Come abbiamo visto nell'articolo precedente, i prodotti biocidi devono essere autorizzati dall'autorità dello Stato membro dove sono commercializzati. In Italia, le autorizzazioni per prodotti biocidi sono rilasciate dal Ministero della Salute; esistono però anche autorizzazioni rilasciate dall'Echa per prodotti venduti in più Stati membri dell'Unione Europea.

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Prima di poter autorizzare un prodotto biocida, però, deve essere approvato il principio attivo ivi contenuto mediante una procedura di approvazione che si conclude con una decisione della Commissione Europea.

 

Per sapere quindi se un prodotto deve o non deve essere autorizzato come biocida è innanzitutto opportuno consultare periodicamente il sito dell'Echa con l'elenco delle sostanze e dei principi attivi approvati.

 

Se il principio attivo contenuto nel prodotto risulta approvato, sarà opportuno verificare che tale prodotto sia stato autorizzato (o che almeno la domanda sia stata presentata). La richiesta di autorizzazione va presentata dal soggetto responsabile per l'immissione sul mercato del prodotto biocida.

 

In Italia, però, molti prodotti biocidi, come ad esempio i disinfettanti e gli insetticidi, sono già presenti sul mercato e autorizzati come Presidi Medico Chirurgici (Pmc); fino a che non viene rilasciata l'autorizzazione del prodotto ai sensi del Regolamento Bpr, quindi, quel prodotto potrà continuare ad essere venduto nel rispetto della precedente autorizzazione Pmc rilasciata dallo stesso Ministero della Salute.

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Sanzioni sì o no

, in Italia il D.Lgs. 179/2021 ha introdotto un regime sanzionatorio che punisce non solo chi immette sul mercato prodotti non autorizzati, ma anche chi li utilizza.

Ad esempio, l'articolo 3 del Decreto prevede che l'utilizzatore professionale (come, per esempio, l'imprenditore agricolo) che impiega un prodotto biocida non autorizzato è punito con una sanzione di carattere penale, ossia l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da mille a 10mila euro.

 

Questa grave sanzione viene applicata dagli ispettori, competenti per territorio, coordinati dal Ministero della Salute quale autorità competente in Italia e che appartengono alle varie aziende sanitarie locali (Asl, Ats, Usl, eccetera). Gli ispettori, a partire dallo scorso anno, effettuano ispezioni e controlli sul territorio di competenza irrogando le sanzioni di legge, di cui si parlerà anche nei prossimi articoli di questa rubrica.

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Come prepararsi al meglio

Come prima cosa gli imprenditori agricoli devono controllare i documenti ricevuti insieme al prodotto biocida per verificare che lo stesso sia dotato di una regolare autorizzazione in vigore.

 

È possibile verificare lo stato di autorizzazione di un prodotto biocida presso il sito dell'Echa indicato sopra. Se il prodotto ha ancora un'autorizzazione Pmc, il numero di autorizzazione sarà indicato in etichetta.

 

Al fine di comprendere meglio questo complesso argomento, nel prossimo articolo verranno trattate le allegazioni o claim, ossia le proprietà biocida del prodotto venduto al pubblico. La presenta di tali proprietà fa sì che il produttore, o colui che immette sul mercato tale prodotto, sia tenuto ad avviare l'iter autorizzativo biocida.

 

A cura di Giovanna Landi dello Studio legale Landilex

 


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"Stare sul lato del sicuro è facile, basta seguire l'etichetta!" poteva essere vero quando si parlava di fitosanitari in passato, ma al giorno d'oggi le aziende agricole sono tenute ad osservare adempimenti previsti dai Regolamenti Reach, Clp e sui Prodotti Biocidi. Si tratta di norme complesse che hanno un impatto importante sulla gestione quotidiana del lavoro agricolo e che, se non rispettate, possono portare sanzioni anche molto salate.
È per questo che lo Studio legale Landilex, specializzato da anni nel settore della sicurezza dei prodotti fitosanitari, fa il punto sulle norme da conoscere e rispettare per lavorare nel rispetto della legge e quindi nella massima tranquillità.

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