E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento (CE) N. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

La ratio della norma è che alcune operazioni relative all'abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. E' quindi opportuno che gli operatori o il personale addetto all'abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti.

Rientrano nel campo di applicazione gli animali d'allevamento che incidono sul mercato di alimenti e mangimi e non ricomprende casi diversi come ad esempio gli animali selvatici o randagi abbattuti a fini di controllo della popolazione animale.

Lo stordimento è ritenuto necessario per indurre uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel momento stesso in cui l'animale viene abbattuto. Il rilevamento dell'incoscienza e dell'insensibilità in un animale è un'operazione complessa che richiede l'impiego di metodi scientifici riconosciuti.

Il Regolamento individua le tipologie e le caratteristiche dei metodi riconosciuti, pur restando aperto a innovazioni che si rivelino idonei a perseguire gli obiettivi di benessere animale. Il Regolamento mantiene la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro, nel rispetto della libertà di religione.

Gli operatori designano un responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello con il compito di aiutarli a garantire la conformità alle disposizioni del regolamento. Questi è in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'autorità competente individuata dallo Stato membro.

L'Unione europea non impedisce si singoli Stati di mantenere eventuali disposizioni nazionali se garantiscono una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento. Il provvedimento consente anche agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali diverse, limitatamente ad alcuni settori particolari come l'abbattimento di animali fuori dai macelli, purchè aderenti allo scopo del Regolamento, così come può prevedere misure diverse sui metodi di stordimento in base a nuove prove scientifiche informandone la Commissione europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. Entro quella data, gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione, la relativa disciplina sanzionatoria.