La Commissione Ue ha emanato il Regolamento di Esecuzione 2025/2203 del 31 Ottobre 2025 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 3 novembre 2025 - con il quale stabilisce la possibile proroga di un anno del termine entro il quale gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sono tenuti a registrare i trattamenti colturali esclusivamente con metodi digitali, originariamente fissato dal Regolamento di Esecuzione Ue 2023/564 al 1° gennaio 2026.

 

Tale previsione non è espressa, ma si desume dalla norma che modifica i termini per l'obbligatorietà della conversione in formato elettronico dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali.

 

L'obbligatorietà scatta a partire dal 1° gennaio 2027 per tutti gli utilizzatori in tutti gli Stati membri perché "per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto".

 

Tale norma risponde alle diverse esigenze dei singoli Stati membri, che possono avere tempi molto diversi nell'attuazione a pieno regime del registro dei trattamenti digitale.

 

Stati membri arbitri della partita registro trattamenti

In pratica viene meno l'obbligo di convertire i registri non digitali comunque redatti fino al 31 dicembre 2026 a livello unionale, ma ogni Stato membro - sul proprio territorio - avrà la facoltà di rendere o meno obbligatoria la conversione dei registri analogici in registri dei trattamenti elettronici per tutti gli utilizzi di tali prodotti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2026 e in data antecedente al 1° gennaio 2027.

 

In buona sostanza, rispetto a quanto già annunciato da Confagricoltura l'8 ottobre 2025, e ripreso da AgroNotizie® nella stessa data, c'è un elemento in più: nei fatti la proroga al 1° gennaio 2027 è a geografia variabile.

 

I singoli Stati membri potrebbero - per esempio - decidere per l'obbligo di conversione in digitale dei registri dei trattamenti tenuti su altri supporti in data anteriore al 1° gennaio 2027, il che renderebbe la proroga - così come è stata concepita - di fatto inesistente, poiché resterebbe in vigore la previsione normativa, decorrente dal 1° gennaio 2026, secondo la quale ogni registrazione non digitale va trasformata in digitale entro 30 giorni dalla annotazione o anche entro un termine più breve.

 

Questo perché formalmente il Regolamento di esecuzione Ue 2025/2203 non sposta in avanti di un anno la data di entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione Ue 2023/564, ma agisce in maniera strisciante sulle conseguenze pratiche di un eventuale recepimento della norma sull'obbligo di trasformazione in digitare dei registri analogici.

 

Quaderno di Campagna dell'Agricoltore

In Italia il sistema digitale di registrazione dei trattamenti previsto dal Regolamento di Esecuzione Ue 2023/564 è stato recepito dal legislatore nella forma del Quaderno di Campagna dell'Agricoltore, sul quale le annotazioni dovrebbero restare facoltative fino al 31 dicembre 2026, sempre che il Governo italiano decida di avvalersi della deroga sulla conversione concessa dalla Commissione Ue. Ove ciò non dovesse avvenire, stante l'obbligo di conversione stabilito dalle norme unionali successive, gli agricoltori si ritroverebbero nelle condizioni di obbligatorietà di tutte le annotazioni sul Quaderno di Campagna dell'Agricoltore sin dal primo gennaio 2026.

 

Peraltro, restano invariate le altre norme sulla conversione dei registri analogici, qualora lo Stato membro decida in tal senso:

  • I registri analogici vanno convertiti entro 30 giorni dalla annotazione dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario, salvo che lo Stato membro non opti per un termine più breve;
  • Fino al 31 dicembre 2029, gli Stati membri possono consentire tempi di conversione al digitale delle annotazioni in analogico con tempi più lunghi dei 30 giorni dalla annotazione della data di utilizzo del prodotto fitosanitario: purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.

 

Infine, la proroga al 1° gennaio 2027 unitamente alla possibilità di non dover convertire in digitale il pregresso analogico - in caso di recepimento da parte dell'Italia - sarebbe valida per tutti gli adempimenti obbligatori del Quaderno di Campagna dell'Agricoltore, che sono molti e non riguardano solo i trattamenti fitosanitari, imposti dall'Unione, ma anche altre operazioni colturali, come concimazioni e apporti irrigui, che il legislatore italiano ha inserito oltre le prescrizioni Ue e sulla base di un "nulla osta", contenuto nel quarto comma dell'articolo 1 del Regolamento di Esecuzione Ue 2023/564.

 

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