Con l'articolo 38 il recente decreto legge n.19 - approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024 e in vigore dal 2 marzo 2024 - introduce il nuovo Piano Transizione 5.0. Un pacchetto da ben 6,3 miliardi di euro (a cui si aggiungono 6,4 miliardi previsti dalla legge di bilancio) per il biennio 2024-2025 da destinare alla transizione digitale e green delle imprese.

 

Articolo 38 - Comma 1
Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0
 

 

Continuum di quello che è stato il Credito 4.0 dello scorso biennio (ancora disponibile per il 2024 con aliquote ridotte), il nuovo incentivo 5.0 ha diversi punti in comune ma anche differenze rispetto al suo predecessore. Vediamo in sintesi cosa contiene l'articolo 38:

  • chi è coinvolto;
  • a quanto ammonta il credito;
  • cosa occorre fare per ottenerlo. 

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Chi coinvolge?

Articolo 38 - Comma 2
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, [...]

In breve, tutte le imprese possono presentare domanda per accedere all’incentivo, sia le imprese agricole di qualsiasi dimensione sia gli agromeccanici. L'unico vincolo rimane la tempistica dell'investimento, che deve essere effettuato e concluso nel biennio 2024-2025.

 

Cosa è finanziabile?

Abituati a vedere i trattori a gasolio esclusi dai fondi - come in quelli Pnrr dedicati specificatamente alla meccanizzazione agricola - qui, sulla falsa riga di quanto già accaduto per la 4.0, le macchine agricole tradizionali sono agevolabili.

 

Le somiglianze con il passato non finiscono qui, il nuovo Piano Transizione 5.0 per definire i beni finanziabili indica proprio gli stessi allegati A e B utilizzati anche dal Credito 4.0 precedente.

 

Articolo 38 - Comma 4

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, [...]

Nei due elenchi ritroviamo dunque macchine, attrezzature e software il cui funzionamento è controllato da sistemi digitalizzati e interconnessi. Tuttavia perché questi siano inclusi dalla Transizione 5.0, devono assicurare una riduzione dei consumi energetici

 

Ne deriva che - a partire da ora - ad un investimento in beni 4.0 che generano un risparmio energetico, si applicano le norme del nuovo Piano 5.0. Mentre, se non è generato un risparmio energetico o se è al di sotto delle soglie minime previste, che vedremo nel prossimo paragrafo, resta valido il piano Transizione 4.0. Ma attenzione, le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

 

Articolo 38 - Comma 18

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, [...]
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. [...]

 

Non solo beni strumentali: gli atri finanziamenti 

Oltre ai beni strumentali l'articolo 38 prevede il finanziamento di due altre misure dedicate ai sistemi per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia e alla formazione. In particolare possono accadere al Credito 5.0 coloro che:

  • acquistano beni necessari per la produzione di energia da fonti rinnovabili – ad esclusione delle biomasse - compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia;
  • sostengono spese per la formazione del personale (erogata da soggetti definiti dal Ministero) in competenze per la transizione verde, fino al 10% della spesa in beni strumentali e non oltre i 300 mila euro.

A quali condizioni?

Se il prerequisito per accedere al Credito 4.0 era solo la digitalizzazione, per la versione 5.0 i beni dovranno assicurare anche una riduzione del 3% dei consumi energetici dell'unità produttiva oppure del 5% per il processo interessato dall’investimento. In poche parole, nel mondo agricolo occorre migliorare l'efficienza energetica della singola macchina (sostituendola) o del processo produttivo.

 

Articolo 38 - Comma 4

[...] e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

 

Per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti, il Decreto anticipa che il bene dovrà essere mantenuto secondo quanto previsto dal progetto, per un periodo pari a 5 anni successivi all’ultimazione dell'investimento, pena la riduzione e il recupero del credito in eccesso.

 

Articolo 38 - Comma 14

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. [...]

 

Come certificare gli obiettivi?

Se con la 4.0 la valutazione della conformità del bene era affidata al titolare dell'azienda - per valori inferiori a 300 mila euro - o a una figura esterna tra cui anche agronomi, agrotecnici e periti agrari, ora chi presenta la domanda deve necessariamente rivolgersi a un ente certificatore indipendente.

 

Questo dovrà produrre una doppia certificazione che attesti la riduzione potenziale dei consumi prima e quella reale dopo l'investimento. Resta obbligatoria l’attestazione dell’avvenuta interconnessione del bene.

 

Articolo 38 - Comma 11
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

 

L'elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni non è stato ancora definito, ma il Decreto indica che sono compresi, in ogni caso:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. 

In aggiunta, la spesa sostenuta deve corrispondere alla documentazione contabile presentata dall’impresa. Ciò richiede un ulteriore certificato rilasciato dal revisione legale dei conti

 

Dicembre 2025 è il termine ultimo per accedere al credito

Per la stima del risparmio energetico, Il Decreto indica l'anno precedente a quello di avvio degli investimenti come anno di riferimento (non sono stati ancora definiti gli standard per le nuove attività), mentre la tempistica entro cui deve essere valutata la riduzione dei consumi non è indicata. 

