Nella notte tra il 3 e il 4 dicembre 2025 Consiglio e Parlamento Ue hanno trovato un accordo politico provvisorio sulle Nuove Tecniche Genomiche (Ngt), chiudendo il trilogo su un regolamento atteso da tutto il mondo agricolo e sementiero. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato rafforzare la competitività del settore agroalimentare europeo, offrendo agli agricoltori nuove varietà più resistenti e produttive, dall’altro garantire elevati standard di sicurezza per ambiente, salute umana e animale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del Green Deal.
Le Ngt, in Italia ribattezzate Tea, Tecnologie di Evoluzione Assistita, racchiudono un insieme di strumenti (per esempio Crispr-Cas9 o la cisgenesi) che consentono di modificare il Dna delle piante in modo molto preciso, introducendo cambiamenti che potrebbero avvenire anche in natura o con il miglioramento genetico tradizionale.
Oggi, in base alla normativa Ogm del 2001 e alle sentenze della Corte di Giustizia Ue, tutte le piante ottenute con Ngt sono inquadrate come Organismi Geneticamente Modificati e quindi sottoposte alle stesse procedure autorizzative degli Ogm “classici”, con iter lunghi e costosi. Il nuovo regolamento introduce invece un regime dedicato, che distingue tra due categorie di piante: da un lato le Ngt-1, considerate "equivalenti alle convenzionali", dall'altro le Ngt-2, che presentano modifiche più complesse o meno assimilabili a quelle che si otterrebbero con i metodi tradizionali.
L'idea di fondo è permettere agli operatori di sviluppare e portare sul mercato in tempi più rapidi varietà più resilienti agli stress climatici, come siccità, alte temperature o alluvioni, più efficienti nell'uso dell'acqua e dei fertilizzanti e più resistenti a patogeni e parassiti, mantenendo però un quadro di controlli e tutele ritenuto adeguato.
Ngt-1: varietà "equivalenti", etichetta solo sulle sementi
Il cuore dell'accordo riguarda le piante Ngt di categoria 1. Il principio sancito da Consiglio e Parlamento Ue è che, se rispettano determinati criteri tecnici, queste piante sono da considerare equivalenti a quelle ottenute con il miglioramento genetico convenzionale. Di conseguenza, vengono previste procedure più snelle.
Le autorità nazionali dovranno verificare che una determinata varietà rientri nella categoria Ngt-1, ma questa verifica sarà effettuata una sola volta. Le generazioni successive, derivate dalla stessa linea, non dovranno essere sottoposte a una nuova valutazione, con una riduzione importante di tempi e costi. Dal punto di vista dell'etichettatura, i prodotti alimentari o mangimistici ottenuti da piante Ngt-1 non riporteranno indicazioni specifiche relative all'uso delle Nuove Tecniche Genomiche: sugli scaffali non saranno quindi distinti rispetto ai prodotti derivati da varietà convenzionali.
L'unica eccezione riguarda le sementi e il materiale di propagazione. In questo caso, l'informazione sul fatto che si tratti di una varietà Ngt-1 dovrà comparire in etichetta. La scelta risponde a un duplice obiettivo: da un lato evitare un onere ritenuto sproporzionato per i costitutori; dall'altro permettere agli operatori, qualora lo desiderino, di organizzare filiere "Ngt free" partendo proprio dalla fase sementiera.
Per un agricoltore questo significa che potrà acquistare e seminare una varietà chiaramente identificata come Ngt-1, ma il prodotto finale, per esempio il grano o il pomodoro conferito all'industria, entrerà nella filiera senza un trattamento differenziato in termini di etichettatura.
Un elemento importante introdotto dall'accordo è la cosiddetta "lista di esclusione", ovvero l'elenco di caratteristiche genetiche che, anche se ottenute tramite Ngt, non possono rientrare nella categoria 1. In questa lista rientrano, tra le altre, la tolleranza agli erbicidi e la produzione di una sostanza insetticida nota. Le piante che presentano questi tratti vengono automaticamente classificate come Ngt-2 e restano quindi soggette a un regime più stringente, che prevede autorizzazione preventiva, tracciabilità e monitoraggio lungo la filiera.
Ngt-2: regole Ogm confermate, con etichettatura obbligatoria
La categoria Ngt-2 raccoglie le piante che presentano modifiche genomiche più estese o meno assimilabili a quelle che si otterrebbero con il miglioramento tradizionale. Per queste piante l'accordo conferma sostanzialmente le regole attualmente in vigore per gli Ogm.
