Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 241 della quinta sezione, pubblicata il 5 gennaio 2024, ha fatto chiarezza in ordine alle competenze di gestione e manutenzione delle opere idrauliche presenti nei comprensori di bonifica dei consorzi della Campania, con una decisione destinata ad avere rilievo nazionale. In particolare, è stata riconosciuta come illegittima una contestata prescrizione della Regione Campania e si è sancito che la manutenzione ordinaria e straordinaria (la sistemazione idraulica) degli alvei e dei corpi idrici naturali e artificiali più in generale nonché delle opere strettamente idrauliche (dunque non direttamente afferenti alla bonifica) spetta alla Regione e non ai consorzi di bonifica, ai quali compete la cura, gestione e conservazione delle sole opere di bonifica ed irrigazione.

 

Questo perché alvei e corpi idrici naturali nonché opere idrauliche non strettamente afferenti alla bonifica sono da considerarsi di stretta competenza dell'ente Regione, in quanto rientranti nella nozione di demanio idrico e poiché destinatari di interventi di polizia idraulica e di più ampio ordine ambientale.

 

Tale dispositivo del Consiglio di Stato è conforme alle tesi sostenute nelle fasi precedenti di giudizio dai consorzi di bonifica campani. La sentenza giunge dopo che sia il Tar Campania di Salerno che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avevano assunto decisioni - con pronunce in rito - evitando di approfondire ed affrontare nel merito le questioni ad essi sottoposte dai consorzi campani, giustificando la loro sostanziale incompetenza con la non lesività dell'ordine dato da Regione Campania al Consorzio di Bonifica Sarno: quella di manutenere corpi idrici naturali, valloni e opere idrauliche ricadenti nel proprio perimetro di competenza.

 

Invece, il Consiglio di Stato - riconoscendo la lesività dell'ordine impartito da Regione Campania - ha accolto le tesi dei Consorzio, portate avanti in grado di appello dal Consorzio di Bonifica del Sarno con l'avvocato Filippo Murino e con il sostegno dell'Anbi nazionale, dopo essere state sostenute sin dai primi gradi di giudizio anche con il coordinamento di Anbi Campania e l'assistenza dello Studio Legale Compagno.

 

I consorzi campani, coordinati da Anbi, da tempo si erano opposti alla presa di posizione della Regione Campania secondo cui compete ai consorzi "porre in essere ogni adempimento finalizzato al corretto esercizio delle funzioni di gestione e manutenzione delle opere di bonifica in generale, dei valloni o porzioni di essi e degli alvei naturali e artificiali che ricadono nel comprensorio di bonifica integrale di competenza".

 

La quinta sezione del Consiglio di Stato - il 19 ottobre 2023 - presieduta da Francesco Caringella e composta dai consiglieri Angela Rotondano, Giuseppina Luciana Barreca, Sara Raffaella Molinaro e Massimo Santini in qualità di consigliere estensore - ha invece sancito l'illegittimità di tale prescrizione e presa di posizione della Regione Campania, disegnando una linea di demarcazione piuttosto netta tra le norme connesse alla gestione della sicurezza idraulica del territorio, afferenti le funzioni della Regione sul demanio idrico, mai delegate ai consorzi in senso stretto, e la materia della bonifica integrale, che mantiene una sua autonomia normativa e funzionale in capo ai consorzi di bonifica.

 

Secondo lo Studio legale Compagno di Roma "La decisione, che enuncia principi di diritto destinati a costituire un punto di riferimento anche per situazioni consimili sull'intero territorio nazionale, costituisce quindi un approdo particolarmente importante nell'annoso dibattito sulle competenze di gestione e manutenzione delle opere idrauliche da parte degli Enti di bonifica, utile altresì per dirimere le controversie risarcitorie a fronte di esondazioni ed allagamenti". Eccone una ragionevole sintesi.

 

Il carteggio tra Regione Campania e i consorzi di bonifica

In Campania vige la Legge Regionale n. 4/2003 che detta norme in materia di consorzi di bonifica e irrigazione e che all'articolo 33 comma 2 prevede che rientrano nella competenza dei consorzi di bonifica tutte le opere di bonifica in genere e i valloni e gli alvei naturali e artificiali che ricadono nei rispettivi comprensori di bonifica (perimetro di competenza).

