Rivediamo l'inquadramento normativo così da riuscire ad individuare i soggetti interessati da tali incombenze.
Tutto origina dall'articolo 45 del Reg. CE 1272/2008 (CLP) in cui si prescrive agli Stati membri di designare l'organismo a cui importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose comunicano le informazioni utili alla gestione delle emergenze sanitarie. Al comma 4 si prevede, inoltre, di armonizzare le informazioni e di stabilire un formato unico di trasmissione. A ciò si è quindi provveduto nel 2017 aggiungendo al CLP l'allegato VIII.
Ricordiamo, inoltre, che il Dlgs 186/2011, relativo all'impianto sanzionatorio italiano per le violazioni al CLP, all'articolo 10 prevede una multa da 3mila a 18mila euro per gli importatori e gli utilizzatori a valle (formulatori) di miscele pericolose che non comunicano all'Istituto superiore di sanità (Iss) le informazioni di cui sopra.
Anticipiamo che, a breve, sarà pubblicato un aggiornamento dell'allegato VIII per definire i ruoli di riconfezionatore e rietichettatore che oggi non sono chiaramente citati nell'art. 45 e che in autunno uscirà la versione 2.0 del portale di notifica. Gli operatori del comparto fertilizzanti dovranno prestare particolare attenzione a tali cambiamenti.
In merito agli obblighi per gli operatori, in pratica non ci sono novità, quello che cambia, invece, sono le modalità di notifica, le informazioni da comunicare, i tempi entro cui comunicarle e, su tutto, l'introduzione di un identificatore unico di formula (Ufi) della miscela pericolosa che dovrà essere messo in etichetta e comunicato all'atto della trasmissione della notifica a livello Ue.
Sul sito dell'Echa è già disponibile il generatore di Ufi che, in poche e semplici mosse può sfornare centinaia di milioni di Ufi che poi ogni azienda dovrà associare alle sue formulazioni pericolose. Purtroppo non è altrettanto semplice e intuitiva la gestione del portale di notifica visto che, ad esempio rispetto al portale italiano dell'ISS, i range di composizione della miscela sono molto più stretti, si devono inserire le informazioni reperibili nella sezione 11 della SDS delle sostanze pericolose contenute nella miscela (e questo va fatto nella lingua del Paese in cui si intende presentare la notifica), la notifica va fatta prima di immettere sul mercato la miscela pericolosa e tante altre difficoltà ancora.
In attesa di impratichirci con il portale e con il software (Iuclid) che consentirà di notificare più di una miscela per volta, vediamo cosa possono fare importatori e formulatori di fertilizzanti pericolosi. Innanzitutto chiariamo che ci riferiamo esclusivamente a pericoli legati ad emergenza sanitaria, sono quindi esclusi i prodotti che ad esempio presentano solo pericoli ambientali (pittogramma col "pesce morto", per intenderci).
La scadenza del 1° gennaio 2020 può essere posticipata di 4 anni solo a particolari condizioni:
1) la miscela pericolosa è già stata notificata all'organismo nazionale competente;
2) non ci sono cambiamenti nella composizione;
3) non ci sono cambiamenti nei pericoli fisici e per la salute.
Anche volendo, comunque, non sarebbe ancora possibile utilizzare il portale dell'Echa perché nessuno Stato membro ha ancora implementato il proprio sistema per accettare la notifica Ue.
In tutti i casi, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà obbligatorio utilizzare il sistema di notifica Ue e tutte le notifiche fatte a livello di singolo Stato membro non saranno più valide.
Quanto sopra vale anche per eventuali nuove miscele pericolose così come per quelli che, ad oggi, non hanno notificato le miscele già in commercio. Nel settore fertilizzanti sono purtroppo tanti gli importatori e i "fabbricanti" di miscele pericolose che non hanno notificato né all'ISS né agli altri organismi nazionali quando la miscela viene scambiata all'interno della Ue. Consigliamo a quanti hanno, fino ad oggi, sottovalutato questo obbligo di muoversi in fretta sia per regolarizzare la loro posizione (per le multe in tema di CLP non è ammesso nemmeno il pagamento in misura ridotta) sia per beneficiare dei 4 anni di transizione.
Il tema è complicato, ci sarebbero ancora tante altre cose da spiegare e l'imminente pubblicazione del "nuovo" Allegato VIII sarà occasione per approfondire altri argomenti: dalla definizione di miscela al concetto di vendita al consumatore, dall'uso del codice Ufi alle modifiche in SDS per le vendite ad uso industriale, dalla/e lingua/e di notifica al pagamento di tariffe a livello di singolo Stato membro. Oggi ci preme portare all'attenzione l'esistenza dell'esigenza di armonizzare il sistema di gestione delle emergenze sanitarie e di quanto ciascuno di noi è tenuto a fare per renderlo efficiente.