Il regolamento 15/2010/CE della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L6 del 9 gennaio 2010, ha aggiornato la lista1 delle sostanze chimiche soggette a restrizioni negli scambi tra i vari paesi aggiungendo i principi attivi recentemente non inclusi e togliendo quelli iscritti o per i quali sia stata presentata domanda di “resubmission”. La convenzione di Rotterdam, tenutasi nella città portuale olandese nel 1998 e ratificata da 131 paesi, prevede infatti che gli esportatori di sostanze chimiche bandite o soggette a particolari restrizioni non possano dar luogo agli scambi senza aver attuato procedure che vanno dalla semplice notifica dell'esportazione per le sostanze con criticità tossicologiche e ambientali di minore severità, per poi arrivare alla procedura “PIC” (Prior Information Consent) che prevede la necessità della preventiva autorizzazione delle autorità sanitarie del paese di destinazione nel caso delle sostanze che destano maggiori timori. Il regolamento 689/2008 che ha aggiornato il provvedimento del 20032 che ha ratificato l'adesione della comunità europea alla convenzione di Rotterdam prevede infatti tre liste di sostanze:

a) sostanze per le quali è obbligatoria la notifica di esportazione, costituita quasi esclusivamente da principi attivi di utilizzo in fitoiatria, cui il regolamento 15/2010 ha aggiunto 1,3-dicloropropene, Benfuracarb, Fenarimol, Metamidofos, Metomil, Paraquat, Procimidone, Tolilfluanide e Trifluralin e tolto il Diuron, recentemente riapprovato in europa3;

b) sostanze assoggettabili alla notifica PIC, aggiunte successivamente all'elenco originale stilato nel 1998 e costituite anch'esse principalmente da agrofarmaci, cui sono state aggiunte Azinfos-metile, Diazinone, Diclorvos, Fenarimol, Fenitrotion, Metamidofos, Paraquat, Procimidone, Tolilfluanide e Vinclozolin e sono stati rimossi Cadusafos, Carbofuran, Carbosulfan, Haloxyfop-R, in quanto i notificanti hanno ripresentato domanda per l'approvazione europea;

    c) sostanze inserite nella lista originale della procedura PIC prevista dalla convenzione di Rotterdam.

La revoca comunitaria comminata a queste sostanze attive avrà quindi dirette ripercussioni anche sulla loro commercializzazione a livello mondiale in seguito alla loro comparsa nella cosiddetta “Lista nera” della procedura PIC e solo una eventuale riapprovazione a livello comunitario potrà scongiurarne la scomparsa, ammesso che ciò sia un bene.

 

Per seperne di più

Convenzione di Rotterdam: http://www.pic.int/home.php?type=t&id=5&sid=16

Procedura PIC: http://www.pic.int/home.php?type=t&id=27&sid=29

Regolamento (UE) n. 15/2010 della Commissione, del 7 gennaio 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

1“Allegato 1” del regolamento 689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L204 del 31 luglio 2008

2 REGOLAMENTO (CE) N. 304/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2003 sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

3Direttiva 2008/91/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il diuron come sostanza attiva