L'Inps, con circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, introdotto dal decreto legge 111/2020.

Tale decreto legge ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (cosiddetto congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta, dal dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente, la quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  • deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste;
  • non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legge n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un'astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere minore di anni quattordici; pertanto, al compimento del quattordicesimo anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
  • deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge. n. 111/2020, con provvedimento del dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità. Si ricorda che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

Si riportano di seguito i casi di compatibilità tra il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento. Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell'altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.
  • Malattia: In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio.
  • Maternità/Paternità: In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
  • Ferie: La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore.
  • Aspettativa non retribuita: In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli.
  • Soggetti "fragili": La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.
  • Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992.
  • Inabilità e pensione di invalidità.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • tramite il portale web se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall'istituto (oppure di Spid, Cie, Cns), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page di questo sito. Si ricorda che a decorrere dal primo ottobre 2020 l'istituto non rilascia più nuovi Pin;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La circolare, inoltre, impartisce le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro, anche del settore agricolo.

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