La Giunta regionale della Toscana, con la deliberazione numero 12 del 10 gennaio 2017, ha modificato le disposizioni per l'attivazione degli interventi a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni alle produzioni o alle strutture per eventi atmosferici avversi, previsti dal D.Lgs. 102/2004.

Prima di questa delibera era previsto che gli indennizzi fossero concessi solo alle aziende che avessero presentato la segnalazione del danno per via telematica tramite il sistema informativo Artea entro venti giorni dall'evento calamitoso.

Alcune associazioni di categoria, come Coldiretti, avevano fatto rilevare alla regione come tale disposizione fosse illegittima, in quanto la regione non può limitare il diritto ad un indennizzo, le cui regole sono fissate in un provvedimento di carattere nazionale.

La normativa nazionale prevede che le aziende colpite debbano presentare le domande di risarcimento alle autorità regionali entro 45 giorni non dall'evento calamitoso, ma dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della straordinarietà dell'evento naturale e del territorio interessato.

Pubblicazione, quest'ultima, che deve essere fatta dal ministero entro trenta giorni dalle segnalazioni delle autorità delle regioni colpite, che devono accertare i danni e delimitare il territorio interessato entro 60 giorni dalla fine della calamità.