 

Sulla scorta di tale previsione normativa, con una nota del 7 dicembre 2021, firmata dalla Direzione Difesa del Suolo ed Ecosistema, dalla Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dalla Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania, il Consorzio di Bonifica Sarno era stato invitato "a porre in essere ogni adempimento finalizzato al corretto esercizio delle funzioni di gestione e manutenzione delle opere di bonifica in generale, dei valloni o porzioni di essi e degli alvei naturali e artificiali che ricadono nel comprensorio di bonifica integrale di competenza".

 

Un ordine vero e proprio, apparentemente lapalissiano, atteso che i corsi d'acqua individuati da Regione Campania "non solo fanno parte del perimetro del comprensorio di competenza - scrivono i direttori generali dell'ente territoriale campano in una lettera di riscontro alla replica del Consorzio Sarno - ma sono anche individuati, dal vigente Piano di Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile, nel reticolo idrografico funzionalmente di bonifica e in manutenzione di codesto ente consortile".

 

Il ricorso del Consorzio Sarno

Il Consorzio di Bonifica Sarno, dopo un tentativo di mediazione di Anbi Campania, seguito alla seconda nota regionale sopra citata, che invece ribadisce l'ordine, ricorre in giudizio contro la Regione Campania ed eccepisce che - in buona sostanza - l'ente, limitatamente alle risorse a sua disposizione, provenienti per la manutenzione ordinaria dalla contribuenza consortile e per quella straordinaria dalla stessa Regione Campania, può occuparsi solo della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica e di irrigazione, oltre che della manutenzione degli alvei e dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, ma limitatamente a quella strettamente necessaria e connessa allo svolgimento delle funzioni di bonifica e irrigazione, come peraltro previsto dalla stessa Legge Regionale 4/2003.

 

Infatti l'articolo 2 della Legge 4/2003 stabilisce: "I consorzi di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 36/1994, articolo 27 (norme ora incorporate nel Codice dell'Ambiente Ndr), provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica".

 

Dunque - secondo l'ente di Bonifica integrale del Sarno - l'intervento più generale di "sistemazione idraulica" che gli compete si riferisce solo ad opere ed interventi di bonifica e di irrigazione in senso stretto, senza riferimento alcuno alla gestione ed alla cura del demanio idrico ossia dei corpi idrici naturali ed artificiali e delle opere idrauliche non connesse alle proprie funzioni.

 

Le motivazioni del Consiglio di Stato

Tali tesi sono state accolte dal Consiglio di Stato, anche in considerazione del fatto che la gestione e la manutenzione del demanio idrico, inizialmente in capo allo Stato, è oggi di chiara competenza regionale.

 

In tal senso va la previsione del Decreto Legislativo numero 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), lì dove le regioni "provvedono... all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni".

 

Su tanto il dispositivo del Consiglio di Stato osserva anche che ai sensi dell'articolo 62 del Codice dell'Ambiente: "i consorzi di bonifica e di irrigazione... partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro".

 

"Tale disposizione - si afferma nella sentenza - riserva dunque, anche ai consorzi di bonifica, alcune particolari materie delegate dalle regioni. In questa materia del demanio idrico e delle connesse opere idrauliche non risulta tuttavia esercitata alcuna delega, nei confronti dei predetti consorzi di bonifica, da parte della Regione Campania".

 

Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato richiama come norma quadro l'articolo 54 comma 1 del Regio Decreto numero 215 del 1933 "Nuove norme per la bonifica integrale" che riserva ai consorzi la gestione delle sole opere di bonifica: "Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse".

 

Una definizione inequivocabile secondo la sentenza che precisa: "L'uso e lo sfruttamento del corso d'acqua, a fini di bonifica ed irrigazione, non potrebbe mai comportare l'attrazione della competenza, altresì, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo idrico stesso".

 

Altra considerazione del collegio giudicante: "Del resto a risorse finanziarie attuali (i consorzi di bonifica alimentano i propri bilanci attraverso i contributi degli iscritti, salvo specifici finanziamenti regionali) i consorzi stessi non potrebbero giammai essere in grado di affrontare simili spese".

 

E non solo, la sentenza punta anche su un elemento di diritto ben noto: "i contributi hanno destinazione ben precisa (bonifica e irrigazione) laddove la manutenzione del corso d'acqua riveste, altresì, finalità di matrice più ampiamente ambientale".