 

Tuttavia, l’avvio della fruizione del credito 5.0 non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025 ed è quindi probabile che anche la valutazione del risparmio energetico, dovrà essere conclusa prima di quella data in quanto condizione necessaria per accedere al Credito.

 

Articolo 38 - Comma 9

La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

 

A quanto ammonta?

I 6,3 miliardi di euro disponibili sono suddivisi in parti uguali per i due anni (3.118.500 euro per il 2024 e altrettanti per il 2025) e di questi 3,78 miliardi sono destinati ai beni strumentali, 1,89 miliardi per la produzione di energia elettrica e 0,63 miliardi per la formazione.

 

Articolo 38 - Comma 21

1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, [...]

 

I Commi 7 e 8 dell'articolo 38 del Decreto fissano invece le diverse percentuali di credito d'imposta ottenibili in base all'importo dell'investimento e - novità per il piano di Transizione 5.0 - al contributo alla riduzione dei consumi: più è alta la riduzione più è elevato il credito ottenibile.

 

Articolo 38 - Comma 7

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. 

 

Articolo 38 - Comma 8

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:
a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4. 

 

Per investimenti fino a 2,5 milioni (i più realistici in ambito agricolo) le percentuali di credito ottenibili vanno da un minimo del 35% a un massimo del 45%, ma solo se la riduzione dei consumi è certificata pari al 10% o al 15%, rispettivamente per la singola unità o per il processo.

 

  Riduzione CONSUMI energetici
QUOTA di investimento
  • Unità:
    dal 3 al 6%
  • Processo:
    dal 5 al 10%
  • Unità:
    dal 6 al 10%
  • Processo:
    dal 10 al 15%
  • Unità:
    più del 10%
  • Processo:
    più del 15%
fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
da 2,5 a 10 milioni 15% 20% 25%
da 10 a 50 milioni 5% 10% 15%

Percentuali di Credito 5.0 ottenibili in funzione dell'importo dell'investimento e della riduzione dei consumi
(Fonte: AgroNotizie)
(Clicca QUI per ingrandire la tabella)

 

I bonus per le piccole medie imprese

Il Decreto introduce alcune novità per aiutare le imprese - anche a seguito dell'introduzione di una maggiore complessità burocratica (vedi doppia certificazione) - ad affrontare le spese legate alla domanda. In particolare: 

  • le piccole e medie imprese, possono compensare le spese sostenute per le certificazioni di risparmio energetico aumentando il proprio credito d’imposta fino a 10 mila euro;
  • le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti possono aggiungere fino a 5 mila euro al credito d’imposta per mitigare la spesa per la certificazione aggiuntiva richiesta.

Come si richiede?

Per presentare domanda di accesso al Credito 5.0 occorre inviare richiesta telematica al Gestore dei servizi energetici (Gse) - non sarà più infatti il Ministero delle imprese e del made in Italy ad occuparsi direttamente delle domande - con la tutta documentazione relativa al progetto di investimento. Anche le comunicazioni successive all'investimento dovranno transitare attraverso il Gse.

 

Due sono le comunicazioni essenziali da inoltrare al Gse.

  1. La prima, per prenotare l’incentivo, deve contenere oltre alla domanda, anche la certificazione ex ante;
  2.  per abilitare l'accesso al Credito, deve includere la certificazione ex post, l'attestazione di interconnessione, il riepilogo dell'investimento e la certificazione contabile da parte del revisore dei conti.

 

Il Gse, controllata la documentazione, invia al Ministero l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato. Successivamente, una volta verificato che l'investimento rispetti gli obiettivi del Piano, trasmette l’elenco dei beneficiari all’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta 5.0 può essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2025. Qualora l'importo non venga esaurito interamente entro la scadenza del Piano, la parte restante di credito verrà ripartita in 5 quote uguali nei 5 anni successivi.

 

Articolo 38 - Comma 13
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo

 

Per la piena operatività della misura è atteso un decreto attuativo previsto per la fine di marzo 2024 che fornirà maggiori indicazioni pratiche alle imprese e chiarirà le modalità e i tempi di invio delle domande e delle certificazioni energetiche e di interconnessione, i requisiti dei soggetti indipendenti per il rilascio delle certificazioni e gli enti che potranno erogare la formazione.

Un esempio per il mondo agricolo

Stando alle informazioni presenti nell'attuale Decreto e senza le ulteriori specifiche che verranno definite nei prossimi decreti attuativi, è possibile ipotizzare un esempio per l'ambito agricolo.

 

La piccola media impresa agricola che acquista un nuovo trattore per 100 mila euro, sostituendo un mezzo più vecchio, realizzando così un risparmio nel consumo di gasolio (misurato e dovuto solo alla sostituzione del trattore) dell'11%, ha diritto a un credito d'imposta pari al 45% dell'investimento, cioè 45 mila euro. A questi, è possibile aggiungere fino a 10 mila euro per il costo delle certificazioni e 5 mila euro per la revisione legale dei conti. Il titolare può anche prevedere la partecipazione dei suoi dipendenti a corsi di formazione sulla transizione

verde e ottenere un ulteriore credito massimo di 10 mila euro (10% dell'investimento). Il tutto per un totale complessivo di 70 mila euro.

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