Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa - Comitato Direttivo per le Misure e le Norme Commerciali - Gruppo "Norme di qualità agricola", nella settantottesima sessione tenutasi a Ginevra tra il 13 ed il 15 novembre 2023 - ha rivisto le disposizioni da applicare per l'esportazione delle castagne dolci.

 

Pertanto la nuova norma internazionale riveduta da rispettare sarà la FFV-39 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Unece) relativa alla commercializzazione e al controllo commerciale della qualità delle castagne dolci. Per l'Italia va così definitivamente in pensione, per quanto ancora applicabile, il Decreto Ministeriale del 10 luglio 1939 "Norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 17 luglio 1939, provvedimento che fu emanato dall'allora Ministero per gli Scambi e le Valute di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e le Foreste e con i Ministeri per le Corporazioni, le Finanze e le Comunicazioni.

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Castagne dolci, incluse quelle cinesi

Il nuovo Regolamento targato Nazioni Unite, già vigente e utilizzabile sin dalla prossima campagna castanicola, reca una prima innovazione importante nella stessa definizione del prodotto, allorquando afferma: "Questa norma si applica alle castagne dolci in guscio ma con la buccia spinosa rimossa di varietà (cultivar) coltivate da Castanea sativa Mill. (castagno dolce europeo), Castanea crenata Siebold et Zucc. (castagno giapponese), Castanea mollissima Blume (castagno cinese) e loro ibridi, destinati ad essere forniti freschi al consumatore, escluse le castagne dolci destinate alla trasformazione industriale".

 

In pratica il mercato europeo si apre anche alle castagne cinesi e viene totalmente legittimato l'utilizzo di ibridi tra castagno europeo e giapponese. Come si vedrà, sarà però obbligatorio indicare sulla confezione la natura del prodotto, ovvero se trattasi di prodotti ottenuti da castagno dolce europeo, giapponese o cinese. Resta qualche dubbio su come dovranno essere indicati i prodotti da ibridi tra le diverse specie.

 

Qualità in tre classi, i requisiti minimi comuni

Con il nuovo Regolamento delle Nazioni Unite, vengono definite tre classi di qualità di castagne dolci - Classe Extra, Prima Classe e Seconda Classe - e che devono attenersi a precisi requisiti minimi, pur tuttavia possono presentare una leggera mancanza di freschezza e di turgore e - limitatamente ai prodotti classificati in classi diverse dalla Extra - possono rivelare un leggero deterioramento dovuto al loro sviluppo e alla loro tendenza alla deperibilità.

 

"Il detentore/venditore di prodotti non può esporre tali prodotti o offrirli in vendita, o consegnarli o commercializzarli in modo diverso da quello conforme a questa norma. Il detentore/venditore è responsabile dell'osservanza di tale conformità" recita il Regolamento, che detta innanzitutto requisiti minimi applicabili a tutte e tre le classi di castagne "fatte salve le disposizioni particolari per ciascuna categoria e le tolleranze ammesse". Eccoli.

 

Requisiti minimi delle castagne dolci

  • integre; tuttavia, lievi crepe superficiali non sono considerate un difetto, a condizione che il nocciolo sia fisicamente protetto;
  • sane; sono esclusi i prodotti che presentano marciume o altro deterioramento tale da renderli inadatti al consumo;
  • pulite, praticamente prive di qualsiasi sostanza estranea visibile;
  • esenti da sostanze nocive;
  • esenti da danni causati da parassiti, compresa la presenza di insetti e/o acari morti, dei loro detriti o escrementi;
  • prive di avvizzimento o secchezza;
  • prive di germogli visibili esternamente;
  • prive di umidità esterna anomala;
  • esenti da qualsiasi odore e/o sapore estraneo.

 

Inoltre, "lo sviluppo e lo stato delle castagne dolci devono essere tali da consentire di resistere al trasporto e alla manipolazione" e "di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione".

 

I requisiti delle classi

Le castagne dolci sono classificate in tre classi, ecco come le ha definite il nuovo Regolamento:

  • Castagne di Classe Extra
    Le castagne dolci di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono essere caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale indicato. Esse devono essere esenti da difetti, ad eccezione dei lievissimi difetti superficiali, purché questi non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione dell'imballaggio.
  • Castagne di Prima Classe
    Le castagne di questa categoria devono essere di buona qualità. Devono essere caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale indicato. Tuttavia, possono essere ammessi i seguenti lievi difetti, purché questi non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio:
    • lievi difetti di forma
    • lievi difetti di colorazione.
  • Castagne di Seconda Classe
    Questo gruppo comprende le castagne dolci che non possono essere incluse nelle classi superiori, ma che soddisfano i requisiti minimi. Possono essere ammessi i seguenti difetti, purché le castagne conservino le loro caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione:
    • difetti di forma
    • difetti di colorazione.

 

Calibratura, le novità

La dimensione è determinata dal numero di noci per chilogrammo o dal diametro, cioè dal diametro di ciascuna noce o da una gamma di diametri.

 

In caso di dimensioni numeriche, il Regolamento ammette che la dimensione minima è di 125 noci per chilogrammo.

In caso di dimensioni in base al diametro, la dimensione minima è di 20 millimetri.

 

Per garantire l'uniformità delle dimensioni, la differenza di peso tra le 10 noci più piccole e le 10 più grandi prelevate in un campione da 1 chilogrammo in ciascun imballaggio non deve superare i 100 grammi.

 

Qualità sì, ma con alcune tolleranze

In tutte le fasi della commercializzazione, per ogni partita di castagne sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti che non soddisfano i requisiti della categoria indicata. Per queste tolleranze si rinvia alla tabella che segue, tratta dal Regolamento.

 

Difetti percentualmente tollerabili nelle castagne destinate all'export suddivisi per classi

 (Fonte: Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, documento Ffv-39)

 

Presentazione del prodotto e imballaggio

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e contenere soltanto castagne dolci della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro e possibilmente dello stesso grado di sviluppo. Per la Classe Extra le castagne devono essere di colorazione uniforme. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'intero contenuto.

 

Le castagne devono essere imballate in modo da proteggere adeguatamente il prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di qualità tale da evitare danni esterni o interni al prodotto. È consentito l'uso di materiali, in particolare di carta o di timbri recanti specifiche commerciali, a condizione che la stampa o l'etichettatura siano state effettuate con inchiostro o colla atossici.

 

Etichettatura tra obblighi e facoltà

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili e indelebili, e visibili dall'esterno, le indicazioni riguardanti il confezionatore, lo spedizioniere o l'esportatore e la natura del prodotto. In particolare, nell'indicare la natura del prodotto va specificato se trattasi di "Castagne dolci", "Castagne giapponesi" o "Castagne cinesi" se il contenuto non è visibile dall'esterno. Il nome della varietà è facoltativo, mentre, come appena illustrato è necessario di fatto indicare la specie. Su tale aspetto resta da chiarire come dovranno essere descritti gli ibridi, che possono essere indicati solo precisando la cultivar.

 

Per quanto attiene l'origine del prodotto, va indicato obbligatoriamente il Paese e facoltativamente la zona di coltivazione o toponimo nazionale, regionale o locale. Tra le specifiche commerciali vanno obbligatoriamente indicati sulle confezioni la classe, la pezzatura espressa come numero di frutta a guscio contenuta in 1 chilogrammo e il diametro minimo e massimo in millimetri.