I droni aprono agli agricoltori opportunità innovative d'impiego che spesso rimangono solo potenziali a causa dei molti aspetti che ancora ostacolano le aziende nel dotarsi di un "parco macchine aereo".

 

Se per il monitoraggio e la raccolta dati l'uso di droni è ampiamente diffuso (tecnici e agronomi impegnano questi velivoli per il loro lavoro), lo stesso non si può dire del mondo della difesa fitosanitaria dove ostacoli tecnici si scontrano con vincoli normativi e limiti burocratici.

 

In un panorama dove sempre più realtà guardano a questa categoria di veicoli, cerchiamo di fare chiarezza sull'uso dei droni per i trattamenti fitosanitari andando a capire dove siamo e quali sono le prospettive per il futuro.

Ad aiutarci, oltre ad esperti del settore, una conferenza organizzata dall'Accademia dei Georgofili dal titolo "Impiego dei droni UAV (Unmanned Aerial Vehicle) nella difesa delle colture: aggiornamento Tecnico-Normativo".

 

Droni sì, ma non per tutti

Prima di addentrarci nel più spinoso quadro normativo, è bene sottolineare alcuni aspetti che incidono sull'operatività dei droni agricoli per i trattamenti.

 

I droni per la distribuzione di prodotti liquidi o granulari hanno maggiori dimensioni dovute principalmente al serbatoio aggiuntivo. Ciò si traduce in un aumento dei pesi in gioco e, come ulteriore conseguenza, nell'incremento delle potenze necessarie per il volo. Ad aumentare sono anche i costi d'acquisto. In campo poi, fattori ambientali come vento, pioggia e temperature estreme, possono ridurne l'operatività.

 

"Dal punto di vista tecnico, i droni si sono evoluti significativamente negli ultimi anni. Oggi, sono disponibili sul mercato Europeo mezzi con capacità di carico di 40 litri per i liquidi e 50 litri o 75 chili per i granulati a spaglio. I droni in campo sono in grado di volare in un ampio range di condizioni ambientali coprendo più di 40 ettari al giorno" spiega Paolo Marras, general manager di Aermatica3D, società comasca fornitrice di servizi e droni per l'agricoltura. 

 

DJI Agras T10 fornito da Aermatica3D (distributore ufficiale italiano per DJI Agriculture) per Enovitis in campo 2024

DJI Agras T10 fornito da Aermatica3D (distributore ufficiale italiano per DJI Agriculture) per Enovitis in campo 2024

(Fonte foto: AgroNotizie)

 

Tuttavia, l'uso di tali mezzi aerei offre molti vantaggi legati alla miglior precisione, rapidità d'intervento e riduzione di dosi, consumi idrici e tempi di lavoro ma anche per quanto riguarda l'operatività. Infatti, volando sopra il terreno, qualunque sia lo stato, lo spazio disponibile e l'orografia dell'area da gestire, il drone non ne risente.

 

"Ovinque sia necessario un trattamento preciso e mirato o dove le chiome degli alberi rendano difficile l'accesso alle macchine tradizionali, l'uso dei droni rappresenta una soluzione ideale e, molte volte, l'unica possibile. Ad esempio, nei casi in cui il terreno non è calpestabile perché allagato o troppo umido" aggiunge Marras.

 

Una normativa davvero arretrata

Le norme di riferimento per i droni sono quella dell'ente preposto alla regolazione dei veicoli aerei che per l'Italia è l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) - in questo articolo non affronteremo tale normativa -, e quella legata al mondo fitosanitario.

 

"Sul settore droni vige la normativa di rifermento Easa/Enac. Di base per operare con droni compresi tra i 250 grammi e i 25 chili è previsto il rilascio di specifici attestati di competenza ma, nel nostro caso, vista la massa operativa al decollo ben superiore ai 25 chili, è necessario presentare anche una richiesta di autorizzazione specifica una tantum all'Enac" riassume brevemente Matteo Lanza, titolare della Scaligera Drone Solutions, azienda veronese che offre servizi altamente specializzati tramite l'impiego di droni.

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Per quanto riguarda la norma fitosanitaria invece, come spesso accade dobbiamo distinguere due livelli normativi: quello europeo e quello nazionale. Per ognuno di questi, vi sono un ente e una legge di riferimento.

