I progetti di ricerca e sviluppo possono essere agevolati, qualora ne ricorrano le condizioni ivi indicate, secondo la procedura negoziale definita nel capo II del decreto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero secondo la procedura a sportello definita nel capo III del decreto, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria (attività di cui all'art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per quella negoziale), anche gli organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo "agrifood", anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c.
Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Con successivo decreto direttoriale si provvederà all'apertura dei termini per la presentazione delle domande ed alla definizione, tra l'altro, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti.