Dal primo ottobre 2023 è in vigore il Regolamento (UE) 2023/956 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il cosiddetto Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam).

 

Questo nuovo strumento di politica ambientale europea, oltre ad essere espressione ed attuazione del principio "chi inquina paga", mira a contrastare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In sostanza, questa nuova misura applica a talune categorie di prodotti importati all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea (Ue) gli stessi costi di emissione del carbonio sostenuti dagli impianti di produzione situati all'interno dell'Unione Europea. Gli stessi prodotti sono assoggettati anche alla disciplina dell'EU Emission Trading System (EU Ets) in applicazione del principio della limitazione e dello scambio delle emissioni.

 

In altre parole, il Cbam comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni di carbonio incorporate nei prodotti importati inclusi nell'ambito di applicazione del suddetto meccanismo, al fine di combattere il trasferimento della produzione verso Paesi extra Ue con regole sulle emissioni meno stringenti.

 

Il Regolamento Cbam, unitamente ad altre misure, rientra nella strategia di politica sostenibile dell'Unione Europea fissata con il Green Deal europeo che, ove correttamente implementata, condurrà, auspicabilmente entro il 2050, i propri Stati membri alla neutralità climatica - portando a zero le emissioni nette di gas a effetto serra - agevolando la crescita economica dissociata dall'uso delle risorse. Nello specifico, infatti, il Cbam fa parte del pacchetto dell'Unione Europea "Fit for 55", il cui obiettivo è ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.

 

A ben vedere, dunque, il Cbam mira a salvaguardare questi preziosi interessi di cui l'Unione Europea si fa portatrice, poiché, considerando che molti partner internazionali non hanno ancora adottato politiche ambientali ambiziose come quelle dell'Ue, è elevato il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, cioè il trasferimento della produzione verso altri Paesi, che rischierebbe di vanificare gli obiettivi perseguiti dalla politica dell'Ue.

 

La disciplina Cbam si applica "alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un Paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del Regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell'Unione" (articolo 2 Regolamento (UE) 2023/956).

 

Il Regolamento Cbam, dunque, individua i propri destinatari tra coloro che sono importatori di specifiche categorie merceologiche che, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso, sono: cemento e prodotti in cemento, energia elettrica, fertilizzanti, vari prodotti in ghisa, ferro e acciaio, alluminio e sostanze chimiche. In futuro l'elenco delle categorie è destinato a ricomprendere ulteriori tipologie di merci, comprese quelle assoggettate alla normativa Ets.

 

Il Regolamento prevede due fasi di applicazione del meccanismo:

  • La fase transitoria (dal primo ottobre 2023 al 31 dicembre 2025). In questa fase non verrà applicato il tributo, ma ogni importatore, per ciascun trimestre di un anno civile, entro un mese dalla fine del trimestre, dovrà presentare alla Commissione la relazione Cbam, in cui saranno raccolte le informazioni utili riguardanti alcune merci in entrata e la valutazione delle emissioni incorporate. Le merci in questione sono quelle su cui la Commissione ha deciso di porre maggiore attenzione, tra queste rientrano anche i concimi e fertilizzanti. La Commissione potrà applicare specifiche sanzioni all'importatore nel caso in cui la relazione Cbam non venga trasmessa, o nel caso presenti delle mancanze che non vengono sanate. La prima relazione va presentata entro oggi, 31 gennaio 2024, ma a causa di alcuni problemi tecnici, recentemente riscontrati dalla Commissione stessa, i dichiaranti potrebbero non essere in grado di presentarla in tempo. Per agevolare la trasmissione dei dichiaranti, che potrebbero aver avuto difficoltà tecniche, a partire da domani, primo febbraio 2024, sarà disponibile una nuova funzionalità sul Registro Cbam che consentirà ai dichiaranti di richiedere la presentazione tardiva. La Commissione incoraggia comunque la trasmissione della prima relazione entro oggi, poiché secondo il Regolamento di Esecuzione 2023/1773 i dichiaranti potranno successivamente modificare e correggere le relazioni trimestrali fino al 31 luglio 2024. A partire dal 31 dicembre 2024, invece, gli importatori stabiliti nell'Ue dovranno presentare apposita domanda per ricevere la qualifica di dichiarante Cbam autorizzato.
  • La fase attuativa (dal primo gennaio 2026), in cui entreranno in vigore tutte le previsioni del Regolamento (UE) 2023/956, con la prima dichiarazione Cbam vera e propria rilasciata il 31 maggio 2027.

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A cura di Giovanna Landi e Francesca Samartin dello Studio legale Landilex e di Amine Moughanime e Pierluca Ius dello Studio legale Eptalex