La norma in questione stabilisce che i contratti aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (ad esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale, i conferimenti alle cooperative e alle organizzazioni dei produttori e i pagamenti istantanei alla vendita del prodotto) devono essere obbligatoriamente stipulati in forma scritta ed indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento ed essere sottoscritti da ambo le parti. Gli accordi che non indicano uno o più dei suddetti elementi sono nulli. Il contraente che contravviene a questi obblighi è sottoposto a sanzione.
Il corrispettivo pattuito nei contratti deve essere versato – per le merci deteriorabili – entro 30 giorni, ed entro 60 giorni per tutte le altre merci decorrenti dalla fine mese data ricevimento fattura.
Una parte importante del Decreto stabilisce poi che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione è assolto anche da una serie di documenti equipollenti quali: gli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna di prodotti; o documenti di trasporto o di consegna, ed anche le fatture, purché riportanti i suddetti elementi essenziali e sui quali venga apposta la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27".
Le reazioni
"Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine – ha spiegato Michela Filippi, responsabile del Servizio Fiscale di Confagricoltura Piacenza – tra l'altro il pagamento degli interessi di mora non sospende le penali. Semmai, l'acquirente può decidere di non applicare gli interessi. E' una norma commerciale che la disciplina fiscale subisce senza esserne modificata. I documenti fiscali, però, in assenza di contratto devono supplire alla mancanza delle informazioni che l'articolo 62 impone e quindi devono essere integrati con le opportune diciture".
Gli agricoltori che hanno partecipato agli incontri hanno mostrato preoccupazione per le difficoltà di applicazione. In campo allevatoriale la determina del prezzo del capo venduto, ad esempio, difficilmente avviene al momento della consegna del prodotto. "E' possibile non indicare espressamente il prezzo – ha spiegato Filippi – Nel documento devono però essere indicati i parametri ed il momento in base al quale il prezzo risulterà determinato" .
In campo vitivinicolo viene ancora applicata una legge del '99 che dispone la decorrenza dei 60 giorni dal momento della vendita. "Questo genera non poche difficoltà nella tenuta della fatturazione e della contabilità – ha evidenziato Chiara Azzali, presidente della Sezione Vitivinicola – Sarebbe opportuno, a questo punto, uniformare anche il vino agli altri prodotti".
Filippo Gasparini, presidente della Sezione Lattiero Casearia ha invece evidenziato come "nel settore del latte la norma per certi aspetti possa essere peggiorativa rispetto alle tempistiche di pagamento del latte attualmente in essere ed imponga una stretta non indifferente sui tempi di pagamento dei mangimi. I tempi di pagamento, inoltre, sono un elemento che concorre alla formazione del prezzo e la norma, nell'immediato, si configura come un intervento sul mercato".
"Confagricoltura ha aperto un tavolo di confronto nazionale per riportare al ministero delle Politiche agricole le richieste e le proposte della base associativa – ha spiegato Filippi – così che possano essere emanati decreti applicativi chiarificatori e migliorativi".
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Fonte: Confagricoltura Piacenza