I biocidi sono dei prodotti chimici necessari per proteggere la salute umana, animale e ambientale dall'azione di organismi nocivi.

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Sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 528/2012, conosciuto anche come Regolamento Bpr, il quale definisce i biocidi come qualsiasi sostanza o miscela, nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da principi attivi che hanno la funzione di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo.

 

Esiste un'ampia gamma di prodotti biocidi che sono utilizzati sia ad uso professionale che personale. Per citare qualche esempio, i prodotti destinati alla disinfestazione e al controllo di animali nocivi (prodotti utilizzati per il controllo di roditori e altri animali nocivi, insetticidi e acaricidi per uso domestico e civile, repellenti), oppure i prodotti destinati a contenere l'azione e la diffusione di microrganismi pericolosi per la salute umana e animale (disinfettanti per superfici, per materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento, disinfettanti per l'igiene umana e veterinaria).

 

Tuttavia i biocidi, se utilizzati in modo improprio, possono creare rischi per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente a causa delle sostanze chimiche in essi contenute.

 

Per tale motivo, la messa a disposizione sul mercato di un prodotto biocida è soggetta ad una doppia valutazione che riguarda sia il principio attivo sia il prodotto in sé. La prima fase riguarda l'approvazione del principio attivo, che vale per un periodo non superiore ai dieci anni; mentre la seconda, l'autorizzazione del biocida, che può avvenire solo se il principio attivo in esso contenuto è stato approvato.

 

Come verificare se le sostanze usate sono dei prodotti biocidi

Per sapere se il nostro insetticida o il nostro disinfettante è un prodotto biocida per prima cosa bisogna leggere l'etichetta del prodotto e vedere se sono stati inseriti i cosiddetti claim, ovvero affermazioni relative alle proprietà del prodotto biocida.

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Per fornire un esempio, il prodotto biocida potrebbe contenere il seguente claim: "Con l'intenzione di distruggere, scoraggiare, rendere innocuo, impedire l'azione di, o altrimenti esercitare un effetto di controllo su organismi dannosi o indesiderati su materiali, animali o esseri umani".

 

La presenza dei claim permette all'utilizzatore di capire se può essere soggetto agli obblighi previsti dal Regolamento Bpr.

 

A seguito di questo primo controllo, l'utilizzatore a valle può anche cercare il nome del tipo di prodotto all'interno della banca dati dei biocidi dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (Echa), all'interno della quale è possibile verificare in quale Paese dell'Unione Europea è stato autorizzato, quali sono i suoi principali ingredienti e come può essere utilizzato in sicurezza.

 

Inoltre, è possibile anche accedere alla valutazione effettuata dalle autorità nazionali sui possibili rischi del prodotto per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente.

 

Le informazioni contenute nella banca dati dell'Echa permettono quindi all'utilizzatore di individuare quali sono i prodotti meno nocivi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Infatti, se si vuole sapere qual è l'insetticida meno pericoloso è possibile ricercare il tipo di prodotto e selezionare fino a quattro prodotti per confrontare e scegliere quello meno dannoso.

 

Tale ricerca permette di verificare se uno dei prodotti contiene un principio attivo meno pericoloso o se i prodotti contengono principi attivi candidati alla sostituzione, o qualsiasi sostanza particolarmente preoccupante.

 

La banca dati contiene le informazioni sui biocidi che sono stati autorizzati nell'Ue. Nel caso in cui non si riesca a trovare un prodotto, probabilmente è perché il prodotto o il principio attivo in esso contenuto sono ancora oggetto di valutazione da parte delle autorità. Si ricorda che tutti i biocidi e le sostanze attive sono valutati prima di essere autorizzati sul mercato dell'Ue, tranne per i prodotti posti sul mercato prima del 2000, che possono continuare a essere venduti mentre i principi attivi sono in fase di valutazione.

 

Sono previste sanzioni?

Come per ogni prodotto chimico, anche per i biocidi il legislatore ha previsto la corrispondente disciplina sanzionatoria, attraverso l'approvazione del D.Lgs. 179/2021.

 

Tale Decreto contiene le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 528/2012, e all'articolo 3 prevede che l'utilizzatore professionale o industriale che impiega un prodotto biocida non autorizzato o un prodotto biocida autorizzato in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell'autorizzazione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da mille euro a 10mila euro.

 

Di conseguenza è fondamentale prima di tutto capire se i prodotti utilizzati sono biocidi e poi se sono stati autorizzati o se i loro principi attivi sono in fase di approvazione.

 

A cura di Matilde Testori dello Studio legale Landilex

 


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