Il decreto legge 104/2020, meglio noto con il nome 'decreto Agosto' per stabilire le misure urgenti per il rilancio dell'economia, ha portato delle modifiche anche alla legge che norma l'apicoltura, la legge 313/2004.

Le modifiche sono apparse in questi giorni con l'approvazione degli emendamenti al decreto Agosto, pubblicati il 13 ottobre scorso sulla Gazzetta Ufficiale e sono riportate nell'art. 58 ter, che già sta facendo discutere il mondo apistico.


Prima modifica

La prima modifica riguarda l'articolo 1 della legge 313 sull'apicoltura, dove viene cambiato il comma 2.

Il testo della legge recitava"Le  province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione".

E ora è stato cambiato in: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge".

Viene quindi ribadita la responsabilità ma anche l'autonomia dei territori a statuto speciale, citando espressamente anche le regioni a statuto speciale nell'attuazione della legge.
 

Seconda modifica

La seconda modifica riguarda la tutela dai possibili avvelenamenti dovuti ai trattamenti fitosanitari. Ad essere modificato è il comma 1 dell'articolo 4 che recitava"Al  fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni".

Ora è stato aggiunto, accanto alla parola fioritura, 'o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero'. Quindi adesso il comma modificato recita"Al  fine di  salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le  limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero, stabilendo le relative sanzioni".

Viene quindi esteso il periodo di rispetto e di divieto dei trattamenti fitosanitari, che non è legato solo alla presenza di fioriture, ma anche alla presenza di melata nell'ambiente, in modo da evitare o ridurre il rischio di avvelenamenti.
 

Terza modifica

Infine, la modifica che più ha fatto discutere è quella che nell'articolo 7 va ad abrogare il punto a) del comma 2, che recitava: "2. Ai  fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni";
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali".


E che ora è stato così modificato"2. Ai  fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione  zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
a) preventivo accertamento che  gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali"
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In pratica si elimina l'obbligo dei controlli sanitari previsti prima degli spostamenti degli alveari, ma leggendo il testo qualcuno potrebbe interpretare che anche i controlli sugli apiari stanziali, cioè quelli che non vengono spostati, potrebbero essere 'esonerati' da visite veterinarie, destinate all'accertamento di malattie o parassiti contagiosi.

Una norma che sta facendo già discutere e dividere il mondo apistico dove da una parte c'è chi plaude a questa scelta, considerandola una semplificazione utile e dall'altra c'è chi ne è preoccupato, temendo un aumento della diffusione delle malattie, come nel caso degli apicoltori che lavorano in quelle zone dove, durante le principali fioriture, arrivano centinaia di alveari da varie parti del paese.

E anche a livello dell'associazionismo viene fuori questa diversità di vedute.

Unaapi, l'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani, accoglie positivamente questa modifica che va nell'ottica della semplificazione e considera il testo abrogato una "ridondante disposizione", in sovrapposizione allo stesso regolamento di polizia veterinaria e alla adozione dell'anagrafe apistica nazionale.

Per Unaapi quindi la modifica "non apporta alcun cambiamento dal punto di vista del controllo sanitario del patrimonio apistico nazionale e delle sue movimentazioni, ma introduce auspicabili piccole semplificazioni che aiutano a rendere più chiare e lineari le norme e la loro interpretazione".

Opposto invece è il punto di vista della Fai, la Federazione nazionale apicoltori, che in una nota ha definito la modifica "politicamente strumentale, oltre che tecnicamente inopportuna". Di fatto introduce "il principio che la pratica economico-produttiva del nomadismo sia esonerata dall'accertamento sanitario" esprimendo particolare preoccupazione soprattutto per situazioni pericolose come la diffusione di Aethina tumida.
 
Per il presidente della Fai, Raffaele Cirone, "far decadere il principio che rispettare il regolamento di polizia veterinaria è un obbligo, in assenza del quale si rischia di favorire la diffusione di patologie pericolose per il patrimonio apistico nazionale, è un atto grave oltre che un implicito invito a non rispettare una legge dello Stato. Un errore, a nostro avviso, così grossolano che ci auguriamo riceva la dovuta attenzione del legislatore per un chiaro e immediato intervento correttivo".

Concedendoci una battuta, questa modifica allontana il Governo da qualsiasi sospetto di 'dittatura sanitaria' o almeno di 'dittatura veterinaria'.

Tornando alle cose serie invece, un dibattito aperto sarebbe necessario per arrivare ad un punto di accordo sulla pratica del nomadismo.

Una pratica importante non solo per la produttività delle api, ma anche per poterne garantire la sicurezza spostandole in alcuni periodi dell'anno in caso di trattamenti fitosanitari o in zone con condizioni ambientali migliori ad esempio per il loro svernamento.

Ma dall'altro lato una pratica che, non si può negare, è stata uno dei maggiori veicoli di diffusione delle malattie e dei parassiti delle api in tutto il mondo.