 

Livello europeo: la normativa risale al 2009

Se cerchiamo l'origine della norma - ancora in vigore - che regola il trattamento fitosanitario aereo, dobbiamo tornare indietro nel tempo di circa 15 anni, quando nell'ottobre del 2009 con la Direttiva 2009/128/CE il Parlamento e il Consiglio europeo hanno istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

 

In particolare, è l'articolo 9 ad occuparsi della questione fornendo la linea comune per gli stati membri. Ai commi 1 e 2 si legge: l'irrorazione aerea - di prodotti fitosanitari - deve essere vietata con la possibilità di deroghe in situazioni speciali.

 

Articolo 9 - Irrorazione aerea
1. Gli Stati membri assicurano che l'irrorazione aerea sia vietata.

2. In deroga al paragrafo 1, l'irrorazione aerea può essere consentita solo in casi speciali e purché sussistano le seguenti condizioni:

a) non devono esistere alternative praticabili all'irrorazione aerea o questa deve presentare evidenti vantaggi [...]
b) i pesticidi utilizzati devono essere esplicitamente approvati dagli Stati membri per l'impiego nell'irrorazione aerea [...]
f) [...] gli aeromobili sono equipaggiati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati.

 

Per quanto riguarda le deroghe, l'Unione Europea non impone una vero e proprio diktat ma lascia molta libertà decisionale su quali concedere (comma 2) e appalta ai singoli stati la definizione delle modalità di richiesta imponendo solo alcune precisazioni:

  • è l'operatore a richiedere prima l'approvazione del piano di applicazione e successivamente il via libera per l'applicazione di irrorazione aerea;
  • il tutto a tempo debito e all'autorità competente, entrambi parametri che ogni stato ha definito recependo la Direttiva.

 

In caso si presentino situazioni di interventi fitosanitari d'emergenza, che in ambito agricolo si verificano di frequente, gli stati possono prevedere procedure agevolate e più rapide - sottolineamo che in Italia non ce ne sono - per concedere deroghe.

 

L'Europa sceglie di non scegliere

Prima di addentrarci nella normativa nazionale, una piccola precisazione. Nel 2009 l'impatto dei droni in ambito agricolo era minimo, così come il loro sviluppo e la loro tecnologia per l'irrorazione. Infatti, rileggendo la Direttiva precedente possiamo notare che si parla di irrorazione aerea in generale (non solo droni ma anche aerei, elicotteri, etc) e la parola droni non è mai citata nel documento.

 

Solo nel 2017 l'Unione europea, fornendo una risposta a un'interrogazione di uno stato membro, precisa che l'articolo 9 della Direttiva include anche i droni. E solo nel 2019 con una nuova Risoluzione sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE apre alla possibilità di testare l'uso dei droni per l'irrorazione aerea come alternativa ai metodi "classici".

 

[...] 32. prende atto delle potenzialità legate all'utilizzo della tecnologia intelligente e dell'agricoltura di precisione per gestire meglio i PPP e per evitare la dispersione degli stessi nelle zone in cui non sono necessari, ad esempio mediante il ricorso a droni e a tecnologie di precisione GPS; evidenzia inoltre che sarebbe possibile potenziare il ricorso degli Stati membri a tali soluzioni se queste ultime fossero meglio integrate in corsi di formazione e programmi di certificazione per gli utilizzatori di pesticidi nell'ambito dei piani d'azione nazionali.

 

Tuttavia questa apertura non ha trovato grande sviluppo. Le proposte che hanno fatto seguito alla risoluzione per modificare la Direttiva del 2009 sono state tutte respinte. Anche l'ultima proposta di regolamento che conteneva un quadro per l'uso di velivoli senza equipaggio (droni) per irrorare prodotti fitosanitari, è stata respinta.

 

Come testimonia la risposta ad un'interrogazione (E-000920/2024) inoltrata nel mese di marzo 2024, la Commissione europea non vieta l'uso dei droni ma lascia l'interpretazione del divieto di irrorazione aerea agli stati membri.

