I prodotti puramente vegetali non possono essere commercializzati con denominazioni riservate a prodotti di origine animale.
A sancirlo è stata la Corte di giustizia dell'Unione europea che si è espressa nel corso della sentenza sulla TofuTown, una società tedesca che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani.

Esistono, tuttavia, delle eccezioni, ma rientrano in un elenco tassativo.
 

Il caso TofuTown: l'accusa del Verband Sozialer Wettbewerb

La società tedesca produce alimenti puramente vegetali. Tra questi ci sono Soyatoo burro di tofu, formaggio vegetale, Veggie-cheese, Cream e altri prodotti con denominazioni simili (che utilizzano, dunque, denominazioni che richiamano il mondo dei prodotti di origine animale, come il burro ed il formaggio).

A sollevare la questione è stato il Verband Sozialer Wettbewerb, un'associazione tedesca che opera per contrastare la concorrenza sleale. Questa ha intentato un'azione inibitoria nei confronti della TofuTown dinanzi al tribunale regionale di Treviri sostenendo che "tale promozione violi la normativa dell'Unione sulle denominazioni per il latte ed i prodotti lattiero-caseari".
 

La replica TofuTown e il rinvio pregiudiziale alla Corte Ue

La società ha risposto che la sua pubblicità non viola la normativa in questione ed ha assicurato di "non utilizzare diciture come 'burro' o 'cream' in modo isolato, ma sempre associate a termini che rimandano all'origine vegetale dei prodotti in questione".
Ad ogni modo, il Landgericht ha rimesso la questione alla Corte di giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale, uno strumento per garantire un'interpretazione uniforme del diritto Ue che consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.
 

Il giudizio della Corte di giustizia

Nella sua sentenza la Corte ha rilevato che "ai fini della commercializzazione e della pubblicità, la normativa in questione riserva, in linea di principio, la denominazione 'latte' unicamente al latte di origine animale. Inoltre, salvo le eccezioni espressamente previste, tale normativa riserva le denominazioni come 'crema di latte o panna', 'chantilly', 'burro', 'formaggio' e 'iogurt', unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte".

La Corte ha concluso quindi che quelle denominazioni non possono essere impiegate per designare un prodotto puramente vegetale.
 

Quali sono le regole del gioco?

La Corte di giustizia dell'Unione europea, in questo modo, ha potuto riaffermare che termini come 'latte', 'crema di latte o panna', 'burro', 'formaggio' e 'iogurt' non possono essere applicati a prodotti vegetali.

"L'aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione - ha spiegato la stessa Corte di giustizia nella sentenza - non influisce su tale divieto". Il divieto, dunque, vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione, come nel caso della TofuTown.
 

Nessun conflitto con i principi dell'Ue

L'interpretazione che la Corte di giustizia ha dato in occasione di questo rinvio pregiudiziale interpretativo non vìola - secondo la stessa Corte - alcun principio dell'Unione.
"Per quanto riguarda il principio di proporzionalità - si legge nelle motivazioni - la Corte osserva in particolare che l'aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative non può escludere con certezza qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore".

Quanto al principio di parità di trattamento "la Corte constata che la TofuTown non può invocare una disparità di trattamento affermando che i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi della carne o del pesce non sarebbero soggetti a restrizioni paragonabili a quelle alle quali sono soggetti i produttori di alimenti vegetariani o vegani sostitutivi del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Si tratta, infatti, di prodotti dissimili, soggetti a norme diverse".