“Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione” Si apre con queste parole la Legge n. 283 del 30 aprile 1962 (il testo in formato pdf si può leggere qui). E si continua così, puntualizzando con encomiabile attenzione come e cosa va controllato, chi va controllato e chi deve eseguire i controlli. E quali sanzioni vanno applicate a chi non sta alle regole, E’ grazie a questa legge (e non solo a questa) che l’Italia può farsi vanto di aver mantenuto alta la bandiera della qualità delle sue produzioni agroalimentari. Una “vecchia” legge che ha svolto e svolge egregiamente il compito per il quale è stata disegnata e che prende le mosse da una legge ancora più “vecchia”, il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto nel lontano 1934. Una riprova della attenzione che il legislatore italiano ha sempre dedicato alla salubrità degli alimenti.

Ma proprio ora, mentre la Commissione Agricoltura della Camera approva in sede deliberante (e all’unanimità) il disegno di legge sull’etichettatura, si mette in dubbio che la legge 283/62 sia ancora in vigore. Con il risultato che la dichiarazione in etichetta della origine dei prodotti sarebbe invalidata due volte, prima dalla Ue che ha bocciato un'analoga proposta del Parlamento europeo, e poi dalla paventata abrogazione della legge che vigila sui prodotti alimentari.

 

La questione etichette

Andiamo con ordine, iniziando dalla più semplice delle questioni, quella delle etichette. Il problema è stato a più riprese sollevato con efficacia dal presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro. Sul piano operativo, ripete da tempo De Castro, una legge italiana sulla etichettatura può essere contestata dalla Commissione Ue. Il fronte sul quale occorre lavorare è quello europeo, che è l’unico soggetto politico in grado di disciplinare questa materia. Bene dunque il passo avanti compiuto dall’Italia, ma non basta. La partita, tutta politica, va conclusa a Bruxelles.

 

La legge che c'è e non c'è

Più complesso orientarsi nella vicenda che parrebbe aver coinvolto la legge sulla vigilanza degli alimenti. Bisogna partire dalla enorme sovrapproduzione normativa italiana che ha portato alla promulgazione di una legge, la 246 del 28 novembre 2005, con la quale è iniziato il percorso di semplificazione e riassetto normativo. Molte le implicazioni di questa legge che prevede (ci perdoneranno i cultori del diritto per la eccessiva semplificazione) l’abrogazione delle disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1970. Non tutte, ovviamente. Molte leggi sono da salvare e il “salvataggio” è affidato ad un elenco nel quale rientrano tutte quelle norme la cui efficacia è ancora attuale e che dunque vanno preservate. Un compito assolto dal decreto proposto dal ministro per la Semplificazione normativa, Roberto Calderoli (dlgs 179 del 1 dicembre 2009), con il quale è stilato l’elenco delle disposizioni legislative statali delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.

E in questo elenco la legge 283 del 30 aprile 1962, che come abbiamo visto si occupa di vigilanza alimentare, non c’è. Un’assenza che si tradurrebbe nell’abrogazione della legge stessa e con la conseguente scomparsa delle sanzioni previste per le adulterazioni alimentari. Un’eventualità che preoccupa Raffaele Guariniello, noto magistrato di Torino, che in una recente dichiarazione ad un’agenzia di stampa (Agrapress) ha ricordato la sentenza della Corte di Cassazione (la 12572 del 31 marzo 2010) che conferma l'effetto abrogativo del "taglia leggi" sulla 283/62. "e come si sa - afferma Guariniello - il parlamento fa le leggi, ma la Cassazione le interpreta".

 

Libertà di frode?

Dunque i lestofanti dell’agrolimentare sono liberi di “pirateggiare” e di attentare alla salute dei consumatori senza incorrere in alcuna pena? Non è così, affermano sia  il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, sia il suo collega Calderoli, secondo i quali il decreto taglia-leggi non ha effetto sui testi unici ai quali viene assimilata la legge 283 del 1962, che dunque non è abrogata. E se ancora vi fossero incertezze va ricordato che sono vigenti le sanzioni previste dalla legge 441/63, che non solo resta espressamente in vigore, ma a sua volta integra la legge 283/62.

 

Le spiegazioni

Perché, è lecito chiedersi, questa benedetta legge 283/62, da sempre strumento legislativo principe nel sanzionare gli illeciti alimentari, non è stata inclusa nell'elenco delle leggi da salvare? La spiegazione è presto detta. Nella “epigrafe”  (una sorta di sottotitolo) della 283/62 si dice: “Modifica degli articoli 242, 243,247,250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie…”. E poiché ci si rifà ad un “testo unico” l’abrogazione è implicitamente esclusa dal “taglia-leggi”.

Ora, questo è l’augurio che i produttori si fanno, si spera che la vicenda sia definitivamente chiarita e che per i “troppo furbi” non si aprano giorni facili. Insomma, fare qualità è già difficile senza che ci si mettano di mezzo etichette che poi è difficile applicare e una confusione che aiuta solo i disonesti.