 

[...] Va notato che il quadro legislativo dell'UE per i droni non impedisce l'uso dei droni in agricoltura. La valutazione predefinita dei rischi (PDRA) S-01, sviluppata nell'ambito del mandato conferito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/947, fornisce un quadro per i lavori agricoli, inclusa l'irrorazione. Tuttavia, l'operatore deve rispettare, ove opportuno, le normative nazionali o internazionali applicabili, inclusa la direttiva 2009/128/CE.

 

Livello nazionale: Pan, chi l'ha visto?

In Italia la Direttiva europea viene recepita circa 3 anni dopo con il Decreto Legislativo n.150 del 14 agosto 2012. Nel documento vengono trasferite alla normativa nazionale tutte le misure contenute nella Direttiva, compresa quella dedicata all'irrorazione aerea (articolo 13).

 

Con l'articolo 6 di questo Decreto, nasce anche il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Pan, una guida operativa per garantire e monitorare il processo di revisione delle pratiche fitosanitarie. Tuttavia, passeranno ancora due anni prima che il Pan venga scritto, discusso e approvato con un Decreto Interministeriale il 22 gennaio 2014.

 

Se l'articolo 13 del Decreto del 2012 iniziava con un comma lapidario: "Comma 1: L'irrorazione aerea è vietata.", nel Pan i toni si ammorbidiscono e nell'azione 4 - il Documento si compone di azioni e non di articoli - compare una frase più permissiva: "L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata in deroga, [...]".

 

Dal 2014 ad oggi il Pan, seppur tecnicamente scaduto nel 2019, rimane l'unico documento in vigore. Esiste solo una bozza risalente al periodo 2019-2022 per l'aggiornamento mai fuoriuscita dai Ministeri competenti. Resta il dubbio se e quando arriverà.

 

Sempre dal 2021 giace in Parlamento una proposta di legge che prevede l'introduzione dell'articolo 13-bis al Dl 150/2012 per autorizzare l’impiego sperimentale di droni agricoli per l’irrorazione aerea, anch'essa mai discussa.

 

Deroghe: teoricamente possibili ma praticamente impossibili

Il Pan mette nero su bianco il processo per la richiesta di deroghe. Queste risolverebbero il problema dell'uso dei droni per i trattamenti fitosanitari tuttavia, nella procedura vi sono alcuni aspetti che di fatto rendono poco percorribile questa strada.

 

Schema sintetico della procedura operativa prevista dal Pan per richiedere una deroga per il trattamento aereo con droni

Schema sintetico della procedura operativa prevista dal Pan per richiedere una deroga per il trattamento aereo con droni

(Fonte foto: Ministero della Salute)

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Prima tra tutte, la tempistica richiesta dalla norma. L'agricoltore deve presentare domanda di deroga alla propria regione tenendo conto che - come da articolo 13 del Dl 150/2012 - le regioni devono inviare una comunicazione al Msal almeno 30 giorni prima del trattamento ma, il Ministero ha poi un massimo di 90 giorni per concedere o meno la deroga.

 

Per essere sicuri che la deroga arrivi per tempo, la domanda dovrebbe essere inviata almeno 3 mesi prima. "Ma è evidente che questo iter burocratico non permette alle aziende agricole di intervenire per tempo e secondo le specifiche necessità dettate dal momento - commenta Lanza. Sarebbe auspicabile che venisse valutata la possibilità di deroghe permanenti per specifici territori".

 

Sempre per ottenere la deroga è necessario trasmettere una serie di documenti (vedi punto A.4.2 del Pan) tra cui la dimostrazione che non siano praticabili modalità alternative e che l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Ma per far ciò occorrerebbe eseguire più sperimentazioni.

 

A complicare un processo già macchinoso, è il coinvolgimento dei Comuni interessati dal trattamento. Questi possono, entro 30 giorni, presentare osservazioni o richieste di opposizione alla commissione regionale incaricata di vagliare le domande di deroga.

 

Infine, una volta ottenuta la deroga, l'agricoltore deve obbligatoriamente informare i Comuni interessati, le Asl di competenza e i cittadini (con l'affissione di manifesti) con un preavviso di almeno 48 ore, riportando il giorno e l'ora di inizio dell'intervento.

 

Partono le sperimentazioni, ma solo in alcune regioni

Il nuovo Pan - in corso di approvazione da oltre un biennio - dovrebbe contenere anche indicazioni per promuovere la sperimentazione dell'uso di droni per la distribuzione di fitosanitari ad opera dei tre Ministeri competenti (Masaf, Ministero della salute - Msal e Ministero dell'Ambiente - Mattm). 

