generatori di ozono in uso, sono fuori legge?
Cerchiamo di dipanare i dubbi che sorgono sempre quando si ha a che fare con l'interpretazione delle norme. Per farlo ci viene in aiuto Federico Ponti, titolare di MET, società italiana che dal 2008 progetta e produce sistemi per il trattamento con ozono, nonché unica azienda italiana ad aver ottenuto l'abilitazione alla commercializzazione di generatori di ozono per applicazioni biocide.
"Secondo il nuovo quadro normativo, la responsabilità ricade sull’utilizzatore finale. È quest’ultimo che deve assicurarsi di usare un generatore conforme, realizzato da un produttore regolarmente registrato - chiarisce Ponti. Al momento, il termine 'certificazione' non è ancora tecnicamente applicabile, ma i produttori devono risultare abilitati secondo le normative europee".
Dunque, chi possiede un generatore acquistato prima dell’approvazione ufficiale del principio attivo, deve necessariamente far revisionare e, se necessario, adeguare l’impianto da parte di un operatore autorizzato, per garantire che rispetti i nuovi requisiti di efficacia e sicurezza imposti dal regolamento.
"L’adeguamento non riguarda solo l’efficacia nella produzione di ozono, ma anche gli aspetti di sicurezza dell’impianto - afferma Ponti. A seconda del tipo di generatore, potrebbero essere necessarie modifiche tecniche per renderlo conforme alle normative attuali. Una volta eseguito l’intervento, l’impianto viene ritenuto a norma e può essere utilizzato legalmente".
La teoria e la pratica
Definita la teoria, resta la pratica, e - come si suol dire - in mezzo c’è il mare. In Italia, infatti, la situazione è particolare, come dimostra l’esperienza di Met.
"In Germania le autorità competenti ci hanno rilasciato il documento che attesta la piena conformità alle normative europee sui biocidi - dichiara Ponti. Tuttavia, in Italia il Ministero della Salute non ha ancora notificato il Regolamento Europeo, creando incertezza tra gli operatori del settore. Per questo motivo, l’associazione dei produttori si è rivolta a noi di Met, unici produttori italiani registrati a livello europeo, chiedendoci di fare da portavoce presso il Ministero per stimolare una risposta istituzionale. Ad oggi, non è ancora arrivato alcun riscontro ufficiale da parte delle autorità italiane".
Ulteriore considerazione da aggiungere è che il BPR si applica solo quando si prende in considerazione l'azione biocida dell'ozono, mentre tutti gli altri utilizzi potenziali rimangono in una zona grigia normativa.
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"Se la molecola è utilizzata a beneficio del consumatore, si tratta di un biocida - afferma Prince. Ad esempio, nel caso di un generatore per il trattamento dell'acqua di irrigazione, l'ozono è considerato un biocida poiché serve a prevenire la formazione di biofilm che possono causare ostruzioni nelle tubature. Se invece, lo scopo dell'utilizzo è il beneficio della pianta, allora è necessario fare riferimento al regolamento sui prodotti fitosanitari ".
Generazione di ozono, una tecnica all'avanguardia che punta alla sostenibilità
Con il riconoscimento dell'ozono generato da ossigeno nel BPR, è stato fatto un importante passo avanti nella regolamentazione di una molecola dal grande potenziale. Infatti, l'ampio range di applicazioni e le caratteristiche di sostenibilità fanno della generazione dell'ozono una tecnica all'avanguardia.
Tuttavia rimangono scoperti o da interpretare vari ambiti di applicazione molto promettenti. Primo fra tutti, l'utilizzo di generatori di ozono per il trattamento fogliare nell'ambito della lotta integrata alle fitopatologie.
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"Le attività di testing sull’ozono hanno incontrato diverse criticità - dichiara Ponti. Nel corso di dieci anni di iter normativo, le aziende del settore hanno dovuto affrontare un’opposizione costante da parte delle lobby della chimica, il che ha rallentato il riconoscimento e la validazione dei sistemi basati sull’ozono".
Per concludere, la tecnologia di generazione dell'ozono rappresenta un’alternativa efficace all’impiego di prodotti chimici sia sotto il profilo economico che ambientale, poiché non lascia residui potenzialmente pericolosi nel suolo o nelle falde acquifere. Nonostante le sfide normative e le resistenze incontrate, tale molecola si conferma una risorsa strategica per un’agricoltura più sostenibile e innovativa.
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La sua adozione su larga scala dipenderà ora dalla capacità del settore di valorizzarne le potenzialità e di colmare le attuali incertezze normative, aprendo così la strada a nuove applicazioni in ambiti ancora poco esplorati.