La professione europea delle distillerie viti-vinicole - rappresentata per oltre il 65% da Widen, Wine distilleries european network, associazione gestita in outsourcing da Bertagni Consulting srl – ha ottenuto chiarimenti dalla Commissione su alcune questioni rilevanti per il settore.
Widen si è battuta per contrastare alcune richieste provenienti da Stati membri dell'Unione europea di legare il riconoscimento e la possibilità di fregiarsi del titolo di Indicazione geografica di distillati - quali alcune acquaviti di vinacce e di vino, compresi nell'allegato 3 del Regolamento 110-2008 - all'imbottigliamento di quel prodotto nello Stato o nella regione di riferimento. "Prevedere come obbligatorio l'imbottigliamento su un determinato territorio di una bevanda alcolica che ha il titolo di Indicazione geografica ci è sembrata un'iniziativa potenzialmente lesiva del principio giuridico dell'Unione europea della libera circolazione delle merci" ha affermato Marco Bertagni, direttore di Widen.
Al di là degli aspetti economici – il volume del commercio internazionale originato da distillerie comunitarie di acquaviti di vinacce, di vino e brandy in forma sfusa si stima, annualmente, in oltre 350mila ettolitri – la presa di posizione di Widen riguarda la non opportunità di prevedere automatismi restrittivi per distillati che rispettano in pieno i disciplinari di produzione e le caratteristiche organolettiche previste dal regolamento 110-2008. Chi vuole legare all'imbottigliamento la conservazione di una determinata Indicazione geografica di un prodotto dovrà ora fornire adeguate giustificazioni a tale richiesta dal momento che "tali restrizioni saranno concesse solamente se necessarie, proporzionali e utili per proteggere la reputazione dell'indicazione geografica".
Nell'attesa che sia pubblicata la bozza del regolamento comunitario, la Commissione ha risposto a un'altra questione sull'aspetto applicativo del Regolamento 110-2008 dei 'metodi di produzione tradizionali'. Nel processo negoziale del 110-2008 le distillerie vinicole europee si erano battute per l'abolizione degli aromi dai distillati e questo principio fu ripreso nel Regolamento. Widen ha tuttavia chiesto alla Commissione di chiarire i contorni giuridici del concetto di 'metodi di produzione tradizionali' dal momento che questi possono costituire una deroga al divieto generale di additivazione dei distillati con aromi.
L'Associazione non vorrebbe che la possibilità di aggiungere aromi tornasse sotto forma di 'metodo tradizionale'.
La Commissione, in una lettera a Widen, ha ribadito che la regola generale è il divieto di aromatizzazione e che i singoli Stati dovranno fornire evidenze sostanziali con riguardo ai metodi 'tradizionali' proposti.
Questi e altri temi, quali la carenza di materie vinicole per le distillerie a seguito della riforma dell'Ocm, saranno discussi nella prossima assemblea generale di Widen prevista a Bruxelles il primo marzo.
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Autore: Isabella Sanchi