A quasi 25 anni dal referendum nazionale sui fitofarmaci in agricoltura, Malles Venosta, ridente località alpina di 5000 abitanti, ha emulato e superato Radicali e Verdi indicendo una consultazione comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari. Contrariamente alla consultazione nazionale del 1990, che non ha raggiunto il quorum, il referendum comunale altoatesino ha fatto registrare una partecipazione al voto del 69,22% e una schiacciante vittoria dei sì, con un rotondo 75,68%. Aldilà di un certo risalto mediatico e le immancabili interrogazioni parlamentari di contrapposto tenore, le ricadute pratiche di questa consultazione non andranno molto oltre, sia perchè la materia è da tempo disciplinata a livello comunitario, sia perchè le criticità ambientali che i promotori della consultazione hanno evidenziato (contaminazione di colture biologiche da parte della deriva proveniente da meleti confinanti) sono teoricamente risolvibili con le leggi già in vigore e con il semplice rispetto delle etichette autorizzate, che nella zona sono tutte in versione bilingue.
A Malles Venosta solo agrofarmaci biodegradabili. Ma cosa vuol dire?
Come recita il quesito riportato nella delibera bilingue, il referendum promuove l'utilizzo dei “prodotti fitosanitari biodegradabili” nel comune di Malles, fermo restando il divieto “di utilizzo di sostanze fitosanitarie chimico-sintetiche molto velenosi, velenosi, dannosi per la salute e per l'ambiente e di erbicidi” (ovviamente il tedesco è la lingua facente fede). Notiamo come solo la parte relativa al divieto degli erbicidi sia in palese contrasto con la Normativa Europea, che invece concorda pienamente negli intenti di non utilizzare prodotti dannosi per la salute e ambiente (più correttamente: con effetti inaccettabili per l'uomo e l'ambiente). Ma cosa intendiamo per agrofarmaci biodegradabili? Abbiamo provato a utilizzare la metodologia QSAR (Quantitative structure-activity relationship) per uno screening delle molecole di sintesi (sostanze attive ma anche coformulanti) utilizzate in fitoiatria nell'immediato presente e anche nel passato. L'esercizio, effettuato con un programma messo a disposizione gratuitamente dall'EPA (EPI Suite ver 4.11) su oltre 1000 composti, ha consentito di selezionare quelle sostanze le cui caratteristiche molecolari avevano, secondo gli algoritmi utilizzati, buone probabilità di passare il test di “ready biodegradability”, metodica normalmente utilizzata per saggiare la biodegradabilità di una sostanza. I risultati sono sorprendenti: 186 sostanze sono risultate idonee, tra le quali segnaliamo il Codlemone (feromone della Carpocapsa, e ci mancherebbe!), solventi vari (glicole monopropilenico, cicloesanone, butanolo), alcoli grassi etossilati (coadiuvanti), antibiotici (kasugamycin – utilizzato anche come fungicida, mai autorizzato in Italia, validamycin), oli minerali, zolfo, il fitoregolatore trinexapac e principi attivi non proprio innocui come il mevinphos (insetticida organofosforico molto tossico) e il fosfuro di alluminio. La limitazione della metodica utilizzata è evidente e invitiamo in caso di dubbi a verificare caso per caso: in molti casi il vero dato di “ready biodegradability” (non virtuale, quindi) è disponibile sul sito dell'EFSA. In ogni caso appaiono evidenti i limiti della base scientifica della delibera referendaria, che tra le intenzioni non aveva certo quella di privilegiare sostanze molto tossiche e pericolose per l'ambiente, anche se l'altro divieto colma la lacuna. Quanto esposto è comunque sufficiente per affermare che l'utilizzo di un agrofarmaco in modo che non causi effetti inaccettabili per l'uomo e l'ambiente non può essere deciso con criteri semplicistici, ammesso che gli stessi promotori avessero l'intenzione di uscire dal folclore.
I referendum spesso cercano di raggiungere il proprio obiettivo mediante strade tortuose: quello del 1990 aveva preso di mira la legge 30 aprile 1962 n. 283 “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265” che disciplinava i livelli massimi di residui delle sostanze attive sulle derrate alimentari e i relativi tempi di carenza. Se il referendum avesse raggiunto il suo obiettivo, non sarebbero stati eliminati gli agrofarmaci tout court, ma sarebbero rimasti solo gli impieghi su colture non eduli o quelli non originanti residui (es. erbicidi di pre-emergenza, trattamenti invernali, etc., etc.). In quel caso l'esperienza accumulata da molti tecnici operanti in agricoltura biologica, sempre alla caccia delle “magiche” curve di decadimento, sarebbe risultata preziosa, anche se sono sempre molto popolari.... Adesso un simile referendum sarebbe inattuabile, almeno con le leggi attualmente in vigore, essendo disciplina regolamentata a livello comunitario.
Per saperne di più
- Comune di Malles Venosta: indizione referendum popolare
- Comune di Malles Venosta: comunicazione risultati referendum
- Environmental Protection Agency: EPI Suite Ver. 4.11
- Simulazione QSAR su 1152 sostanze (per il risultato cercare “Ready Biodegradability Prediction: YES or NO)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1990 Indizione del referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5, lettera h), seconda parte, della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (GU n.76 del 31-3-1990)
- COMUNICATO concernente i referendum popolari sulla disciplina della caccia, sull'accesso dei cacciatori ai fondi privati e sull'uso dei pesticidi (GU Serie Generale n.155 del 5-7-1990)
- Mevinphos – scheda ECHA.
- Fosfuro di alluminio – scheda ECHA.
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