 

A.3.10 - Uso dei droni - Bozza del Pan
[...] Al fine di promuovere la sperimentazione dell'uso di droni per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nell'ambito della difesa sostenibile, con apposito provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Piano, sono stabiliti i requisiti per l'esecuzione di attività di sperimentazione finalizzate all'utilizzo dei droni [...]

 

Ad oggi, in mancanza di tale provvedimento, è disponibile solo l'articolo 22 del D.lgs n.194 del 1995 che consente prove sperimentali che comportino l'immissione in ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato, solo previa autorizzazione del Ministero della sanità. 

 

A guidare le sperimentazioni è Regione Lombardia che dal 2022 è riuscita ad ottenere - di anno in anno - le autorizzazioni necessarie per condurre prove in vigneto, in oliveto e in risaia. Più di recente hanno seguito l'esempio lombardo anche Emilia Romagna, Toscana e Liguria. Tuttavia, tutti gli enti lamentano la grande complessità burocratica - del tutto simile a quella per le deroghe - nell'ottenere l'autorizzazione a eseguire le sperimentazioni.

 

Drone impiegato nella sperimentazione su riso dal Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia

Drone impiegato nella sperimentazione su riso dal Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia

(Fonte foto: Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia)

 

"Il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia ha pubblicato un documento sulle attività sperimentali svolte e le conclusioni sono molto favorevoli all'impiego di tali mezzi" commenta Lanza. "Nelle conclusioni si legge che dal punto di vista della qualità del trattamento i risultati con drone sono pienamente soddisfacenti: i prodotti fitosanitari vengono ben distribuiti e la deriva è trascurabile".

 

Si può distribuire in deroga ma non si sa cosa

Segnaliamo un ultimo obbligo, contenuto in entrambe le normtive europea e nazionale, che impone di utilizzare solo prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per l'irrorazione mediante mezzo aereo. Oggi è impossibile soddisfare quest'obbligo, infatti le tradizionali indicazioni d'etichetta non sono compatibili con la distribuzione aerea essendo quest'ultima effettuata con droni una "scienza" nuova.

 

Essendo poi teoricamente vietata, nessun produttore di agrofarmaci ha presentato una formale richiesta di autorizzazione per un suo formulato. Perciò la realtà agricola o l'ente sperimentale che intende distribuire per via aerea un prodotto fitosanitario, anche se già autorizzato per i trattamenti tradizionali, dovrà presentare un'ulteriore richiesta di deroga al Msal, come definito dall'articolo 53 del regolamento europeo n.1107 del 2009.

 

"Ci sono però delle alternative quali prodotti biologici, biostimolanti, concimi fogliari, polveri, insetti utili, che permettono di utilizzare liberamente e legalmente i droni senza alcun tipo di deroga - commenta Marras. Abbiamo molte esperienze con agricoltori che con il nostro supporto hanno integrato con successo tali trattamenti nelle loro operazioni agricole".

 

Droni agricoli ABZ commercializzati in Italia da Scaligera Drone Solutions in esposizione ad Enovitis 2024

Droni agricoli ABZ commercializzati in Italia da Scaligera Drone Solutions in esposizione ad Enovitis 2024

(Fonte foto: AgroNotizie)

 

Il quadro normativo che vorremmo

Da chi si occupa quotidianamente di droni arrivano due richieste:

  1. mettere in campo nuove prove per documentare l'efficacia e il minor impatto dei trattamenti con drone;
  2. rivedere al più presto la normativa.

"In attesa di futuri adeguamenti normativi, anche allo scopo di favorirne e velocizzarne il processo, è necessario non stare fermi ma avviare sperimentazioni utili a predisporre linee tecniche che i Servizi Fitosanitari Regionali possano utilizzare per valutare le domande di deroga" conclude Lanza.

 

"Ciò che speriamo è sicuramente una normativa più semplice e uniforme" aggiunge Marras. "Ma anche uno snellimento delle procedure burocratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e l'abilitazione all'uso di prodotti fitosanitari che si usano già con i metodi tradizionali".

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