In pratica, le Ngt-2 continueranno a essere soggette a una procedura autorizzativa completa, basata su una valutazione del rischio, e i prodotti derivati dovranno riportare in etichetta l'informazione relativa all'uso delle Ngt. Qualora in etichetta vengano indicate le caratteristiche genetiche modificate, il regolamento stabilisce che debbano essere riportati tutti i tratti rilevanti, così da garantire al consumatore informazioni ritenute complete e non fuorvianti.
Un altro elemento rilevante riguarda la possibilità per gli Stati membri di vietare la coltivazione di piante Ngt-2 sul proprio territorio, esercitando una sorta di opt-out analogo a quello previsto per gli Ogm. I Paesi potranno inoltre adottare misure di coesistenza per ridurre al minimo la presenza accidentale di Ngt-2 in altre produzioni. Per l'Italia, dove il tema Ogm è particolarmente sensibile dal punto di vista politico, questo margine di scelta permetterà al legislatore di decidere se aprire o meno alla coltivazione di Ngt-2 e, eventualmente, a quali condizioni.
Brevetti, database pubblico e timori degli agricoltori
Un capitolo delicato del negoziato è stato quello della proprietà intellettuale. Il regolamento sulle Ngt non modifica direttamente il quadro europeo in materia di brevetti, ma interviene su un aspetto ritenuto cruciale da agricoltori e costitutori: la trasparenza.
Quando un'azienda o un breeder chiederanno la registrazione di una pianta Ngt-1, dovranno indicare tutte le domande di brevetto in corso o i brevetti già concessi collegati a quella varietà. Queste informazioni confluiranno in un database pubblico, consultabile dagli operatori. Su base volontaria, il costitutore potrà segnalare anche l'intenzione del titolare del brevetto di concedere licenze a condizioni eque e non discriminatorie, fornendo così un primo segnale rispetto alla futura disponibilità del materiale genetico.
A livello istituzionale verrà creato un gruppo di esperti dedicato proprio al tema dei brevetti sulle Ngt, che riunirà rappresentanti di tutti gli Stati membri, dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e dell'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali. Il compito sarà monitorare l'impatto della brevettazione sulle Nuove Tecniche Genomiche e formulare indicazioni alla Commissione Ue.
Il timore, espresso da più parti, è che una diffusione massiccia di varietà Ngt coperte da brevetto possa aumentare la dipendenza degli agricoltori dalle grandi multinazionali sementiere, limitando la possibilità di riutilizzare il raccolto come seme e riducendo gli spazi per il miglioramento genetico tradizionale.
Il compromesso raggiunto non arriva al divieto di brevettazione delle Ngt richiesto da alcuni, ma rinvia la questione a una valutazione specifica: entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione Ue dovrà pubblicare uno studio sull'impatto dei brevetti sull'innovazione, sull'accesso alle sementi da parte degli agricoltori e sulla competitività del settore sementiero europeo, accompagnato, se necessario, da proposte legislative correttive.
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Il nodo del biologico
Un altro fronte sensibile è quello del biologico. Nella fase di discussione precedente, sia la Commissione Ue sia il Parlamento Ue avevano indicato la volontà di mantenere le Ngt al di fuori dell'agricoltura biologica, in linea con l'attuale esclusione degli Ogm e con la percezione dei consumatori che associano il bio a tecniche di selezione tradizionale.
L'accordo politico raggiunto non entra in modo dettagliato nel rapporto tra Ngt e biologico nei comunicati ufficiali, ma tutto lascia credere che, almeno per il momento, il divieto di utilizzo delle Ngt nel bio resterà confermato, rinviando a tempi successivi un eventuale ripensamento.
L'accordo raggiunto tra Consiglio Ue e Parlamento Europeo è ancora un'intesa politica provvisoria. Nelle prossime settimane dovrà essere tradotto in un testo giuridico, sottoposto alle verifiche tecniche e infine approvato formalmente, con voto finale, sia dall'Assemblea di Strasburgo sia dal Consiglio dell'Unione Europea. Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento entrerà in vigore e, trascorso il periodo di transizione, le nuove procedure per Ngt-1 e Ngt-2 diventeranno operative.






























