Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue responsabilità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro a un'altra figura chiave nell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza: il dirigente per la sicurezza.

 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 81/2008, il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

 

Il dirigente è un soggetto delegato dal datore di lavoro mediante la cosiddetta delega di funzioni, con cui il datore di lavoro trasferisce i compiti che la legge gli impone in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ad eccezione dei compiti non delegabili e, in particolare, di quanto concerne la valutazione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp).

 

La delega di funzioni è un atto scritto, soggetto ad accettazione scritta da parte del delegato e di adeguata pubblicità, con cui il datore di lavoro conferisce al dirigente i necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l'adeguata autonomia di spesa per eseguire le funzioni che sono oggetto, appunto, di delega.

 

In forza di tale delega e nei limiti della stessa, il dirigente può essere legittimato a nominare il medico competente, a individuare il preposto, a fornire ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi), ad adottare le misure per il controllo dei rischi e ad adempiere ad ogni altro obbligo previsto. È inoltre un obbligo proprio del dirigente quello di assicurare il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

 

Sicurezza sul lavoro: dirigente e azienda agricola

La funzione di dirigente assume particolare rilievo anche all'interno dell'azienda agricola dove, come noto, i rischi cui possono essere esposti i lavoratori sono molteplici e includono tanto quelli meccanici derivanti dall'impiego di macchinari agricoli spesso pericolosi, quanto quelli chimici connessi all'uso di concimi, fitofarmaci e altre miscele.

 

In ambito agricolo, il dirigente per la sicurezza è chiamato a dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione definite a livello aziendale e imposte a livello legislativo, adattandole a diversi fattori di rischio che connotano l'attività agricola.

 

Inoltre, può essere tenuto a:

  • fornire i Dpi, con l'accortezza che siano adatti ai singoli fattori di rischio;
  • informare e formare i lavoratori, in particolar modo per quanto concerne l'utilizzo di attrezzature agricole e l'impiego di sostanze chimiche;
  • collaborare con i diversi soggetti deputati a garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza al fine di giungere all'elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) che tenga conto delle peculiarità dell'attività agricola.

 

Il dirigente non è un sostituto del datore di lavoro, ma un suo collaboratore cui sono delegate funzioni proprie del datore di lavoro, appunto. Il dirigente è, infatti, tenuto a collaborare con il datore di lavoro nel dare esecuzione al suo incarico con l'obiettivo ultimo di dare piena attuazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

 

La conferma del fatto che il dirigente non è un sostituto del datore di lavoro è data dal fatto che la sua nomina non esonera il datore di lavoro dal vigilare sul suo operato e, in generale, sul rispetto delle norme di sicurezza all'interno dell'azienda.

 

Nel caso in cui il dirigente venga meno ai suoi obblighi è soggetto a sanzione. A seconda della norma che risulta violata, le sanzioni possono essere amministrative o penali, con anche la previsione di ipotesi di arresto.

 

A cura di Chiara Malinverno dello Studio legale Landilex


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