Il decreto vieta gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzando esclusivamente quelli che non determinino un danno ambientale (vincolo boschivo) e che siano stati preventivamente autorizzati (prevedendo una compensazione forestale).
Viene indicata però una casistica in cui si esclude l'obbligo della compensazione. "In particolare è stata accolta la richiesta di Confagricoltura Campania - spiega Fabrizio Marzano, presidente dell'organizzazione agricola - di esonerare dalle compensazioni quelle volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola prima che siano decorsi almeno dieci anni dall'inizio delle attività stesse". Il provvedimento riconosce il valore ambientale del castagneto da frutto e ne consente una più agevole coltivazione.
"Ed è un provvedimento importante per la Campania, dove la coltivazione del castagno è diffusa in circa 50 comuni, estesa su quasi 16mila ettari e con un potenziale produttivo di circa 251mila quintali annui. Tale potenziale è ancora oggi lontano dall'essere raggiunto a causa dei problemi di natura fitosanitaria che affliggono i castagneti campani. E che possono essere risolti solo con una gestione a frutteto del castagneto" si legge in una nota di Confagricoltura Campania.
Le Regioni, in particolare la Campania, negli scorsi anni, avevano tentato di ovviare al problema posto dalle compensazioni ambientali - consistenti nel piantare un bosco di pari ettaraggio o pagare un corrispondente costo alla Regione - per la trasformazione da bosco a coltura frutticola, diminuendone l'onerosità.
Ma evidentemente tale norma regolamentare regionale non era sufficiente ad operare in una situazione di fatto dove la conduzione a frutteto era già realtà, ma veniva portata avanti senza interventi di natura fitosanitaria o di concimazione, oggi necessari per contrastare l'indebolimento dei castagneti esposti alla crisi climatica, per via della classificazione a bosco della superficie.
Ovviamente, nelle aree di pregio naturalistico, come le zone B dei Parchi regionali e nazionali, restano possibili solo gli interventi di concimazione e fitosanitari previsti in regime di lotta biologica. Restano fuori dalla possibilità di essere trasformati a frutteto i boschi abbandonati ricadenti in zone A o di riserva integrale, dove per altro è bandita qualsiasi attività umana.